Corte di giustizia, Sentenza C-629/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026. — MH e Costa Crociere SpA contro Costa Crociere SpA e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 392/2009 – Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 3 – Responsabilità e assicurazione – Articolo 7 – Informazione ai passeggeri – Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio – Articolo 3 – Responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni personali di un passeggero – Articoli 6 e 7 – Limiti di responsabilità – Direttiva 90/314/CEE – Viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso” – Articolo 5 – Responsabilità dell’organizzatore di viaggi riguardante la buona esecuzione del servizio “tutto compreso” – Crociera – Danno alla persona subito da un viaggiatore a bordo della nave – Limiti all’indennizzo conformemente alle convenzioni internazionali. — Causa C-629/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito il rapporto tra il regime dei pacchetti turistici e quello della responsabilità del vettore marittimo. Per le lesioni personali subite a bordo di una crociera venduta come viaggio "tutto compreso", si applica il regolamento n. 392/2009, con i limiti e le condizioni della Convenzione di Atene, anche nei confronti dell’organizzatore del pacchetto. Il consumatore può agire sia contro l’organizzatore sia contro il vettore, ma l’indennizzo resta soggetto ai limiti convenzionali per evitare duplicazioni o superamenti del danno effettivo.
Responsabilità per lesioni personali a bordo di una crociera venduta come viaggio "tutto compreso": prevale il regime del regolamento (CE) n. 392/2009 e della Convenzione di Atene anche nei confronti dell’organizzatore del pacchetto.
La questione giuridica
Se il regolamento (CE) n. 392/2009, in combinato disposto con la Convenzione di Atene del 1974, disciplini la responsabilità del vettore marittimo quando la crociera costituisce anche un servizio turistico "tutto compreso" ai sensi della direttiva 90/314/CEE; e, in caso affermativo, se tale disciplina si applichi solo alle lesioni personali collegate al trasporto via mare oppure a tutte le lesioni subite a bordo durante la crociera.
Principio di diritto
Quando una crociera venduta a prezzo forfettario integra un servizio turistico "tutto compreso" ai sensi della direttiva 90/314/CEE, le azioni risarcitorie per danni alla persona subiti dal passeggero mentre si trova a bordo della nave sono comunque disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo stabilito dal regolamento (CE) n. 392/2009 e dalla Convenzione di Atene. Ne consegue che l’organizzatore del pacchetto può essere chiamato a rispondere verso il consumatore per la cattiva esecuzione del contratto, ma può opporre i limiti di responsabilità e di indennizzo previsti dalla Convenzione di Atene per il vettore; non occorre distinguere se il danno derivi dal trasporto, dall’alloggio o dai servizi ricreativi a bordo, purché esso si verifichi durante il trasporto ai sensi della Convenzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 392/2009
- Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio
- Direttiva 90/314/CEE
- Regolamento (UE) n. 1177/2010
- Direttiva 98/18/CE
Responsabilità per lesioni personali a bordo di una crociera venduta come viaggio "tutto compreso"
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, si pronuncia su un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese relativo alla disciplina applicabile ai danni alla persona subiti da passeggeri durante crociere vendute come servizi turistici "tutto compreso". La questione nasce dal possibile concorso tra la direttiva 90/314/CEE sui pacchetti turistici e il regolamento (CE) n. 392/2009, che incorpora nell’ordinamento dell’Unione la Convenzione di Atene del 1974 sulla responsabilità dei vettori marittimi.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti riuniti, due passeggeri avevano acquistato crociere presso agenzie di viaggio come pacchetti "tutto compreso". In entrambi i casi si erano verificati infortuni a bordo: MH era caduta nella cabina durante una crociera tra Cile e Australia; DI era caduta a bordo, mentre la nave era ancora ormeggiata a Marsiglia, dopo essere stata urtata da una persona non identificata presso il buffet. Le decisioni di merito francesi avevano oscillato tra l’applicazione del codice del turismo, che recepisce la direttiva 90/314, e l’applicazione del regolamento n. 392/2009 con la Convenzione di Atene. La Cour de cassation ha quindi chiesto alla Corte di chiarire quale regime governi la responsabilità per tali danni.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 392/2009, specie gli articoli 2, 3, 7 e 12;
- la Convenzione di Atene del 1974, in particolare gli articoli 1, 3, 6, 7, 9, 13 e 14 dell’allegato I;
- la direttiva 90/314/CEE, in particolare gli articoli 1, 2 e 5 e il diciannovesimo considerando;
- il regolamento (UE) n. 1177/2010, che definisce la nozione di "crociera".
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che una crociera venduta a prezzo forfettario, con durata superiore a due giorni e pernottamento a bordo, rientra nella nozione di servizio "tutto compreso" della direttiva 90/314, poiché combina almeno due elementi tra trasporto, alloggio e altri servizi turistici. Tuttavia, la direttiva 90/314 non consente una disciplina autonoma e illimitata della responsabilità dell’organizzatore quando il danno riguarda il trasporto via mare: il suo articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, ammette che l’indennizzo possa essere limitato conformemente alle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni del pacchetto, tra cui la Convenzione di Atene. La Corte sottolinea che il regolamento n. 392/2009 rende obbligatori negli Stati membri i limiti di responsabilità previsti dalla Convenzione di Atene, sicché, dal 31 dicembre 2012, gli Stati membri non possono più prevedere regole più ampie o diverse per il trasporto marittimo di passeggeri rientrante nel suo ambito di applicazione. In particolare, il regime convenzionale si applica a qualsiasi danno alla persona verificatosi "durante il trasporto", nozione che comprende il periodo in cui il passeggero si trova a bordo della nave, durante l’imbarco o lo sbarco. Ne deriva che, per le lesioni personali subite a bordo di una nave da crociera, non è decisivo stabilire se il fatto sia legato al trasporto in senso stretto oppure ai servizi di alloggio o ricreativi prestati a bordo: tutti gli inadempimenti o le cattive esecuzioni delle prestazioni avvenuti durante il trasporto sono attratti nel medesimo regime di responsabilità del vettore marittimo. La Corte aggiunge che il passeggero può, in astratto, promuovere due azioni:
- una contro l’organizzatore del pacchetto, ai sensi della direttiva 90/314;
- una diretta contro il vettore che esegue il trasporto, ai sensi del regolamento n. 392/2009 e della Convenzione di Atene. In entrambi i casi, però, operano i limiti di responsabilità convenzionali, e ogni indennizzo ottenuto in una delle due azioni deve essere considerato nell’altra per evitare un risarcimento superiore al danno effettivamente subito.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 7, primo comma, e l’allegato I del regolamento n. 392/2009, nonché l’articolo 5 della direttiva 90/314/CEE, devono essere interpretati nel senso che, se una crociera ha le caratteristiche di un servizio turistico "tutto compreso", le azioni risarcitorie per un danno alla persona subito a bordo durante il trasporto via mare sono disciplinate dal regime di responsabilità del vettore marittimo previsto dal regolamento. Il giudice nazionale dovrà verificare, nei casi concreti, se le lesioni siano imputabili a un "incidente marittimo" ai sensi della Convenzione di Atene oppure, in mancanza, alla colpa o negligenza del vettore o dei suoi sottoposti.
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