Cassazione Penale, Sentenza n. 11202/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato volto ad impugnare la sentenza d'appello del 01/07/2024 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per reati in materia di stupefacenti. Le censure dedotte sono: (i) nullità dell'intero giudizio per omessa notificazione del decreto di citazione nel luogo di detenzione del prevenuto; (ii) vizio di motivazione per avere il giudice d'appello omesso di motivare sulla richiesta difensiva di differimento dell'udienza di discussione in appello per legittimo impedimento dell'imputato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. Il Supremo Collegio ha ritenuto che la notificazione del decreto di citazione era stata regolarmente eseguita al domicilio eletto e che non risulta, né era stato allegato, che il giudice fosse a conoscenza dello stato detentivo dell'imputato: la consegna di copia nel luogo di detenzione presuppone che lo stato detentivo emerga dagli atti (richiamata Sez. U, n. 12778/2020). Quanto alla richiesta di differimento, è stata ritenuta generica e infondata: il giudizio di appello si è svolto in modalità "cartolare" ai sensi dell'art. 598‑bis c.p.p. per mancata tempestiva richiesta di trattazione orale, pertanto non era concedibile alcun differimento. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. U, n. 12778
Stato detentivo del destinatario della notificazione deve risultare dagli atti quando la notificazione è eseguita mediante consegna della copia nel luogo di detenzione: senza tale evidenza la notificazione in tale luogo non è configurabile come automatica valida
art. 598‑bis cod. proc. pen.
Consente lo svolgimento del giudizio d'appello in forma "cartolare" quando non sia stata tempestivamente richiesta la trattazione orale; in tale ipotesi non è concedibile il differimento dell'udienza per trattazione orale
Corte costituzionale, sent. n. 186
Richiamata in punto di responsabilità e sanzionabilità del ricorrente: in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità è legittima la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La notificazione a persona in luogo di detenzione è valida solo se lo stato detentivo risulta dagli atti; se la notificazione è effettuata al domicilio eletto e non è provato che il giudice fosse a conoscenza della detenzione, non v'è nullità automatica.
- Chi contesta la validità di una notificazione per inosservanza delle regole relative ai detenuti deve allegare e provare lo stato detentivo e/o l'erronea conoscenza del medesimo da parte del giudicante.
- Se in appello non viene tempestivamente chiesta la trattazione orale, il procedimento può svolgersi in forma cartolare ai sensi dell'art. 598‑bis c.p.p.; in tale ipotesi non è ammissibile un differimento per legittimo impedimento non previamente e adeguatamente richiesto.
- Le censure generiche e non documentate che non indicano fatti o elementi concreti a sostegno sono destinate all'inammissibilità per manifesta infondatezza.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie quando il ricorso sia inammissibile e non sussista un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per aumentare le probabilità di successo, il difensore deve: (a) documentare lo stato detentivo e le eventuali comunicazioni al giudice; (b) formulare richieste di trattazione orale in modo tempestivo e specifico; (c) articolare i motivi di cassazione con elementi di fatto e diritto concreti e documentati.
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