Circolare numero 8 del 18-01-2012
Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione delle convenzioni stipulate tra l’INPS e le seguenti OO.SS.:Or.S.A. e UILTRASPORTI per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazione straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le convenzioni sottoscritte con Or.S.A. e UILTRASPORTI per trattenere e versare le quote sindacali sulle prestazioni straordinarie riconosciute dal Fondo per il personale delle Società del Gruppo FS. Definisce i soggetti interessati, le modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe, le regole di revoca e rinnovo, la misura del contributo, gli obblighi informativi e i profili di responsabilità. Riporta inoltre i codici INPS attribuiti alle organizzazioni e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzioni INPS con Or.S.A. e UILTRASPORTI per la riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari FS
Convenzioni INPS con Or.S.A. e UILTRASPORTI per la riscossione delle quote sindacali sugli assegni straordinari FS
La circolare dà attuazione alle convenzioni sottoscritte dal Presidente dell’Istituto con Or.S.A. e UILTRASPORTI per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009, relativo al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS. Vengono disciplinati soggetti interessati, modalità di adesione, decorrenza, revoca, misura del contributo e aspetti contabili.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Il servizio riguarda i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il personale delle Società del Gruppo FS, purché vogliano far trattenere la quota associativa a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’Accordo programmatico del 15 maggio 2009, richiamato come Allegato C.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta viene rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione straordinaria ed è acquisita dall’INPS quando vengono trasferiti i dati del titolare dalle Società del Gruppo FS all’Istituto.
La delega deve:
- essere compilata sul testo predisposto dall’INPS;
- indicare la misura del contributo sindacale;
- contenere le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03;
- essere sottoscritta dal titolare della prestazione;
- essere controfirmata dal responsabile locale dell’organizzazione sindacale stipulante.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali INPS.
Decorrenza della delega e modalità operative
Le nuove deleghe e le revoche presentate da soggetti già titolari di prestazioni producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione da parte della struttura territoriale INPS che gestisce l’assegno.
Le deleghe controfirmate devono essere trasmesse con un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS all’organizzazione sindacale come ricevuta. In caso di contestazione, tale elenco insieme alla copia della delega costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Se l’INPS riceve direttamente dal lavoratore la comunicazione di revoca della delega, la struttura territoriale procede alla sua acquisizione entro tre mesi dal giorno di ricezione.
Revoca, rinnovo e cambio di organizzazione sindacale
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca.
Qualora il lavoratore aderisca successivamente a un’organizzazione sindacale diversa da quella indicata al momento della richiesta della prestazione, la nuova delega è efficace solo se accompagnata dalla revoca della precedente.
La revoca produrrà effetti dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua ricezione da parte della struttura territoriale INPS competente.
Banca dati e informazioni disponibili all’organizzazione sindacale
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale stipulante una banca dati contenente:
- le nuove deleghe;
- le revoche;
- le deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.
Sul sito internet dell’Istituto sono inoltre resi disponibili:
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno, sui quali viene effettuata la trattenuta;
- l’elenco generale nominativo degli assegni straordinari con deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa.
La consultazione e l’estrazione dei dati avvengono secondo le modalità autorizzate dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Ente e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Misura del contributo sindacale
La quota sindacale è determinata in percentuale sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio di tale misura;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, responsabilità e controversie
I rapporti finanziari, le spese e le rimesse sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione generale INPS e l’organizzazione sindacale stipulante.
Ai sensi dell’articolo 10, l’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare:
- in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’organizzazione sindacale;
- nelle controversie relative alla validità o regolarità del rilascio della delega.
L’associazione stipulante deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie inerenti la legittimità, l’efficacia o l’applicazione della convenzione.
Rapporti tra INPS e organizzazione sindacale
Tutti i problemi relativi all’applicazione della convenzione sono esaminati tra la Direzione generale INPS e l’organizzazione sindacale stipulante.
Codici INPS e istruzioni contabili
Sono attribuiti i seguenti codici INPS:
- H 6 a Or.S.A.;
- H 7 a UILTRASPORTI.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sui relativi assegni straordinari sono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/283: contributi trattenuti per conto di Or.S.A. sugli assegni straordinari pagati nell’anno in corso;
- GPA 27/283: contributi trattenuti per conto di Or.S.A. sugli assegni straordinari pagati negli anni precedenti;
- GPA 25/284: contributi trattenuti per conto di UILTRASPORTI sugli assegni straordinari pagati nell’anno in corso;
- GPA 27/284: contributi trattenuti per conto di UILTRASPORTI sugli assegni straordinari pagati negli anni precedenti.
I conti GPA 27/283 e GPA 27/284 devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2012. I rapporti finanziari con le organizzazioni sindacali saranno definiti direttamente dalla Direzione generale dell’Istituto.
Punti principali
Soggetti aventi diritto
Possono avvalersi del servizio tutti i lavoratori titolari delle prestazioni straordinarie previste dal Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS, purché intendano destinare la trattenuta all’organizzazione sindacale di appartenenza firmataria dell’Accordo programmatico del 15 maggio 2009.
Rilascio della delega e dati da trasmettere
L’autorizzazione alle trattenute viene rilasciata dal lavoratore al momento della richiesta della prestazione e acquisita dall’INPS al trasferimento dei dati dalle Società del Gruppo FS. La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, indicare la misura del contributo e contenere le autorizzazioni al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal titolare della prestazione e controfirmata dal responsabile locale dell’organizzazione sindacale stipulante. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture territoriali INPS.
Decorrenza delle deleghe e gestione delle revoche
Le nuove deleghe e le revoche relative a soggetti già titolari producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione da parte della struttura territoriale INPS che ha in carico l’assegno. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita alla organizzazione sindacale come ricevuta. In caso di comunicazione diretta del lavoratore, la struttura territoriale acquisisce la revoca entro tre mesi dal ricevimento. La delega si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca.
Cambio di organizzazione sindacale
Se il lavoratore instaura un rapporto associativo con un sindacato diverso da quello indicato al momento della richiesta della prestazione, la nuova delega è efficace solo se accompagnata dalla revoca della precedente.
Banca dati e consultazione informazioni
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale stipulante una banca dati con tutte le informazioni relative alle deleghe sindacali: nuove deleghe, revoche e deleghe eliminate nell’anno precedente per qualsiasi causa. Sul sito internet dell’Istituto sono resi disponibili anche l’elenco nominativo degli assegni straordinari in essere al 1° gennaio di ogni anno, sui quali viene applicata la trattenuta, e l’elenco degli assegni con deleghe eliminate nell’anno precedente. Consultazione e prelievo dei dati avvengono secondo le modalità autorizzate dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza e della disciplina sulla protezione dei dati personali.
Misura del contributo sindacale
La quota sindacale è calcolata sull’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario secondo tre scaglioni: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio dello stesso; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimborso controversie
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione disciplinano rapporti finanziari, spese e rimesse, con adempimenti gestiti centralmente tra la Direzione generale INPS e l’organizzazione sindacale stipulante. L’INPS è sollevato da responsabilità per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione e per controversie sulla validità o regolarità delle deleghe. L’associazione stipulante deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Codici INPS e istruzioni contabili
Sono attribuiti i codici INPS H 6 a Or.S.A. e H 7 a UILTRASPORTI. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/283 e GPA 27/283 per Or.S.A., rispettivamente per i contributi trattenuti su assegni pagati nell’anno in corso e negli anni precedenti, e i conti GPA 25/284 e GPA 27/284 per UILTRASPORTI con la stessa distinzione. I conti GPA 27/283 e GPA 27/284 devono essere movimentati a partire dall’esercizio 2012.
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