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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/479

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969

Normativa europea32019R0479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone detrazioni dai contingenti di pesca del 2018 per compensare superamenti verificatisi in anni precedenti, in attuazione dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In alcuni casi le detrazioni sono applicate non allo stock oggetto di superamento, ma ad altri stock della stessa flotta o area, quando nel 2018 non era disponibile un contingente sullo stock originario. Il testo interviene anche per correggere e aggiornare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969, sostituendone l'allegato. L'effetto è retroattivo al 20 dicembre 2018.

Applicazione di detrazioni ai contingenti di pesca 2018 di alcuni Stati membri per compensare superamenti precedenti, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati dai superamenti di contingente e ai contingenti di pesca fissati per il 2018 nei regolamenti (UE) 2016/2285, 2017/1970, 2017/2360 e 2018/120. Riguarda stock ittici specifici e, quando non è possibile detrarre dallo stock oggetto di superamento perché il contingente non è disponibile, consente detrazioni da altri stock della stessa zona geografica o con lo stesso valore commerciale, secondo l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli orientamenti della Commissione. Il regolamento si applica retroattivamente dal 20 dicembre 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione

Il regolamento attua il meccanismo di recupero dei superamenti dei contingenti di pesca previsto dall'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Esso interviene dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969, correggendo alcune detrazioni già disposte e applicando ulteriori riduzioni su contingenti 2018 di altri stock quando il prelievo non può più essere imputato allo stock originariamente superato.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca per il 2017 e il 2018, nonché la disciplina unionale di controllo della pesca. La logica dell'intervento è quella di garantire che i superamenti dei contingenti non restino privi di conseguenze: se lo Stato membro non dispone del contingente sullo stock interessato nell'anno successivo al superamento, la detrazione può essere trasferita ad altri stock della stessa zona geografica o con uguale valore commerciale, privilegiando, secondo gli orientamenti della Commissione, gli stock pescati dalla stessa flotta e tenendo conto del rischio di rigetti nelle pesche multispecifiche.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri che, a seguito di superamenti pregressi, subiscono detrazioni sui contingenti 2018. Le misure incidono su stock specifici indicati negli allegati, con particolare riferimento a specie e zone quali busbana norvegese, aringa, merluzzo carbonaro, ippoglosso nero, nasello, merlano, tonno albacora, alalunga del nord, sgombro, razze, pesce spada e altri stock correlati. In alcuni casi le detrazioni sono applicate a stock diversi da quello superato, quando il contingente sullo stock originario non era disponibile nel 2018.

Dispositivo principale: riduzione dei contingenti 2018

L'articolo 1 stabilisce che i contingenti di pesca per il 2018 fissati dai regolamenti (UE) 2016/2285, 2017/1970, 2017/2360 e 2018/120 sono ridotti secondo i quantitativi indicati nell'allegato I. Tale allegato elenca, per ciascuno Stato membro e stock, il quantitativo che non può essere detratto sullo stock oggetto di superamento e il corrispondente quantitativo da sottrarre da un altro stock.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969

L'articolo 2 sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 con l'allegato II del presente regolamento. L'aggiornamento tiene conto di varie correzioni: in particolare, per la Spagna viene soppressa la detrazione riferita al pesce spada nell'Atlantico a sud di 5° N, perché le catture rettificate risultano inferiori al contingente 2017, mentre viene aggiunta una detrazione per il tonno albacora nella zona IOTC a seguito dell'aggiornamento delle dichiarazioni di cattura.

Criteri di calcolo delle detrazioni

L'allegato II mostra la metodologia di calcolo: contingente iniziale, sbarchi consentiti, catture totali, percentuale di utilizzo, superamento, fattore moltiplicatore e eventuale fattore addizionale. Il fattore moltiplicatore ordinario si applica ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009; quello addizionale, previsto dal paragrafo 3, opera solo se il superamento supera il 10% degli sbarchi consentiti. Le note dell'allegato chiariscono anche casi particolari, come l'applicazione del fattore 1,5 in caso di superamento consecutivo per più anni o per stock soggetti a piano pluriennale.

Detrazioni non integralmente applicabili e rinvio agli anni successivi

In alcuni casi il quantitativo da detrarre nel 2018 supera il contingente adattato disponibile. In tali ipotesi, conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07 sugli orientamenti applicativi dell'articolo 105, i quantitativi residui devono essere detratti dai contingenti adattati degli anni successivi fino a compensazione integrale del superamento. L'allegato II riporta infatti, per alcuni stock, una quota da detrarre nel 2019 e negli anni successivi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica retroattivamente dal 20 dicembre 2018, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 cui è strettamente collegato. La retroattività è giustificata dalla necessità di coordinare le detrazioni aggiornate con quelle già disposte per gli stessi stock.

Disposizioni principali

Detrazioni dai contingenti 2018 su altri stock

L'articolo 1 riduce i contingenti di pesca fissati per il 2018 dai regolamenti (UE) 2016/2285, 2017/1970, 2017/2360 e 2018/120, nei limiti e per i quantitativi indicati nell'allegato I. Le riduzioni sono effettuate mediante detrazioni applicate ad altri stock, in coerenza con l'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Sostituzione dell'allegato del regolamento (UE) 2018/1969

L'articolo 2 sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 con l'allegato II del presente regolamento, aggiornando le detrazioni già previste per alcuni stock nel 2018.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 20 dicembre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri per le detrazioni e fattori moltiplicatori

Dall'allegato II emerge che le detrazioni tengono conto dei contingenti assegnati, degli sbarchi consentiti, delle catture totali, dell'eventuale superamento, delle detrazioni pregresse e dei quantitativi già imputati per il 2018 e per gli anni successivi. Il fattore moltiplicatore ordinario segue l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009; il fattore addizionale si applica ai sensi del paragrafo 3 solo se il superamento supera il 10%, con alcune ipotesi di moltiplicatore 1,5 per superamenti consecutivi o stock soggetti a piano pluriennale.

Correzioni specifiche per alcuni stock e Stati membri

Le premesse indicano la soppressione di una detrazione per il pesce spada nell'Atlantico a sud di 5° N (SWO/AS05N) per la Spagna, poiché le catture rettificate risultavano inferiori al contingente 2017, e l'inserimento di una detrazione per il tonno albacora nella zona IOTC (YFT/IOTC) per la Spagna, a seguito di dati aggiornati che evidenziavano un superamento del contingente 2017. In altri casi, i quantitativi residui che non potevano essere integralmente detratti nel 2018 sono rinviati agli anni successivi fino a compensazione completa.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo e gestione dei contingentipolitica comune della pescamercati ittici

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