Regolamento (UE) 2019/482
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione, del 22 marzo 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco europeo degli indici di riferimento critici previsto dal regolamento (UE) 2016/1011, inserendo il WIBOR tra gli indici riconosciuti come critici. La decisione si fonda sulla valutazione dell'autorità polacca competente e sul parere dell'ESMA, che attestano il ruolo sistemico del WIBOR nell'economia polacca e nei mercati finanziari nazionali. L'atto modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell'elenco degli indici di riferimento critici nei mercati finanziari per includervi il Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell'ambito degli indici di riferimento utilizzati in strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011. Incide sull'elenco UE degli indici di riferimento critici, con effetti in tutti gli Stati membri in quanto atto direttamente applicabile. La modifica riguarda in particolare il WIBOR, indice polacco fondato su contributi di banche ubicate in Polonia; non introduce esclusioni autonome, ma opera per aggiornamento dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368.
Modifica dell'elenco degli indici di riferimento critici nei mercati finanziari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 aggiorna l'elenco degli indici di riferimento critici previsto dal regolamento (UE) 2016/1011, inserendovi il WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). L'intervento è motivato dall'importanza sistemica dell'indice per il mercato polacco e dalla necessità di preservare integrità, continuità e solidità dei mercati finanziari.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/1011 disciplina gli indici usati come benchmark in strumenti finanziari, contratti finanziari e nella misurazione della performance dei fondi di investimento. In tale quadro, l'articolo 20 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione per redigere e rivedere l'elenco degli indici di riferimento critici almeno ogni due anni. Il presente atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368, che conteneva l'elenco originario degli indici critici.
Criteri per la qualificazione del WIBOR come indice critico
La Commissione richiama il criterio dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011: l'indice deve basarsi su dati trasmessi da contributori in maggioranza ubicati in uno Stato membro ed essere riconosciuto critico in tale Stato. Nel caso del WIBOR, l'autorità competente polacca, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), ha notificato alla Commissione e all'ESMA la proposta di riconoscimento del tasso come indice critico, evidenziando che tutti i contributori del panel erano ubicati in Polonia.
Rilevanza economica del WIBOR
Il WIBOR è descritto come un tasso di riferimento fondato sulla media dei tassi ai quali le banche operanti sul mercato monetario polacco si prestano fondi non garantiti con diverse scadenze. La valutazione della KNF, condivisa dall'ESMA, mostra che l'indice è ampiamente utilizzato nell'economia polacca:
- 60 % del totale dei prestiti alle famiglie in Polonia;
- 70,1 % dei mutui ipotecari in essere;
- 98,5 % dei mutui sottoscritti dal 2013;
- quasi 26 % del valore nominale totale delle obbligazioni polacche per il pagamento delle cedole;
- 366 miliardi di EUR di derivati OTC su tassi di interesse, in termini nozionali;
- fondi di investimento con valore patrimoniale netto complessivo di 2,6 miliardi di EUR.
La Commissione rileva che il valore complessivo degli strumenti e contratti collegati al WIBOR supera il prodotto nazionale lordo della Polonia. Per questo motivo, la sua eventuale cessazione o non affidabilità potrebbe incidere in modo significativo sulla stabilità finanziaria, sull'integrità del mercato, sul credito a famiglie e imprese e, più in generale, sul funzionamento dei mercati finanziari polacchi.
Modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368
Con l'articolo 1, il regolamento sostituisce integralmente l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368. L'allegato aggiornato elenca i benchmark critici ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e include:
- EURIBOR, amministrato da European Money Markets Institute (EMMI), Bruxelles;
- EONIA, amministrato da EMMI, Bruxelles;
- LIBOR, amministrato da ICE Benchmark Administration (IBA), Londra;
- STIBOR, amministrato dall'Associazione dei banchieri svedesi, Stoccolma;
- WIBOR, amministrato da GPW Benchmarks SA., Varsavia.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il considerando finale segnala inoltre l'urgenza dell'intervento, data la rilevanza cruciale del WIBOR per l'allocazione del capitale in Polonia.
Disposizioni principali
Integrazione dell'elenco degli indici critici
L'articolo 1 sostituisce l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 con l'allegato del nuovo regolamento, aggiornando così l'elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011. Nell'elenco viene incluso il Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR), amministrato da GPW Benchmarks SA., con ubicazione a Varsavia, Polonia.
Base giuridica e criteri di inserimento
Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, che attribuisce alla Commissione il potere di redigere e rivedere almeno ogni due anni l'elenco degli indici di riferimento critici. Il considerando richiama il criterio specifico dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b): l'indice deve essere fondato su dati trasmessi da contributori per la maggior parte ubicati in uno Stato membro ed essere riconosciuto quale indice critico in tale Stato membro.
Motivazione del riconoscimento del WIBOR
La Commissione prende atto della comunicazione della KNF polacca del 10 ottobre 2018 e del successivo parere ESMA dell'8 novembre 2018. Il WIBOR è descritto come tasso di riferimento basato sulla media dei tassi ai quali le banche del mercato monetario polacco si prestano fondi non garantiti; al 10 ottobre 2018 il panel comprendeva undici banche tutte situate in Polonia. La valutazione nazionale evidenzia che una cessazione del WIBOR, o una sua elaborazione non più rappresentativa del mercato sottostante, avrebbe un forte impatto negativo sui mercati finanziari polacchi.
Rilevanza economica e sistemica del WIBOR
Il regolamento riporta dati quantitativi che giustificano la qualificazione del WIBOR come indice critico: utilizzo nel 60 % dei prestiti alle famiglie in Polonia, nel 70,1 % dei mutui ipotecari in essere e nel 98,5 % dei mutui sottoscritti dal 2013; impiego per le cedole di quasi il 26 % del valore nominale delle obbligazioni polacche; riferimento per derivati OTC su tassi di interesse per 366 miliardi di EUR nozionali; utilizzo in fondi di investimento con valore patrimoniale netto complessivo di 2,6 miliardi di EUR. La Commissione sottolinea che il valore totale degli strumenti e contratti collegati al WIBOR supera il prodotto nazionale lordo della Polonia.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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