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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/464

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32019R0464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione apre d’ufficio un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per verificare se le importazioni di oggetti in ceramica per la tavola e cucina dalla Cina eludano le misure antidumping già in vigore. Contestualmente ordina la registrazione delle importazioni dichiarate con i codici TARIC aggiuntivi indicati nell’allegato, al fine di consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi. Il regolamento disciplina anche la partecipazione delle parti interessate, i termini procedurali, il trattamento delle informazioni riservate, la collaborazione all’inchiesta e l’assistenza del consigliere auditore.

Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione delle misure sui prodotti in ceramica per la tavola e cucina originari della Cina e registrazione delle relative importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, esclusi espressamente alcuni prodotti specifici (macinini per condimenti o spezie e loro parti in ceramica, macinini per caffè, affilacoltelli e affilatrici in ceramica, utensili da cucina in ceramica per tagliare/macinare/grattugiare/affettare/raschiare/pelare, e pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite). Rilevano i prodotti classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con i codici TARIC indicati nel regolamento, inclusi i codici TARIC aggiuntivi elencati nell’allegato. L’inchiesta riguarda la possibile elusione delle misure antidumping vigenti istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932; l’obbligo di registrazione vale per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione: apertura di un’inchiesta su possibile elusione delle misure antidumping sui prodotti in ceramica per tavola e cucina

La Commissione adotta il regolamento per verificare se le importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese stiano eludendo le misure antidumping definitive già in vigore. L’intervento si fonda sull’articolo 13, paragrafo 3, e sull’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira anche a preservare l’efficacia delle eventuali future riscossioni di dazi mediante la registrazione delle importazioni.

Contesto e finalità dell’intervento

La Commissione segnala di disporre di elementi di prova sufficienti per ritenere in corso una riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita del prodotto in esame. Tra gli indizi richiamati figurano forti variazioni delle esportazioni di alcune società tra il 2014 e il 2018, casi in cui le esportazioni effettive superano la produzione dichiarata e informazioni su indagini doganali relative all’uso improprio di codici TARIC specifici delle società.

Secondo la Commissione, tali circostanze suggeriscono che alcuni operatori soggetti al dazio residuo del 36,1 % o ad aliquote individuali vendano i prodotti tramite altre società soggette a dazi inferiori. La modifica dei canali di vendita avrebbe alterato la configurazione degli scambi senza una motivazione sufficiente diversa dall’istituzione del dazio.

Prodotto interessato e esclusioni

L’inchiesta riguarda gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina, classificati nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, corrispondenti ai codici TARIC indicati nel regolamento. Sono tuttavia esclusi alcuni prodotti specifici, tra cui:

  • macinini per condimenti o spezie in ceramica e relative parti in ceramica che effettuano la macinazione;
  • macinini per caffè in ceramica;
  • affilacoltelli e affilatrici in ceramica;
  • utensili da cucina in ceramica per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare;
  • pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite per pizze e pane.

Il "prodotto oggetto dell’inchiesta" coincide con il prodotto in esame, ma importato con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell’allegato.

Misure antidumping vigenti oggetto della possibile elusione

Le misure già in vigore sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio e successivamente modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione. Il regolamento del 2019 non modifica tali misure, ma apre una procedura per accertare se esse siano state aggirate mediante pratiche elusive.

Registrazione delle importazioni e possibile effetto finanziario

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono registrare le importazioni dichiarate con i codici TARIC aggiuntivi indicati nell’allegato. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

La finalità della registrazione è garantire che, se l’inchiesta confermerà l’elusione, possano essere riscossi dazi antidumping adeguati a decorrere dalla data di registrazione. In questa fase, la Commissione indica come parametro di riferimento il dazio residuo del 36,1 % ad valorem sul valore CIF all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

Svolgimento dell’inchiesta e diritti delle parti interessate

La Commissione invierà questionari ai produttori esportatori cinesi elencati nell’allegato. Tutte le parti interessate, inclusi industria dell’Unione, importatori e associazioni pertinenti, possono presentare osservazioni scritte ed elementi di prova entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro lo stesso termine possono anche chiedere di essere sentite.

Le parti devono manifestarsi contattando la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il rispetto di questi termini è rilevante per l’esercizio dei diritti procedurali previsti dal regolamento di base.

Riservatezza, copyright e modalità di comunicazione

Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato, marcato "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato da consentire la comprensione della sostanza delle informazioni protette.

Le informazioni e i dati trasmessi alla Commissione devono essere liberi da vincoli di copyright; se appartengono a terzi, è necessaria un’autorizzazione specifica del titolare che consenta sia l’uso nel procedimento sia la loro comunicazione alle altre parti interessate in forma utile all’esercizio dei diritti di difesa.

La Commissione invita inoltre le parti a utilizzare, di regola, la posta elettronica e a fornire recapiti completi e un indirizzo e-mail di lavoro attivo e controllato quotidianamente.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Se una parte interessata nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica nei termini stabiliti o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni, positive o negative, sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Le informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate. In caso di cooperazione assente o solo parziale, l’esito dell’inchiesta può essere meno favorevole per la parte non collaborante.

Durata dell’inchiesta e profili procedurali ulteriori

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. È inoltre richiamato il ruolo del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale: le parti possono rivolgersi a tale figura per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e ai diritti di difesa, mediante richieste motivate e presentate per iscritto.

Dati personali ed entrata in vigore

I dati personali raccolti nel corso del procedimento sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta per possibile elusione

La Commissione avvia d’ufficio un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare se le importazioni nell’Unione dei prodotti in ceramica interessati eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio.

Definizione del prodotto e codici interessati

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, con esclusione di categorie specifiche espressamente elencate. Il regolamento richiama i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 e i corrispondenti codici TARIC; il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso prodotto importato con i codici TARIC aggiuntivi indicati nell’allegato.

Misure antidumping vigenti potenzialmente eluse

Le misure oggetto della possibile elusione sono quelle stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932.

Motivazione dell’apertura

La Commissione afferma di disporre di elementi di prova sufficienti circa una riorganizzazione delle strutture e dei canali di vendita, con variazioni anomale delle esportazioni, possibili vendite tramite società soggette a dazi inferiori, aumento significativo delle importazioni e prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole. Vi sono inoltre elementi che indicano dumping rispetto al valore normale già stabilito.

Registrazione delle importazioni

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali devono registrare le importazioni nell’Unione dichiarate con i codici TARIC aggiuntivi elencati nell’allegato. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Possibile applicazione futura del dazio e livello indicativo

L’eventuale riscossione di dazi dipenderà dall’esito dell’inchiesta. In base ai dati disponibili, l’importo potenzialmente recuperabile è fissato provvisoriamente al livello del dazio residuo, pari al 36,1 % ad valorem sul valore CIF all’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta con i codici TARIC aggiuntivi dell’allegato.

Partecipazione delle parti interessate e termini

Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono trasmettere osservazioni scritte, risposte al questionario e ogni altra informazione rilevante; entro lo stesso termine possono chiedere di essere sentite.

Riservatezza e presentazione delle informazioni

Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Limited" e accompagnate da un riassunto non riservato contrassegnato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le informazioni presentate alla Commissione ai fini di difesa commerciale devono essere libere da diritti d’autore, oppure accompagnate da autorizzazione del titolare che consenta l’uso nel procedimento e la diffusione alle altre parti interessate.

Modalità di trasmissione e corrispondenza

Le parti sono invitate a trasmettere le comunicazioni via e-mail, con alcune eccezioni per risposte voluminose o specifiche forme di invio. Il regolamento indica anche l’indirizzo della Commissione per la corrispondenza e prescrive che siano forniti recapiti completi e un indirizzo e-mail di lavoro valido.

Omessa collaborazione

Se una parte nega l’accesso alle informazioni, non le trasmette nei termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1036. Se le informazioni sono false o fuorvianti, possono essere ignorate.

Durata dell’inchiesta

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell’inchiesta sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Intervento del consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore nelle controversie relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e ai diritti di difesa. Le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto, possibilmente tempestivamente.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganecommercio internazionale

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