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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/481

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/481 della Commissione, del 22 marzo 2019, che approva la sostanza attiva flutianil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la sostanza attiva flutianil, in esito alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e inserisce la sostanza nell'elenco delle sostanze attive approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L'approvazione decorre dal 14 aprile 2019 e scade il 14 aprile 2029. Sono previste specifiche condizioni di impiego, con particolare attenzione alla tutela degli operatori e dei lavoratori, agli organismi acquatici e alle acque sotterranee, oltre a obblighi di fornire informazioni di conferma entro termini determinati.

Approva la sostanza attiva flutianil ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiorna l'elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva flutianil, utilizzata in prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, e produce effetti negli Stati membri dell'Unione europea in quanto atto direttamente applicabile. Incide sui richiedenti/registranti, sugli Stati membri incaricati della valutazione e dell'applicazione uniforme dei principi, nonché sulle autorità competenti che autorizzano i prodotti contenenti la sostanza. L'approvazione è subordinata a condizioni specifiche, tra cui obblighi di conferma e attenzione a determinati rischi; non riguarda altre sostanze né sostituisce le procedure nazionali di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Approva la sostanza attiva flutianil e modifica l'elenco delle sostanze approvate

Il regolamento conclude la procedura di valutazione del flutianil prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e approva la sostanza attiva per l'uso nei prodotti fitosanitari. L'atto aggiorna inoltre l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate nell'Unione.

Contesto procedurale e base scientifica

La domanda di approvazione è stata presentata il 23 febbraio 2011 dalla società Otsuka AgriTechno Co., Ltd. al Regno Unito, allora Stato membro relatore. Dopo la valutazione iniziale, l'EFSA ha espresso conclusioni nel 2014; in un primo momento la sostanza era stata considerata non conforme ai criteri di approvazione a causa di una classificazione come cancerogena di categoria 2 e tossica per la riproduzione (sviluppo) di categoria 2. Successivamente, alla luce della procedura di classificazione armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 e di nuove informazioni, la sostanza è stata infine inserita nell'allegato VI, parte 3, di tale regolamento senza classificazione come cancerogena o tossica per la riproduzione.

La Commissione ha quindi rivisto il progetto di relazione di esame e, tenendo conto anche della dichiarazione EFSA del 5 luglio 2018 e del nuovo quadro scientifico, è giunta alla conclusione che per alcuni impieghi rappresentativi i criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.

Valutazione dei rischi e profilo tossicologico

Nel regolamento si dà atto che, in base ai dati disponibili e ai criteri scientifici applicabili, è altamente improbabile che il flutianil sia un interferente endocrino con azione estrogenica, androgenica, tiroidogenica o steroidogenica. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2018/605, che ha introdotto criteri scientifici per l'individuazione degli interferenti endocrini, e osserva che gli effetti osservati sulla tiroide e su alcuni organi riproduttivi si sono verificati solo a dosi molto elevate o non si sono confermati in modo consistente negli studi di tossicità riproduttiva su due generazioni.

Contenuto dell'approvazione e durata

L'allegato I indica che il flutianil è approvato con le seguenti coordinate essenziali:

  • numero CAS: 958647-10-4;
  • numero CIPAC: 835;
  • purezza minima: ≥ 985 g/kg;
  • data di approvazione: 14 aprile 2019;
  • scadenza dell'approvazione: 14 aprile 2029.

L'approvazione è accompagnata dal rinvio alle conclusioni della relazione di esame, incluse le appendici I e II, ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Obblighi e aspetti da monitorare in sede di autorizzazione dei prodotti

Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • protezione degli operatori e dei lavoratori;
  • rischio per gli organismi acquatici;
  • rischio per le acque sotterranee dovuto a metaboliti, soprattutto se la sostanza è applicata in aree vulnerabili sotto il profilo del suolo o delle condizioni climatiche.

Le condizioni d'uso devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.

Informazioni di conferma richieste

Il regolamento impone al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'EFSA riguardo a:

  • specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta in scala commerciale e conformità dei batch di tossicità alle specifiche confermate;
  • effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie utilizzate per acqua potabile;
  • valutazione aggiornata e, se necessario, ulteriori dati per confermare che il flutianil non sia un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, anche sulla base delle linee guida ECHA ed EFSA.

I termini previsti sono:

  • entro il 14 aprile 2020 per le informazioni di cui al punto 1;
  • entro due anni dalla pubblicazione del documento di orientamento della Commissione sul trattamento dell'acqua per le informazioni di cui al punto 2;
  • entro il 14 aprile 2021 per le informazioni di cui al punto 3.

Entrata in vigore e natura dell'atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva flutianil è approvata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'approvazione è subordinata alle condizioni indicate nell'allegato I del regolamento.

Modifica dell'elenco delle sostanze approvate

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte B è inserita la nuova voce relativa al flutianil (voce 133), con data di approvazione 14 aprile 2019 e scadenza 14 aprile 2029.

Condizioni specifiche e gestione dei rischi

Gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul flutianil, in particolare delle appendici I e II, nell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Nella valutazione generale va posta particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, al rischio per gli organismi acquatici e al rischio per le acque sotterranee dovuto a metaboliti, soprattutto in zone vulnerabili dal punto di vista del suolo o del clima; ove necessario, le condizioni d'uso devono includere misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi di conferma a carico del richiedente

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma su: (1) specifiche tecniche della sostanza attiva così come prodotta su scala commerciale e conformità dei lotti tossicologici; (2) effetto dei trattamenti dell'acqua sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie destinate a uso potabile; (3) valutazione aggiornata e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare che il flutianil non è un interferente endocrino ai sensi dell'allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, applicando anche gli orientamenti ECHA e EFSA.

Termini per la trasmissione delle informazioni

Le informazioni di cui al punto 1 devono essere fornite entro il 14 aprile 2020; quelle di cui al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sui residui; quelle di cui al punto 3 entro il 14 aprile 2021.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute pubblicasostanze chimicheambiente

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