Regolamento (UE) 2019/480
Regolamento (UE) 2019/480 della Commissione, del 22 marzo 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 297/95 per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2019 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, in misura pari all'1,7% e con arrotondamento al centinaio di euro più vicino, i diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali previsti dal regolamento (CE) n. 297/95. La revisione deriva dall'adeguamento all'inflazione del 2018 ed è applicabile dal 1º aprile 2019. Per ragioni di certezza giuridica, non si applica alle domande valide pendenti a tale data.
Adeguamento all'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) con decorrenza 1 aprile 2019, mediante modifica del regolamento (CE) n. 297/95.
Ambito di applicazione
Si applica ai diritti, tariffe e importi dovuti all'Agenzia europea per i medicinali dalle imprese per le attività disciplinate dal regolamento (CE) n. 297/95, nell'ambito delle entrate dell'EMA previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004. L'effetto temporale è fissato al 1º aprile 2019; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ma si applica solo da tale data. È esclusa l'applicazione alle domande valide pendenti alla data del 1º aprile 2019.
Adeguamento all'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 297/95 per aggiornare i diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali (EMA). La finalità è adeguare gli importi al tasso d'inflazione del 2018, fissato all'1,7%, con arrotondamento al centinaio di euro più vicino. Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 12, quinto comma, del regolamento (CE) n. 297/95 e tiene conto delle entrate dell'EMA composte da contributo dell'Unione e tariffe versate dalle imprese ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il testo incide esclusivamente sulla disciplina delle tariffe e dei diritti dell'EMA previsti dal regolamento (CE) n. 297/95, ossia sugli importi che imprese e operatori interessati devono versare per le attività dell'Agenzia. L'aggiornamento si applica dal 1º aprile 2019. In coerenza con l'esigenza di certezza giuridica, non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1º aprile 2019.
Criterio di aggiornamento degli importi
I considerando chiariscono che l'aggiornamento deriva dal tasso d'inflazione dell'Unione per il 2018, pubblicato da Eurostat, pari all'1,7%. Per semplicità, la Commissione dispone che i nuovi importi siano arrotondati al centinaio di euro più vicino. L'intervento è quindi tecnico e periodico, senza incidere sulla struttura sostanziale del sistema tariffario, ma solo sui valori numerici.
Modifiche puntuali al regolamento (CE) n. 297/95
L'articolo 1 sostituisce una serie di importi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento originario. Le revisioni riguardano molteplici tariffe e sotto-tariffe, tra cui importi che passano, a titolo esemplificativo, da 286 900 EUR a 291 800 EUR, da 111 400 EUR a 113 300 EUR, da 86 100 EUR a 87 600 EUR, da 71 400 EUR a 72 600 EUR, da 43 000 EUR a 43 700 EUR, e numerosi importi minori che vengono aggiornati da 7 200 EUR a 7 300 EUR o da 3 100 EUR a 3 200 EUR. Il regolamento modifica anche combinazioni di importi espressi in forma di fasce, come quelle da 21 600 EUR e 64 600 EUR sostituite da 22 000 EUR e 65 700 EUR, o da 10 800 EUR e 32 400 EUR sostituite da 11 000 EUR e 33 000 EUR.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma la decorrenza sostanziale è fissata al 1º aprile 2019. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Adeguamento degli importi dei diritti EMA
L'articolo 1 modifica numerose disposizioni del regolamento (CE) n. 297/95, sostituendo gli importi vigenti con nuovi importi aumentati dell'1,7% e arrotondati al centinaio di euro più vicino. Le modifiche interessano in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento originario, con aggiornamenti puntuali di molteplici tariffe e fasce di importo.
Ragione dell'aggiornamento e criterio di calcolo
I considerando precisano che l'aggiornamento è effettuato in base al tasso d'inflazione nell'Unione per il 2018, pari all'1,7% secondo Eurostat. Per semplicità amministrativa, gli importi sono arrotondati al centinaio di euro più vicino.
Esclusione delle domande pendenti
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1º aprile 2019, introducendo una salvaguardia per i procedimenti in corso.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º aprile 2019. Il testo ribadisce inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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