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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/459

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio, del 21 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto

Normativa europea32019R0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 relativo alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto. La modifica riguarda l’elenco delle persone fisiche interessate e, soprattutto, l’integrazione di informazioni sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel sistema egiziano e nei procedimenti relativi ai soggetti elencati. Il Consiglio motiva l’aggiornamento richiamando il rispetto di tali diritti nei procedimenti penali e nelle misure di congelamento dei beni. Il regolamento è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in relazione alla situazione in Egitto, con aggiornamento delle informazioni su identità e diritti della difesa/tutela giurisdizionale effettiva.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche indicate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 e, più in generale, al regime unionale di misure restrittive collegato alla situazione in Egitto. Incide sull’elenco dei soggetti destinatari del congelamento/limitazioni previste dal regolamento di base e sulle motivazioni che sorreggono l’inserimento in elenco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/459 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive relative all’Egitto

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Egitto, già previsto dal regolamento (UE) n. 270/2011. La finalità è quella di aggiornare l’allegato I, sia sotto il profilo dell’elenco dei soggetti interessati sia sotto il profilo delle informazioni sui diritti della difesa e sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nel quadro giuridico egiziano.

Ambito e base normativa

Il provvedimento è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 270/2011. Esso si inserisce nel regime unionale di misure restrittive connesse alla situazione in Egitto e ha effetto sui soggetti elencati nell’allegato I del regolamento di base, che vengono descritti con dati identificativi e con le ragioni dell’inserimento.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato A sono riportate persone fisiche legate, per lo più, all’ex Presidente della Repubblica araba d’Egitto Mohamed Hosni Elsayed Mubarak e ad altri ex funzionari, familiari o soggetti associati, con motivazioni riferite a procedimenti o misure di recupero dei beni per appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Tra i nominativi espressamente richiamati figurano, tra gli altri:

  • Mohamed Hosni Elsayed Mubarak;
  • Suzanne Saleh Thabet;
  • Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak;
  • Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh;
  • Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak;
  • Khadiga Mahmoud El Gammal;
  • Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana;
  • Habib Ibrahim Habib Eladli;
  • Elham Sayed Salem Sharshar.

Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva nel diritto egiziano

La parte B dell’allegato è dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del diritto egiziano. Il testo richiama espressamente:

  • gli articoli 54, 97 e 98 della costituzione egiziana;
  • gli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano;
  • gli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull’avvocatura n. 17 del 1983.

Secondo il regolamento, tali fonti garantiscono, a ogni persona sospettata o accusata di reato, il controllo giurisdizionale degli atti amministrativi e il diritto di difendersi personalmente o tramite un difensore di scelta, con assistenza gratuita di un avvocato d’ufficio quando lo richiedano gli interessi della giustizia. A ogni persona accusata sono inoltre garantiti il diritto a essere informata tempestivamente e in modo dettagliato dell’accusa, il tempo e le facilitazioni necessari alla difesa, la possibilità di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e di ottenere la citazione dei testimoni a discarico alle stesse condizioni, nonché l’assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Valutazione dei singoli casi da parte del Consiglio

Per ciascun soggetto principale il Consiglio richiama procedimenti penali, provvedimenti di congelamento e fasi di impugnazione, per concludere che, sulla base del fascicolo, i diritti della difesa e la tutela giurisdizionale effettiva non risultano violati.

Nel caso di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, il regolamento ricorda un primo procedimento per appropriazione indebita di fondi pubblici iniziato con l’accusa del 27 giugno 2013, la condanna del 21 maggio 2014, l’annullamento in cassazione del 13 gennaio 2015, il nuovo processo con memorie e difese orali del 4 e 29 aprile 2015, la nuova condanna del 9 maggio 2015 e la conferma in cassazione del 9 gennaio 2016. Viene inoltre menzionato un accordo transattivo dell’8 marzo 2016, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2016, nonché la possibilità di sottoporre una richiesta al NCRAA. È richiamato anche un secondo procedimento ancora in corso, senza riscontrare violazioni dei diritti di difesa.

Per Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal e Elham Sayed Salem Sharshar vengono descritti provvedimenti di congelamento emessi il 28 febbraio 2011 o il 10 febbraio 2016, ai sensi dell’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, con possibilità di impugnazione dinanzi allo stesso giudice. Il regolamento sottolinea che alcuni interessati non hanno impugnato tali decisioni. Per Alaa e Gamal Mubarak viene inoltre richiamato un primo procedimento che ha portato, il 15 settembre 2018, alla richiesta di integrazione della perizia, all’ordine di arresto poi impugnato con successo e al rinvio del caso a un altro circuito del tribunale penale. Per Gamal, come per Mohamed Hosni Mubarak, è anche descritto il secondo procedimento concluso con la conferma della condanna in cassazione il 9 gennaio 2016 e l’accordo transattivo dell’8 marzo 2016. Per i soggetti coinvolti in indagini ancora in corso, il Consiglio afferma di non avere riscontrato violazioni dei diritti di difesa o della tutela giurisdizionale effettiva.

Per Habib Ibrahim Habib Eladli, il regolamento indica il rinvio a giudizio per appropriazione indebita di fondi pubblici, il congelamento dei beni disposto dal tribunale il 7 febbraio 2016 e dal procuratore generale il 10 febbraio 2016, la condanna del 15 aprile 2017, l’annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione l’11 gennaio 2018 e la pendenza di un nuovo processo.

Entrata in vigore e natura obbligatoria

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua efficacia diretta: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 con il testo riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive previste dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento base.

Aggiornamento delle motivazioni e delle informazioni sugli elencati

L’allegato sostitutivo contiene l’elenco nominativo di taluni soggetti, con dati identificativi e motivi dell’inserimento. Per i soggetti elencati, il Consiglio specifica che le misure si fondano su procedimenti giudiziari o di recupero dei beni avviati dalle autorità egiziane per appropriazione indebita di fondi pubblici ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva nel diritto egiziano

La parte B dell’allegato richiama, come base generale, gli articoli 54, 97 e 98 della costituzione egiziana, gli articoli 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 e 277 del codice di procedura penale egiziano e gli articoli 93 e 94 della legge egiziana sull’avvocatura (legge n. 17 del 1983). Sono indicati i diritti garantiti a sospettati e imputati, tra cui controllo giurisdizionale degli atti amministrativi, assistenza di un difensore di scelta o d’ufficio, informazione tempestiva dell’accusa, tempo e facilitazioni per preparare la difesa, esame dei testimoni a carico e a discarico e assistenza gratuita di un interprete.

Verifica del rispetto dei diritti nei procedimenti relativi ai singoli soggetti

Per ciascuna delle persone menzionate nell’allegato, il Consiglio riepiloga i procedimenti penali e/o i provvedimenti di congelamento dei beni, concludendo che, sulla base del fascicolo, i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati. In più casi sono descritti l’emissione di ordini di congelamento ai sensi dell’articolo 208 bis/a del codice di procedura penale egiziano, i successivi giudizi, i ricorsi alla Corte di cassazione e, in alcuni casi, la possibilità di accordi transattivi tramite il Comitato nazionale per il recupero dei beni situati all’estero (NCRAA).

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunediritti della difesacooperazione giudiziaria in materia penale

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