Sentenza del 13/03/2019 n. 7127 - Corte di Cassazione
TRIBUTI - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Principio generale di non contestazione - Operatività - Modalità e limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate su una richiesta di rimborso di crediti d'imposta IRPEG relativi agli anni 1984-1987 e 1992-1996. L'Agenzia ha sostenuto che il contribuente, quale attore sostanziale in una domanda di rimborso, dovesse allegare e provare i fatti costitutivi del credito. Ha inoltre contestato la possibilità per il Consorzio di beneficiare del principio di non contestazione e ha dedotto che la mancata prova del credito poteva essere eccepita anche in appello, trattandosi di una mera difesa e non di una nuova eccezione preclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della CTR, che aveva escluso la possibilità per l'Ufficio di contestare in appello la mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito e aveva applicato il principio di non contestazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi riconosciuto definitivamente il rimborso, ma ha disposto una nuova valutazione del merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di proposizione di nuove eccezioni in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
La disposizione non impedisce all'Amministrazione finanziaria di dedurre in appello carenze originarie della domanda di rimborso, quando tali deduzioni riguardano l'originario thema decidendum e costituiscono mere difese, non nuove eccezioni.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nelle domande di rimborso tributario il contribuente ha l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del credito richiesto.
Codice di procedura civile, art. 115
Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti.
Il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non può colmare la mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per nullità della sentenza o del procedimento.
Sono state le basi processuali utilizzate dall'Agenzia per denunciare la violazione dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dei principi sull'onere della prova e sulla non contestazione.
Massime di principio
- Nelle domande di rimborso tributario il contribuente è attore sostanziale: deve indicare e dimostrare puntualmente tutti i fatti da cui deriva il credito, non essendo sufficiente provare la sola presentazione dell'istanza amministrativa.
- Il principio di non contestazione non sana una carenza di allegazione. Può operare solo quando i fatti costitutivi siano stati compiutamente esposti e la controparte non li abbia specificamente contestati.
- L'Amministrazione finanziaria, quando nega radicalmente l'esistenza del credito, può difendersi anche deducendo in appello l'assenza o l'insufficienza degli elementi costitutivi della domanda, senza incorrere necessariamente nel divieto di nuove eccezioni.
- Nel giudizio sul silenzio-rifiuto relativo a un rimborso, l'Amministrazione può contestare la pretesa del contribuente con tutte le argomentazioni riferibili all'originario oggetto della controversia, salvo il limite del giudicato.
- La mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi subordinati del contribuente non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti e non restringe necessariamente il thema decidendum ai soli motivi espressamente contestati.
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