Cassazione Civile, Ordinanza n. 17939/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento per parziale versamento dell'IMU per l'anno 2015 relativo a immobili di proprietà del contribuente ubicati nel Comune di Napoli. In primo grado era stata riconosciuta l'esenzione per l'immobile di via Carlo Poerio n. 89/A e per quello di via Ponti Rossi n. 104, destinato a luogo di culto; in appello il Comune aveva ottenuto il riconoscimento della legittimità dell'accertamento almeno con riferimento all'immobile di via Carlo Poerio, sul presupposto che il beneficio per abitazione principale fosse già stato fruito dal nucleo familiare per l'immobile di via Ponti Rossi, dove risultavano residenza anagrafica e dimora abituale del coniuge con il figlio. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, sotto il profilo dell'art. 360, n. 5 c.p.c., l'omessa motivazione dell'avviso di accertamento, sostenendo che mancavano gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, assumendo che la CTR avesse erroneamente negato l'esenzione IMU per l'immobile di via Carlo Poerio in ragione della residenza del coniuge in altro immobile, nonostante l'esenzione non fosse stata riconosciuta per tutte le unità immobiliari e il contribuente avesse, secondo la sua prospettazione, la propria residenza anagrafica e dimora abituale nell'immobile indicato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il primo motivo, ritenendo che il vizio di omessa motivazione dell'atto impositivo non fosse correttamente veicolato tramite l'art. 360, n. 5 c.p.c., e che comunque l'avviso fosse adeguatamente motivato perché il contribuente era stato posto in grado di conoscere la pretesa e di difendersi. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la decisione di merito non fosse conforme al quadro normativo come rideterminato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, secondo cui l'esenzione IMU per abitazione principale non dipende dalla residenza del nucleo familiare o del coniuge in altro immobile, ma richiede la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore nell'immobile per cui il beneficio è invocato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente nei limiti esposti e riconoscendo l'esenzione IMU per l'immobile di via Carlo Poerio n. 89/A. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente tra le parti per la sopravvenienza della giurisprudenza costituzionale pertinente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e non può essere utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La nozione di abitazione principale, come rideterminata dalla Corte costituzionale, richiede che il possessore dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'immobile; il riferimento al nucleo familiare non può impedire il riconoscimento del beneficio se il coniuge risiede altrove.
art. 4, comma 5, lett. a), d.l. n. 16/2012
Ha modificato e integrato la disciplina IMU sull'abitazione principale, richiamando le definizioni del d.lgs. n. 504/1992.
art. 1, comma 707, L. n. 147/2013
Ha confermato la disciplina dell'esenzione per abitazione principale nel regime della nuova IMU, reintroducendo l'esenzione per le abitazioni non di lusso.
art. 1, comma 741, lett. b), L. n. 160/2019
Ha confermato la disciplina della nozione di abitazione principale all'interno della nuova IMU.
art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato come parametro per la determinazione del valore dell'immobile ai fini impositivi.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
Consente alla Corte, quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
art. 143 cod. civ.
È richiamato per escludere che l'obbligo di coabitazione coniugale impedisca, di per sé, residenze disgiunte.
art. 144 cod. civ.
Rileva nel consentire ai coniugi di determinare consensualmente la residenza familiare e quindi di mantenere residenze separate.
art. 1, comma 12, L. 20 maggio 2016, n. 76
È richiamato per analoghi principi in materia di unioni civili, quanto alla residenza comune.
sentenza Corte costituzionale n. 209/2022
Ha espunto il riferimento al nucleo familiare dalla disciplina dell'abitazione principale IMU, imponendo che il beneficio dipenda dalla sola residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell'immobile.
Massime di principio
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento tributario è soddisfatto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum; non è necessaria una motivazione analitica equivalente a quella dell'atto giurisdizionale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per denunciare errori di diritto o violazioni di legge, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
- In materia di IMU, l'esenzione per abitazione principale compete al possessore che nell'immobile abbia sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale; la circostanza che il coniuge o altri componenti del nucleo familiare risiedano in altro immobile non esclude il beneficio se il requisito soggettivo e oggettivo del possessore è integrato.
- Dopo l'intervento della Corte costituzionale, la nozione di abitazione principale non può essere interpretata in modo da subordinare il beneficio alla coabitazione del nucleo familiare, sicché il possessore può fruire dell'esenzione anche in caso di residenze disgiunte dei coniugi.
- Quando la decisione di merito contrasta con un consolidato e sopravvenuto intervento della giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali.
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