Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21023/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di merito e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali, nonché il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sassari per fatti commessi in Alghero il 28 aprile 2020. La condanna riguardava la detenzione di stupefacenti di lieve entità e una violazione del codice della strada. Con il solo motivo di ricorso, la difesa ha censurato la conferma della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge. In sostanza, si sosteneva che la quantità di droga fosse non eccessiva e che la valutazione di colpevolezza fosse errata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata, valorizzante la fuga dell'imputato, il tentativo di disfarsi degli involucri contenenti droga e il possesso di un bilancino di precisione, oltre alla mancanza di prova di un uso personale dello stupefacente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La condotta è stata ritenuta integrata sulla base di elementi sintomatici della destinazione della sostanza a finalità diverse dall'uso personale; il motivo di ricorso che chiedeva una diversa lettura delle prove è stato considerato inammissibile.

  • art. 116, comma 14, d.lgs. n. 285 del 1992

    È richiamato quale ulteriore titolo di condanna confermato nei gradi di merito, ma la decisione di legittimità non sviluppa specifiche questioni interpretative su tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato impostato come deduzione di vizio di motivazione e violazione di legge, ma il controllo di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure di motivazione o violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da argomentazioni logiche e non manifestamente illogiche.
  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti di lieve entità, il giudice di merito può valorizzare non solo la quantità della sostanza, ma anche indici sintomatici del suo possesso a fini di spaccio, come la fuga dell'imputato, il tentativo di disfarsi della droga e il rinvenimento di strumenti tipicamente utilizzati per il confezionamento o la pesatura.
  • La mancanza di prova dell'uso personale dello stupefacente può rafforzare l'inferenza della destinazione della sostanza a finalità illecite diverse dal consumo individuale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'onere economico conseguente include sia le spese processuali sia la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici di merito se la motivazione impugnata è razionalmente sostenuta da dati fattuali significativi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiStupefacentiReati stradaliProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.