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Legge

L.R. Abruzzo 5/2025

Disposizioni per il sostegno alle attivita' di studio e ricerca in ambito universitario.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 5/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo 11 marzo 2025, n. 5 istituisce un contributo annuale di 50.000 euro per sostenere la ricerca del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università "G. D’Annunzio" di Chieti-Pescara, con focus sulla medicina integrata e sulle terapie integrate nelle patologie oncologiche. Prevede una relazione annuale dal 30 giugno dell’anno successivo e copertura finanziaria sul bilancio 2025 del Consiglio regionale. In vigore dal 20 marzo 2025.

Sostegno regionale alle attività di studio e ricerca del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara

Sostegno alle attività di studio e ricerca universitaria in Abruzzo

La legge disciplina un intervento regionale di sostegno alla ricerca universitaria in Abruzzo, rivolto in modo specifico al Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università degli Studi "G. D’Annunzio" di Chieti-Pescara. L’obiettivo dichiarato è promuovere iniziative di studio e ricerca, con particolare attenzione alla medicina integrata.

Finalità dell’intervento

La Regione Abruzzo, in attuazione dello Statuto regionale, afferma di voler sostenere la ricerca e favorire intese e iniziative con il sistema universitario. Nel caso concreto, il sostegno è indirizzato alle attività svolte dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Ateneo chietino-pescarese, soprattutto per quanto riguarda la medicina integrata.

Contributo regionale e ambito materiale

La disciplina prevede la concessione di un contributo annuale al Dipartimento destinatario. Le risorse sono finalizzate a promuovere e sostenere le attività di studio e ricerca sull’utilità delle terapie integrate nel trattamento delle patologie oncologiche.

Monitoraggio, rendicontazione e pubblicità

Il Dipartimento beneficiario deve rendere conto annualmente al Dipartimento competente in materia di Istruzione e Università della Giunta regionale sull’attuazione della legge. Inoltre, a decorrere dal 30 giugno dell’anno successivo all’approvazione della legge e poi con cadenza annuale, deve presentare una relazione al Dipartimento della Giunta, alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la Legislazione, per la presa d’atto.

La relazione deve contenere informazioni sulle modalità di attuazione, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, ed è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Aspetti finanziari e copertura della spesa

Gli oneri per l’anno 2025 sono quantificati in 50.000 euro. La copertura è assicurata mediante un capitolo di nuova istituzione nel bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, annualità 2025, nell’ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1. La legge dispone anche una variazione di bilancio per competenza e cassa, con incremento del nuovo capitolo e corrispondente riduzione del capitolo relativo ai compensi dei componenti della Corte dei conti.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT; il testo indica l’entrata in vigore dal 20 marzo 2025.

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