Cassazione Civile, Ordinanza n. 00501/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (notaio)
La controversia
Il socio assegnatario di una cooperativa edilizia convenzionata aveva corrisposto il prezzo per l'assegnazione di un immobile e sosteneva di aver poi scoperto che l'atto era stato stipulato a un prezzo superiore a quello consentito dalla disciplina di settore, con una perdita economica quantificata in circa 25.000 euro. Ha quindi convenuto il notaio che aveva rogato gli atti di assegnazione, imputandogli di aver ricevuto un atto nullo perché contrastante con le norme applicabili e di non aver svolto i doverosi controlli di legalità e di protezione della parte assistita. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno escluso la responsabilità del professionista, ritenendo che per accertare il superamento del prezzo massimo occorressero valutazioni tecniche di estimo e di determinazione del valore dell'immobile non esigibili dal notaio. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione delle norme sulla funzione notarile e della disciplina urbanistico-edilizia, sostenendo che non si trattava di un accertamento tecnico ma di una verifica giuridica della conformità dell'atto alle fonti normative e agli atti convenzionali già fissati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dei canoni di buona fede e correttezza, affermando che il notaio non avrebbe potuto limitarsi a recepire la dichiarazione concorde delle parti sul prezzo e a inserire una clausola di salvaguardia, ma avrebbe dovuto avvisare la parte acquirente della non vincolatività della dichiarazione e procedere comunque a un autonomo controllo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assunto che la verifica del prezzo massimo di assegnazione richiedesse accertamenti di natura tecnica, estranei ai doveri professionali del notaio. Il primo motivo è stato reputato apodittico perché assumeva, senza spiegarlo, che la verifica fosse di natura giuridica e non tecnica; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché, a fronte dell'accertamento di merito secondo cui il notaio aveva informato le parti della rilevanza della dichiarazione di prezzo, la censura riproponeva la medesima premessa senza smentire il punto decisivo della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato come norma sull'obbligo/notazione di legalità del notaio; la Corte ritiene che la censura non dimostri che la verifica del prezzo massimo rientrasse in un controllo giuridico dovuto dal professionista.
art. 47 L. 16 febbraio 1913, n. 89
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura per difetto di attacco alla ratio decidendi.
art. 17 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Evocato quale disciplina del prezzo massimo/assegnazione in edilizia convenzionata; non viene affermato un principio di responsabilità notarile in assenza di verifica tecnica.
art. 18 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato insieme all'art. 17 nella prospettazione del ricorrente.
art. 2230 c.c.
Richiamato nel ricorso in relazione alla prestazione d'opera professionale del notaio.
art. 1175 c.c.
Evocato come parametro di correttezza; la Corte esclude la violazione perché il motivo non supera la premessa tecnica della ratio decidendi.
art. 1176, comma 2, c.c.
Richiamato per lo standard di diligenza professionale; la Corte non ritiene sufficiente la censura a fondare la responsabilità.
art. 1375 c.c.
Evocato quale canone di buona fede nell'esecuzione; il motivo è giudicato inammissibile perché non confuta il punto decisivo della necessità di un accertamento tecnico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a prospettare una diversa premessa senza confutare quella posta a base della decisione.
- La responsabilità del notaio per il mancato rilievo dell'illegittimità dell'atto presuppone che il controllo omesso rientri nelle competenze giuridiche del professionista; se l'accertamento necessario è di natura tecnica o estimativa, non può pretendersi che il notaio ne risponda come se dovesse compierlo personalmente.
- La deduzione di violazione dei canoni di buona fede e correttezza non è sufficiente se non si dimostra, in concreto, che il professionista aveva un preciso dovere di informazione o di verifica ulteriore rispetto a quello già adempiuto e che tale dovere era esigibile in base alla natura dell'attività richiesta.
- Quando il giudice di merito accerta che il notaio ha informato le parti della rilevanza delle loro dichiarazioni sul prezzo, la doglianza che contesti la mera ricezione di tale dichiarazione deve spiegare perché l'avviso fosse giuridicamente insufficiente e quale ulteriore attività fosse imposta dalla diligenza professionale.
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