Ordinanza n. 1663/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Dell'autorizzazione n. 156 del 6 marzo 2025 avente ad oggetto: “Uso della telemetria nel cane Beagle per la valutazione cardiovascolare della sicurezza farmacologica” conosciuta in data 19 marzo 2025 a seguito di formale istanza di accesso agli atti; nonché quali atti presupposti: - Relazione del Consiglio Superiore di Sanità, sez. IV, della seduta del 15.10.2024 sottesa al parere sospensivo del medesimo Consiglio Superiore di Sanità prot. 0032230 del 30.10.2024-DGSAF-MDS-A-A02 - Parere sospensivo del Consiglio Superiore di Sanità, sez. IV, del 23 dicembre 2024 prot. 0037803-23/12/2024-DGSAF-MDS-A-A01 e la relazione della seduta del 10.12.2024 ad esso allegata; - Parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, sez. IV, del 19.02.2025 e la relazione della seduta dell'11 febbraio 2025 ad esso allegata; - La sintesi non tecnica del progetto autorizzato; - Nota del Ministero della Salute, Dipartimento della Salute Umana, della Salute animale e dell'Ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali, Direzione Generale della Salute Animale, Ufficio 6 Ex DGSAF prot. 0032514-05/11/2024-DGSAF-MDS-P; - Nota del Ministero della Salute, Dipartimento della Salute Umana, della Salute animale e dell'Ecosistema (One Health) e dei rapporti internazionali, Direzione Generale della Salute Animale, Ufficio 6 Ex DGSAF prot. 0000581-10/01/2025-DGSAF-MDS-P; - di ogni altro atto connesso e/o consequenziale ancorché allo stato non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione al rinnovo di un progetto di sperimentazione animale mediante uso della telemetria in cani Beagle per la valutazione cardiovascolare della sicurezza farmacologica, unitamente agli atti istruttori e ai pareri presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ricorrente ha impugnato l'autorizzazione ministeriale n. 156 del 6 marzo 2025 e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emergono doglianze relative alla legittimità dell'istruttoria e della motivazione concernenti l'indispensabilità dell'impiego dei cani nella sperimentazione, la qualificazione e classificazione del dolore e degli effetti avversi, la classificazione delle procedure, il riutilizzo degli animali e la verifica dei risultati e delle modalità delle precedenti attività sperimentali in sede di rinnovo. Il ricorso è stato sostenuto anche mediante il riferimento a un procedimento penale riguardante gravi illegittimità nelle modalità di detenzione dei cani presso lo stabulario. Il TAR ha inoltre rilevato la necessità di verificare se l'amministrazione abbia considerato l'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche intervenuta dal precedente rinnovo del 2019 e se abbia adeguatamente motivato la perdurante indispensabilità dell'uso dei cani. La controinteressata aveva diffidato la ricorrente dal depositare atti di indagine penale; il TAR ha ritenuto depositabili gli atti già conosciuti dalle parti, non coperti dal segreto istruttorio e comunque inseriti in un fascicolo processuale soggetto a riservatezza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'autorizzazione impugnata. Ha ritenuto che il ricorso non fosse privo di fumus boni iuris, anche alla luce del procedimento penale in corso e delle questioni controverse sulla detenzione degli animali, sulla qualificazione del dolore, sulla classificazione delle procedure e sul riutilizzo. Nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza al dolore, alla sofferenza, al distress e ai danni alla salute degli animali, qualificati come ontologicamente irreparabili, rispetto alla prosecuzione di un'attività di ricerca già in corso da anni. La sospensione è stata disposta in via interinale, senza definire il merito. Il TAR ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio collegiale per accertare: l'effettiva indispensabilità dell'impiego dei cani alla luce delle linee guida internazionali e delle conoscenze scientifiche; la correttezza della classificazione degli effetti avversi; l'eventuale considerazione dei progressi scientifici rispetto al rinnovo del 2019; l'esame dei risultati e delle modalità delle sperimentazioni precedenti e la necessità di tale verifica nei procedimenti di rinnovo. Ha autorizzato il deposito degli atti di indagine penale già noti alle parti, ha autorizzato la sostituzione di documenti con versioni recanti l'oscuramento dei dati sensibili, ha posto a carico di entrambe le parti un anticipo di 5.000 euro per il compenso delle CTU, impregiudicata la regolazione definitiva, e ha compensato le spese della fase cautelare. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 9 Cost.
Considerati gli articoli 9 Cost. e 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che fondano la tutela degli animali e il loro benessere in quanto “esseri senzienti”
Il TAR richiama la tutela costituzionale degli animali e del loro benessere quale parametro rilevante nel bilanciamento cautelare degli interessi.
art. 13 TFUE
Considerati gli articoli 9 Cost. e 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che fondano la tutela degli animali e il loro benessere in quanto “esseri senzienti”
La tutela degli animali, riconosciuti come esseri senzienti, orienta la valutazione cautelare e il bilanciamento con l'interesse alla prosecuzione della ricerca.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la valutazione del fumus e del periculum.
art. 329 c.p.p.
il segreto istruttorio non copre gli atti conosciuti dall’imputato
Il segreto istruttorio non impedisce il deposito nel processo amministrativo degli atti già conosciuti dalle parti interessate.
art. 17 Decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa 28 luglio 2021
gli atti del fascicolo informatico del giudizio amministrativo sono coperti da riservatezza ed accessibili esclusivamente ai soggetti indicati all’art. 17
La riservatezza del fascicolo informatico limita l'accessibilità e la divulgazione degli atti processuali, senza impedire il deposito degli atti ammissibili nel giudizio.
art. 67, comma 4, c.p.a.
ai sensi dell’art. 193, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 67, comma 4 del c.p.a.
Consente l'applicazione della disciplina del giuramento del consulente tecnico d'ufficio nel processo amministrativo.
art. 193, comma 2, c.p.c.
di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate al solo scopo di far conoscere al giudice la verità
Individua la formula del giuramento delle consulenti tecniche d'ufficio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta delle suddette Amministrazioni
La mancata collaborazione delle amministrazioni con le CTU può essere valutata dal giudice come argomento di prova.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
nel termine di decadenza previsto dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002
Disciplina il termine per il deposito della nota relativa alle spese e al compenso delle consulenti tecniche.
Massime di principio
- In sede cautelare, nell'ambito di controversie relative alla sperimentazione animale, il giudice può ritenere prevalente l'interesse alla tutela della salute e del benessere degli animali, quando il dolore, la sofferenza o il distress prospettati presentino carattere ontologicamente irreparabile, rispetto all'interesse alla continuità di un'attività di ricerca protratta nel tempo.
- La rinnovazione di un'autorizzazione alla sperimentazione animale può richiedere una verifica istruttoria aggiornata sull'indispensabilità dell'impiego della specie animale, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle linee guida internazionali intervenute rispetto alla precedente autorizzazione.
- Nel giudizio amministrativo possono essere depositati atti formatisi nell'ambito di procedimenti penali quando siano già conosciuti dalle parti e non siano coperti dal segreto istruttorio; la loro produzione resta soggetta alle regole di riservatezza e protezione dei dati personali proprie del processo amministrativo.
- La consulenza tecnica d'ufficio è ammissibile quando la decisione richieda accertamenti scientifici complessi sulla necessità dell'impiego di animali, sulla classificazione degli effetti avversi e sulla correttezza dell'istruttoria amministrativa.
- La mancata collaborazione delle amministrazioni nello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio può consentire al giudice di trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
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