Cassazione Civile, Sentenza n. 12971/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS aveva emanato circolari (n. 39, 61, 78/2017) che, nell'erogare il premio alla nascita previsto dall'art. 1, comma 353, L. 232/2016, hanno introdotto requisiti collegati al possesso di specifici permessi di soggiorno (in particolare il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo), limitando la platea dei beneficiari e determinando una differenziazione di trattamento fondata, di fatto, sulla nazionalità. Le associazioni hanno impugnato tali circolari denunciando discriminazione collettiva. L'INPS ha dedotto carenza di legittimazione delle associazioni e ha sostenuto che le circolari attuavano correttamente la normativa e/o giustificavano la differenziazione per finalità di politica sociale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato la pronuncia della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato discriminatoria la condotta dell'INPS. La Cassazione ha ritenuto che: 1) le associazioni resistenti sono legittimate ad agire per discriminazioni collettive fondate sulla nazionalità; 2) le circolari dell'INPS hanno illegittimamente introdotto requisiti soggettivi non previsti dalla legge primaria (limitando il beneficio ai titolari di specifici permessi di soggiorno), determinando una disparità di trattamento ingiustificata; 3) non è necessario provare dolo o intenzionalità: rileva l'effetto discriminatorio oggettivo e l'assenza di ragionevole giustificazione; 4) rilevanza del principio di equivalenza ed effettività del diritto comunitario e della giurisprudenza della Corte di giustizia nell'interpretare le deroghe; per questi motivi il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell'INPS alle spese.
Norme richiamate
Legge 11 dicembre 2016, n. 232
La norma ha istituito il premio alla nascita senza introdurre requisiti soggettivi ulteriori; l'INPS non può modificarne la platea dei beneficiari tramite circolari che aggiungono condizioni non previste dalla legge.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione)
art. 43; art. 44, comma 10
L'art. 43 descrive la nozione sostanziale di discriminazione per motivi nazionali; l'art. 44 è richiamato nella definizione delle tutele processuali. La Corte interpreta tali disposizioni come riconoscitive della rilevanza delle discriminazioni collettive per nazionalità e compatibili con la legittimazione ad agire delle associazioni.
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215
Gli artt. 2 e 4 collegano la nozione di discriminazione alle regole processuali; l'art. 3 comma 2 (che esclude alcune differenze di trattamento basate sulla nazionalità dal campo d'intervento) non preclude la tutela processuale contro discriminazioni collettive per nazionalità. L'art. 5 indica le associazioni legittimate e l'art. 25 l'elenco ministeriale; la Corte ritiene coerente attribuire a quelle associazioni la legittimazione ad agire anche per discriminazioni fondate sulla nazionalità.
Direttiva 2011/98/UE
La Corte richiama che il principio di parità di trattamento nella direttiva ha portata generale e le deroghe vanno interpretate restrittivamente; la disciplina europea non giustifica restrizioni più ampie rispetto a quelle previste dalla legge nazionale.
Regolamento (CE) n. 883/2004
Richiamato in relazione alle tematiche di accesso alle prestazioni sociali, ma la Corte segnala che la prestazione in esame non rientra nel perimetro del regolamento; le norme comunitarie richiamate non legittimano la restrizione operata dall'INPS.
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 3; art. 24; art. 117
La Corte sottolinea profili di conformità costituzionale: negare la legittimazione ad agire alle associazioni in casi di discriminazione per nazionalità solleverebbe questioni di uguaglianza, di effettività della tutela giurisdizionale e di conformità al diritto internazionale/UE.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea
Causa C-54/07 (10.7.2008); Causa C-350/20 (2.9.2021)
La giurisprudenza comunitaria riconosce la rilevanza delle discriminazioni collettive e richiede interpretazioni restrittive delle deroghe al principio di parità di trattamento; la Corte italiana si rifà a tali princìpi per sostenere la tutela effettiva contro discriminazioni per nazionalità.
Massime di principio
- Associazioni e enti iscritti negli elenchi previsti possono agire in giudizio per discriminazioni collettive fondate sulla nazionalità: la legittimazione non è limitata alle sole discriminazioni per razza o etnia.
- Le circolari e altri atti amministrativi non possono introdurre requisiti o condizioni dispositive che derogano o restringono la platea prevista da una norma primaria; chi lo fa può essere ritenuto responsabile di trattamento discriminatorio.
- Per accertare una discriminazione collettiva non è necessario provare l'intenzionalità o il dolo dell'amministrazione: rileva l'effetto di differenziazione e l'assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole.
- Le deroghe al principio di parità di trattamento previste dalla normativa europea devono essere interpretate in senso restrittivo; gli Stati e le amministrazioni non possono imporre limiti più ampi di quelli consentiti dalla legge e dal diritto UE.
- In presenza di una presunta discriminazione normativa o amministrativa, occorre valutare la conformità alla gerarchia delle fonti: norme secondarie non possono modificare il contenuto di norme primarie né fondare trattamenti difformi.
- I principi di equivalenza ed effettività del diritto UE impongono che i rimedi e le legittimazioni processuali siano adeguati per tutelare diritti di matrice comunitaria e nazionale: limitare indebitamente la legittimazione ad agire rischia di violare tali principi.
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