Cassazione Civile, Ordinanza n. 28725/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni investitori, i quali deducevano che un promotore finanziario appartenente alla rete della banca aveva sottratto somme da loro versate presso l'istituto con finalità di investimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di Euro 168.020,52 oltre accessori; la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato la pretesa risarcitoria. In cassazione le parti originariamente attrici proponevano ricorso principale articolato in tre motivi, mentre la banca resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale su tre motivi. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti principali depositavano atto di rinuncia al ricorso, con accettazione espressa della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, validamente depositata e accettata dalla parte controricorrente prima dell'adunanza camerale. Ha ritenuto soddisfatti i requisiti dell'art. 390 c.p.c., come novellato, e ha osservato che l'espressa accettazione della controparte rendeva superflua ogni questione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza esaminare i motivi di ricorso principale né quelli incidentali.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è valida se depositata e sottoscritta nelle forme previste; nella formulazione applicabile al caso, il deposito della rinuncia è sufficiente ai fini della regolarità.
art. 391 c.p.c.
In presenza di rinuncia accettata dalla controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
art. 36, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La disciplina novellata dell'art. 390 c.p.c. è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023, nei casi indicati dalla norma transitoria.
L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamata quale legge di modifica della disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'adunanza e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Ai fini della regolarità della rinuncia ex art. 390 c.p.c. è sufficiente il deposito dell'atto nelle forme previste dalla norma applicabile, quando esso risulti sottoscritto dalle parti o dai difensori muniti di poteri.
- L'accettazione espressa della rinuncia da parte della controparte consente di superare eventuali questioni formali e impedisce la liquidazione delle spese in sede di estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28638/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →