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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28725/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni investitori, i quali deducevano che un promotore finanziario appartenente alla rete della banca aveva sottratto somme da loro versate presso l'istituto con finalità di investimento. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la banca al pagamento di Euro 168.020,52 oltre accessori; la Corte d'appello, in riforma, aveva rigettato la pretesa risarcitoria. In cassazione le parti originariamente attrici proponevano ricorso principale articolato in tre motivi, mentre la banca resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale su tre motivi. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti principali depositavano atto di rinuncia al ricorso, con accettazione espressa della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale, validamente depositata e accettata dalla parte controricorrente prima dell'adunanza camerale. Ha ritenuto soddisfatti i requisiti dell'art. 390 c.p.c., come novellato, e ha osservato che l'espressa accettazione della controparte rendeva superflua ogni questione sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza esaminare i motivi di ricorso principale né quelli incidentali.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è valida se depositata e sottoscritta nelle forme previste; nella formulazione applicabile al caso, il deposito della rinuncia è sufficiente ai fini della regolarità.

  • art. 391 c.p.c.

    In presenza di rinuncia accettata dalla controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

  • art. 36, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    La disciplina novellata dell'art. 390 c.p.c. è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023, nei casi indicati dalla norma transitoria.

  • L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Richiamata quale legge di modifica della disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se depositata prima dell'adunanza e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Ai fini della regolarità della rinuncia ex art. 390 c.p.c. è sufficiente il deposito dell'atto nelle forme previste dalla norma applicabile, quando esso risulti sottoscritto dalle parti o dai difensori muniti di poteri.
  • L'accettazione espressa della rinuncia da parte della controparte consente di superare eventuali questioni formali e impedisce la liquidazione delle spese in sede di estinzione del giudizio.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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