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Ordinanza

Ordinanza n. 3766/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’intimazione di pagamento n.068 2023 90063535 22/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell’intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresa la Cartella Esattoriale n.068 2020 7150006453 000 asseritamente notificata il 13.03.2015 e la Cartella Esattoriale n.068 2020 7280148431 000 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l’atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella, nonché per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle cd. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell’istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo.

Giustizia amministrativa202301316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari latte, connessi ruoli e cartelle esattoriali, nonché aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento relativa a un prelievo supplementare complessivo di euro 954.338,26, riferito a due cartelle esattoriali, deducendo che AGEA e Agenzia delle Entrate-Riscossione avrebbero intimato il pagamento senza preventiva comunicazione e senza consentire di ricostruire la formazione dell’importo iscritto a ruolo. In particolare, è stata contestata l’omessa considerazione dei recuperi effettuati mediante compensazione diretta con somme PAC dovute ai produttori ai sensi dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009, nonché l’impossibilità di verificare se tali recuperi fossero imputati al capitale o agli interessi. Sono stati dedotti violazione della normativa europea in materia di quote latte, degli artt. 8-ter e 8-quinquies della legge n. 33/2009, degli artt. 1, 3 e 21-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della legge n. 212/2002, degli artt. 24 e 97 Cost., difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illogicità manifesta, violazione del giudicato esterno e del beneficium excussionis, nonché decadenza e prescrizione. Le amministrazioni resistenti hanno richiamato precedenti giudicati, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 5771 del 2022, e hanno dedotto l’inammissibilità delle censure, sostenendo che le questioni non sarebbero più proponibili.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire informazioni sull’esito dell’istanza che la ricorrente aveva preannunciato con memoria del 12 giugno 2026 per la definizione transattiva delle posizioni debitorie pendenti ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 103/2023. Ha posto a carico della parte più diligente l’onere di relazionare il Tribunale, affinché il MASAF, quale organismo di composizione, potesse prendere posizione anche sulle richieste di sospensione delle procedure di riscossione e recupero, di svincolo delle somme pignorate, anche presso terzi, e di pagamento delle somme dovute per effetto della traslazione. Ha fissato il termine del 20 novembre 2026 per il riscontro e l’udienza pubblica del 17 dicembre 2026 per il prosieguo della trattazione. Nessuna statuizione è stata resa sui motivi di annullamento, sulla domanda risarcitoria o sulle spese.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 536/1993

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di prelievo supplementare latte; il TAR non ne ha ancora esaminato l'applicazione.

  • Reg. CEE n. 1392/2001

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di quote latte; il TAR non ne ha ancora esaminato l'applicazione.

  • Reg. CE n. 595/2004

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di quote latte; il TAR non ne ha ancora esaminato l'applicazione.

  • art. 8-ter legge n. 33/2009

    Richiamato in relazione alla compensazione diretta dei debiti per prelievo con somme PAC dovute ai produttori; la questione è rimasta impregiudicata.

  • art. 8-quinquies legge n. 33/2009

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; il TAR non ne ha ancora esaminato l'applicazione.

  • artt. 1, 3 e 21-bis legge n. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi e agli obblighi dell'azione amministrativa; il merito delle relative censure non è stato deciso.

  • art. 7 legge n. 212/2002

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli obblighi di comunicazione e motivazione degli atti della riscossione; il TAR non ha ancora valutato la censura.

  • artt. 24 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle censure di tutela difensiva e buon andamento; nessuna decisione è stata resa sul merito.

  • art. 10-ter legge n. 103/2023

    Costituisce il presupposto dell'istanza di definizione transattiva delle posizioni debitorie, il cui esito deve essere acquisito prima del prosieguo della decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una parte preannuncia un'istanza amministrativa potenzialmente idonea a definire transattivamente la posizione debitoria oggetto della controversia, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisirne l'esito prima di decidere il merito.
  • Un'ordinanza istruttoria che richiede informazioni sull'esito di una procedura amministrativa transattiva e fissa una successiva udienza non definisce le censure di annullamento né le domande risarcitorie proposte nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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