Cassazione Civile, Ordinanza n. 02054/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’azione proposta da numerosi medici laureati che, avendo frequentato scuole di specializzazione tra il 1983 e il 1994, sostenevano di non aver ricevuto alcuna remunerazione durante il corso e chiedevano il risarcimento del danno per la tardiva e parziale attuazione in Italia delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE. Il Tribunale di Roma aveva accolto solo in parte le domande, escludendole per chi si era iscritto prima del 1982 e per chi aveva conseguito specializzazioni non previste dalle direttive, e liquidando il danno in misura inferiore rispetto a quella richiesta. La Corte d’appello di Roma aveva in parte riformato la decisione, accogliendo alcune posizioni individuali e confermando il criterio di liquidazione equitativa basato sulla legge n. 370/1999. In Cassazione, la Presidenza del Consiglio deduceva: giudicato esterno e/o litispendenza rispetto ad alcune posizioni individuali già decise in precedenti giudizi; erronea ammissione al risarcimento di alcuni medici iscritti prima del 1982; errata applicazione dei criteri di quantificazione del danno. I medici, con ricorsi incidentali o autonomi, censuravano a loro volta il rigetto di alcune domande, la mancata riconduzione di specifiche specializzazioni alle direttive comunitarie, la quantificazione ritenuta troppo bassa, il diniego degli interessi compensativi e chiedevano anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per difetto di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fondava, in relazione alle questioni di giudicato esterno e litispendenza. Ha rigettato il motivo con cui l’Amministrazione contestava il diritto al risarcimento di alcuni medici iscritti prima del 1982. Ha rigettato il ricorso del gruppo Carriero e quello del gruppo D’Alpaos, reputando inammissibili o infondati i motivi sulla quantificazione del danno, sugli interessi compensativi e sul rinvio pregiudiziale. Ha invece accolto parzialmente il quinto motivo del gruppo Aceto, limitatamente ai ricorrenti per i quali la specializzazione conseguita era effettivamente prevista dalle direttive comunitarie (oftalmologia/oculistica, nefrologia, malattie dell’apparato digerente, e una specifica posizione relativa agli eredi di un ricorrente), cassando la sentenza impugnata in relazione a tali posizioni e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il riesame e per le spese di legittimità limitatamente a tali ricorrenti. Per gli altri ricorrenti il ricorso è stato rigettato, con compensazione o condanna alle spese secondo le singole posizioni.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
onere di indicazione specifica dei documenti
Il motivo fondato su documenti è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume esaurientemente il contenuto del documento, non indica in quale fase sia stato prodotto e in quale fascicolo si trovi.
art. 39 c.p.c.
La dedotta litispendenza non è esaminabile se il ricorso difetta della specifica indicazione degli atti e dei presupposti fattuali necessari a verificarla.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata si sia espressamente pronunciata sulla questione dedotta.
art. 132 c.p.c.
La deduzione di violazione dell’art. 132 c.p.c. è inammissibile se non si articola una ragionata censura idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza.
art. 346 c.p.c.
Le questioni assorbite devono essere riproposte dalla parte interessata; tuttavia, la questione di diritto sulla riconducibilità di una specializzazione alle direttive può essere rilevata anche d’ufficio in appello.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando pretende di rimettere in discussione un orientamento di legittimità ormai consolidato e specificamente richiamato dalla Corte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte rinvia alla propria giurisprudenza consolidata senza reiterare l’intera motivazione nei casi identici già decisi.
art. 1224, secondo comma, c.c.
Gli interessi compensativi e l’eventuale maggior danno si collocano nella disciplina dell’obbligazione di valuta a seguito della monetizzazione legislativa del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge in relazione all’esito del giudizio.
art. 5 direttiva 75/362/CEE
Solo le specializzazioni espressamente previste o comunque riconducibili all’elenco direttivo e comuni ad almeno due Stati membri possono fondare il diritto al risarcimento.
art. 5 direttiva 75/363/CEE
La specializzazione deve rientrare nell’elenco delle specializzazioni armonizzate per essere coperta dalla disciplina comunitaria.
direttiva 82/76/CEE
Ha modificato le direttive originarie imponendo l’adeguata remunerazione dei medici specializzandi nei limiti del relativo campo di applicazione.
L. 8 agosto 1991, n. 257
È richiamata come fonte di tardiva e parziale attuazione interna delle direttive comunitarie.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Costituisce il parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno da tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzandi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di giudicato esterno o di litispendenza richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti decisivi, pena l’inammissibilità del motivo.
- La qualificazione di una specializzazione medica come inclusa o meno nell’ambito delle direttive comunitarie è questione di diritto, rilevabile anche d’ufficio e deducibile anche in appello.
- Il diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive sulle scuole di specializzazione spetta solo se la specializzazione conseguita rientra tra quelle previste dalle direttive e, secondo l’orientamento richiamato, se è comune ad almeno due Stati membri.
- La liquidazione del danno in favore dei medici specializzandi ante 1991 va effettuata secondo il parametro equitativo elaborato dalla giurisprudenza sulla base della L. n. 370/1999, non già automaticamente sul diverso importo previsto da altre disposizioni.
- Una volta monetizzato legislativamente il credito risarcitorio, la pretesa agli interessi segue la disciplina delle obbligazioni di valuta, con decorrenza dalla messa in mora e senza automatica rivalutazione salvo prova del maggior danno.
- La censura di omessa pronuncia è infondata quando la sentenza impugnata abbia espressamente affrontato la domanda o l’istanza dedotta dalla parte.
- La contestazione volta a ottenere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è irrilevante se la questione interpretativa è ritenuta dalla Corte già chiarita e non presenta reali margini di ambiguità.
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