Sentenza del 23/12/2015 n. 25894 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva riconosciuto alla società il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ad acquisti effettuati da due società fornitrici. Secondo l'Amministrazione, tali fornitrici erano società "cartiere", cioè formalmente esistenti ma prive di una reale operatività economica, inserite in una frode carosello. La CTR aveva ritenuto sufficienti la regolarità formale della contabilità, i pagamenti tracciabili, la consegna delle autovetture, la coerenza dei prezzi e le visure camerali. L'Agenzia ha sostenuto che tali elementi non escludevano la conoscenza, o conoscibilità, da parte della contribuente della frode e che il giudice avrebbe dovuto verificare la natura effettivamente operativa delle fornitrici e la buona fede della cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. La causa è stata rinviata alla diversa sezione della CTR del Lazio, che dovrà riesaminare se le fornitrici fossero società cartiere e se la contribuente sapesse o potesse sapere di partecipare a una frode IVA. La CTR dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente nel merito, ma ha escluso che la sola regolarità formale delle operazioni e l'esistenza giuridica delle società fossero sufficienti a dimostrare la buona fede della contribuente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54
La detrazione dell'IVA può essere negata quando l'operazione è soggettivamente inesistente o inserita in una frode, purché l'Amministrazione dimostri la frode e la conoscenza, o conoscibilità, della stessa da parte del cessionario.
Art. 2729 c.c.
La partecipazione o la consapevolezza del cessionario può essere provata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Art. 2332 c.c., comma 1
La mera esistenza giuridica della società non dimostra la sua effettiva operatività economica e fiscale. Una società può essere validamente costituita ma risultare, in concreto, una società cartiera.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Per le sentenze soggette alla disciplina successiva alla riforma del 2012, il vizio di motivazione è configurabile principalmente come omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Artt. 112 e 115 c.p.c.
Le disposizioni riguardano i limiti della decisione giudiziale e la valutazione delle prove; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito in seguito all'accoglimento dei primi tre motivi.
Principi della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di frodi IVA
Il diritto alla detrazione deve essere negato quando, sulla base di elementi oggettivi, risulta che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto partecipava a un'operazione fraudolenta.
Massime di principio
- La verifica della buona fede del contribuente non può basarsi soltanto su fatture formalmente regolari, pagamenti tracciabili, effettiva consegna dei beni o iscrizione del fornitore alla Camera di commercio.
- In presenza di indizi che il fornitore sia una società cartiera, l'Amministrazione deve provare la frode e fornire elementi gravi, precisi e concordanti sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La società cartiera può essere giuridicamente esistente ma fiscalmente ed economicamente non operativa; le visure camerali dimostrano l'esistenza formale, non l'effettività dell'attività commerciale.
- Una volta forniti dall'Amministrazione elementi concreti sull'inesistenza soggettiva del fornitore e sulla frode, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato cautele ragionevoli e di non aver potuto conoscere l'irregolarità.
- La consegna reale della merce e il pagamento del prezzo non escludono automaticamente la frode IVA né garantiscono il diritto alla detrazione.
- In caso di annullamento con rinvio, la Cassazione non attribuisce definitivamente il tributo a una delle parti, ma impone al giudice di merito un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati.
Testo integrale
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