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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/728

Regolamento (UE) 2021/728 della Banca centrale europea del 29 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2021/17)

Normativa europea32021R0728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro BCE di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, rafforzando e chiarendo i criteri di identificazione degli SPIS e le modalità di riesame della relativa qualifica. Introduce inoltre un set organico di garanzie procedurali a favore del gestore del sistema, tra cui comunicazione di avvio, accesso agli atti, diritto di essere sentito e richiesta di riesame interno. Vengono anche disciplinate ipotesi eccezionali di sorveglianza congiunta BCE-banca centrale nazionale e precisate le condizioni di abrogazione della qualificazione SPIS.

Modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 della BCE sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS), introducendo criteri aggiuntivi di identificazione, garanzie procedurali e regole sulla vigilanza congiunta in casi eccezionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai sistemi di pagamento identificati o identificabili come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) nell’area dell’euro ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014, ai rispettivi gestori e alle autorità competenti della sorveglianza dell’Eurosistema. Rilevano in particolare i sistemi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), del regolamento originario, per i quali la BCE è normalmente autorità competente designata, salvo i casi in cui, ricorrendo determinate condizioni storiche di sorveglianza, possano operare congiuntamente BCE e banca centrale nazionale. Il regolamento disciplina anche la procedura di identificazione, riesame e eventuale abrogazione della qualifica di SPIS, nonché le garanzie procedurali per il gestore del sistema; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Regolamento (UE) 2021/728 della BCE che modifica il regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica

Il regolamento interviene sul quadro BCE di sorveglianza degli SPIS per adeguarlo all’evoluzione dei sistemi di pagamento, alla necessità di preservare la stabilità finanziaria e all’esigenza di rafforzare le garanzie procedurali nei confronti dei gestori dei sistemi. I considerando chiariscono che, accanto al modello ordinario di sorveglianza da parte di un’unica banca centrale dell’Eurosistema, possono emergere casi eccezionali in cui è utile una sorveglianza congiunta BCE-banca centrale nazionale. Inoltre, i rapidi mutamenti tecnologici e di mercato impongono una metodologia di identificazione più flessibile e orientata al futuro.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano il regolamento BCE n. 795/2014 e, quindi, i sistemi di pagamento di importanza sistemica nell’area dell’euro, i loro gestori e le autorità competenti incaricate della sorveglianza. Il testo disciplina sia l’identificazione iniziale come SPIS sia il riesame annuale della qualifica, la sua eventuale abrogazione e la struttura dei poteri di vigilanza e delle misure correttive. Sono inoltre disciplinati i casi particolari in cui la BCE può operare da sola o insieme a una banca centrale nazionale, in funzione della storia di sorveglianza del sistema e delle condizioni previste dall’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), punto ii).

Identificazione degli SPIS e criteri di valutazione

L’articolo 1, paragrafo 2, è riscritto per stabilire che il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata di identificazione dei sistemi di pagamento soggetti al regolamento, dei relativi gestori e delle autorità competenti, con pubblicazione e aggiornamento dell’elenco sul sito della BCE.

Il nuovo articolo 1, paragrafo 3 bis, introduce un margine valutativo ulteriore rispetto ai criteri ordinari. Il Consiglio direttivo può identificare un sistema come SPIS anche quando ciò sia opportuno alla luce di:

  • natura, dimensioni e complessità del sistema;
  • natura e importanza dei partecipanti;
  • sostituibilità del sistema e disponibilità di alternative;
  • relazioni, interdipendenze e altre interazioni con il sistema finanziario nel suo complesso.

È inoltre possibile l’identificazione quando un sistema non soddisfa i criteri del paragrafo 3 soltanto perché il criterio di cui alla lettera b) è soddisfatto per meno di un anno civile, purché sia plausibile che il sistema continui a soddisfare i criteri al prossimo riesame.

Riesame annuale, abrogazione e riclassificazione

La decisione di identificazione resta efficace fino alla sua abrogazione. Il regolamento conferma che i riesami di verifica degli SPIS devono svolgersi annualmente. La qualifica viene meno in due ipotesi:

  • quando in due riesami consecutivi risulta che lo SPIS non soddisfa i criteri di cui all’articolo 1, paragrafo 3 e/o paragrafo 3 bis;
  • quando in un riesame lo SPIS risulta non conforme e il gestore dimostra, con piena soddisfazione del Consiglio direttivo, che non è probabile il ripristino dei criteri prima del successivo riesame.

Il considerando corrispondente spiega la ratio: garantire integrità del quadro di identificazione, ma evitando riclassificazioni frequenti e consentendo, se del caso, una riclassificazione anticipata caso per caso.

Garanzie procedurali: avvio, accesso agli atti, diritto di essere sentito e motivazione

Il regolamento introduce una vera e propria procedura di giusto processo. Prima dell’adozione della decisione, la BCE deve notificare per iscritto al gestore l’avvio della procedura di identificazione, indicando fatti rilevanti e fondamenti giuridici. Dopo tale comunicazione, il gestore ha diritto di accedere agli atti, documenti e altro materiale della BCE posti a base dell’identificazione, salvo le informazioni riservate relative alla BCE, a una banca centrale nazionale, ad altri terzi o ad altre istituzioni e organi dell’Unione.

Il gestore dispone di almeno 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per presentare osservazioni scritte, obiezioni e commenti. Su richiesta può anche essere convocata una riunione, di cui deve essere redatto verbale sottoscritto da tutte le parti e distribuito alle stesse. In via eccezionale, la BCE può decidere senza concedere la possibilità di osservazioni se ciò è necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario.

La decisione finale deve essere motivata con l’indicazione dei fatti e dei fondamenti giuridici. Salvo il caso eccezionale appena richiamato, la BCE può fondare la decisione solo su elementi sui quali il gestore ha potuto esprimersi.

Riesame interno e tutela del gestore

Il nuovo articolo 1, paragrafo 3 ter, riconosce al gestore un diritto specifico di chiedere al Consiglio direttivo il riesame della decisione di identificazione entro 30 giorni dal ricevimento. La richiesta deve essere scritta e contenere tutte le informazioni su cui si basa. Il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata e la notifica per iscritto, indicando anche il diritto al controllo giurisdizionale ai sensi del trattato.

Se il Consiglio direttivo non decide entro due mesi dalla richiesta, il riesame si considera respinto. Si tratta quindi di un meccanismo di tutela amministrativa preventiva, affiancato alla successiva tutela giurisdizionale.

Autorità competente e sorveglianza congiunta

L’articolo 2, punto 5, viene modificato per chiarire chi sia l’"autorità competente". In via ordinaria si tratta della banca centrale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, individuata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2. Per gli SPIS che soddisfano i criteri dell’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), l’autorità competente è la BCE oppure, in un caso specifico, sia la BCE sia la banca centrale nazionale.

La sorveglianza congiunta è ammessa quando una banca centrale dell’Eurosistema era già responsabile in via principale per almeno cinque anni immediatamente prima della decisione di identificazione. Il regolamento prevede poi che la BCE adotti decisioni che chiariscano modalità di esercizio dei poteri e aspetti procedurali in tale scenario congiunto, sia per i poteri di cui all’articolo 21, paragrafo 1, sia per l’adozione di misure correttive ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 6.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione è emendativa rispetto al regolamento BCE n. 795/2014, del quale mantiene l’ossatura ma rafforza criteri, procedure e garanzie.

Disposizioni principali

Nuova decisione di identificazione e aggiornamento dell’elenco SPIS

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2014 è sostituito: il Consiglio direttivo adotta una decisione motivata che identifica i sistemi di pagamento soggetti al regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. L’elenco è mantenuto sul sito Internet della BCE e aggiornato a ogni cambiamento.

Criteri aggiuntivi e flessibili di identificazione SPIS

È inserito un nuovo paragrafo 3 bis all’articolo 1, che consente, in deroga al paragrafo 3, di identificare come SPIS un sistema di pagamento sulla base di un giudizio solido e motivato anche quando ciò sia opportuno in ragione della natura, dimensione, complessità, importanza dei partecipanti, sostituibilità, disponibilità di alternative e interdipendenze con il sistema finanziario, oppure quando i criteri del paragrafo 3, lettera b), siano soddisfatti per un periodo inferiore a un anno civile ma sia plausibile il loro perdurare al successivo riesame.

Durata della decisione, riesami annuali e cessazione della qualifica

La decisione di identificazione resta in vigore fino alla sua abrogazione. I riesami di verifica degli SPIS sono annuali. La decisione è abrogata se, in due riesami consecutivi, lo SPIS non soddisfa i criteri di identificazione, oppure se in un riesame risulta non conforme e il gestore dimostra, con soddisfazione del Consiglio direttivo, che non vi sarà conformità prima del riesame successivo.

Diritto di riesame interno da parte del gestore

È introdotto l’articolo 1, paragrafo 3 ter: il gestore può chiedere al Consiglio direttivo il riesame della decisione di identificazione entro 30 giorni dal ricevimento, con richiesta scritta e motivata. Il Consiglio direttivo notifica una decisione motivata; il gestore è informato del diritto al controllo giurisdizionale. Se non decide entro due mesi, il riesame si considera respinto.

Definizione di autorità competente e sorveglianza congiunta

L’articolo 2, punto 5, è sostituito. Per autorità competente si intende la banca centrale dell’Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, oppure, per gli SPIS che soddisfano i criteri dell’articolo 1, paragrafo 3, punto iii), la BCE; in alternativa, se una banca centrale dell’Eurosistema era responsabile in via principale da almeno cinque anni immediatamente prima della decisione di identificazione, possono essere autorità competenti sia la BCE sia la banca centrale nazionale.

Comunicazione di avvio della procedura di identificazione

L’articolo 2 bis impone alla BCE di notificare al gestore l’intenzione di avviare la procedura di identificazione come SPIS, indicando i fatti rilevanti e i fondamenti giuridici della possibile identificazione.

Diritto di accesso agli atti

L’articolo 2 ter attribuisce al gestore, dopo la comunicazione di avvio, il diritto di accedere agli atti, documenti o altro materiale della BCE che fondano l’identificazione, con esclusione delle informazioni riservate relative alla BCE, a una banca centrale nazionale o ad altri terzi, incluse altre istituzioni o organi dell’Unione.

Diritto di essere sentito e deroga per prevenire danni sistemici

L’articolo 2 quater garantisce al gestore un termine non inferiore a 30 giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte. Su richiesta può essere svolta anche una riunione con verbale sottoscritto dalle parti. In via eccezionale, la BCE può decidere senza consentire osservazioni se ciò è necessario per prevenire danni significativi al sistema finanziario.

Motivazione della decisione di identificazione

L’articolo 2 quinquies stabilisce che la decisione BCE deve essere motivata, con esposizione dei fatti rilevanti e dei fondamenti giuridici. Salvo il caso di deroga per rischio sistemico, la decisione può basarsi solo su fatti e basi giuridiche sui quali il gestore ha potuto presentare osservazioni.

Aggiornamento delle procedure su poteri correttivi e misure correttive

Gli articoli 21, paragrafo 2, e 22, paragrafo 6, del regolamento n. 795/2014 sono modificati per prevedere che la BCE adotti decisioni sulle procedure e condizioni di esercizio dei poteri e sull’imposizione di misure correttive, indicando chiaramente le modalità operative e gli aspetti procedurali da seguire quando la BCE e la banca centrale nazionale siano entrambe autorità competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, lettera b), punto ii).

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesistemi di pagamentovigilanza bancariastabilità finanziariadiritto dell'unione europea istituzionaleprocedimenti amministrativi e garanzie procedurali

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