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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/709

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione del 29 aprile 2021 relativo all’autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa alla luce del parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, ma con specifiche misure di gestione del rischio per gli utilizzatori, in particolare per inalazione e contatto cutaneo. L’allegato disciplina composizione, condizioni d’uso, etichettatura, limiti di esposizione alle endotossine e metodi analitici. L’autorizzazione è valida fino al 20 maggio 2031.

Autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso, come additivo per mangimi, della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali, nell’ambito della categoria degli additivi nutrizionali e del gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 20 maggio 2031.

Autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione autorizza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’impiego della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212 come additivo per mangimi. La decisione si fonda sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, pur evidenziando criticità per gli utilizzatori connesse a sensibilizzazione cutanea ed esposizione per inalazione alle endotossine.

Base giuridica e iter di autorizzazione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione prescritta dall’articolo 7, paragrafo 3. La Commissione rileva, sulla base della valutazione della sostanza, che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento quadro, e adotta quindi l’atto di esecuzione.

Ambito materiale dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda la sostanza L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 80212, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’uso è consentito per tutte le specie animali, senza limitazione di categoria o di specie nell’allegato, fermo restando il rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza indicate.

Valutazione EFSA e profili di sicurezza

Nel parere del 30 settembre 2020, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte e se integrata a livelli appropriati al fabbisogno delle specie bersaglio, la sostanza non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha però qualificato la sostanza come sensibilizzante della pelle e ha individuato un rischio da esposizione per inalazione alle endotossine, con conseguente necessità di misure di protezione adeguate per gli utilizzatori dell’additivo. L’EFSA ha inoltre riconosciuto che la sostanza costituisce una fonte efficace dell’amminoacido essenziale L-istidina e ha precisato che, per le specie ruminanti, l’additivo dovrebbe essere protetto dalla degradazione nel rumine.

Condizioni tecniche di impiego, etichettatura e prevenzione dei rischi

L’allegato stabilisce che l’additivo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare una specifica avvertenza secondo cui la supplementazione con L-istidina monocloridrato monoidrato deve essere limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, tenendo conto di specie, stato fisiologico, livello di prestazione, condizioni ambientali, livello di altri aminoacidi nella dieta e livello di oligoelementi essenziali quali rame e zinco; deve inoltre indicare il tenore di istidina.

Limite di endotossine e protezione degli utilizzatori

Il regolamento prevede un presidio specifico sul rischio da endotossine: il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi sono tenuti ad adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale adeguati, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Caratterizzazione della sostanza e metodi analitici

L’allegato descrive l’additivo come una polvere contenente almeno il 98% di L-istidina monocloridrato monoidrato e il 72% di istidina, con un massimo di 100 ppm di istamina. Sono indicati anche la formula chimica, il numero CAS 5934-29-2 e il numero EINECS 211-438-9. Quanto ai controlli, il testo rinvia a metodi analitici specifici per la quantificazione dell’istidina nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, nonché per la quantificazione dell’istamina nell’additivo.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità

L’allegato fissa il termine finale del periodo di autorizzazione al 20 maggio 2031. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 autorizza la L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli KCCM 80212, indicata nell’allegato, come additivo per mangimi appartenente alla categoria "additivi nutrizionali" e al gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Presupposti della decisione e base giuridica

Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e attestano che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5.

Valutazione scientifica e sicurezza

L’EFSA, nel parere del 30 settembre 2020, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte e se integrata a livelli appropriati al fabbisogno delle specie bersaglio, la sostanza non ha effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente. Ha tuttavia rilevato che l’additivo è sensibilizzante cutaneo e che vi è un rischio derivante dall’esposizione per inalazione alle endotossine, imponendo misure di protezione per gli utilizzatori. L’EFSA ha inoltre riconosciuto l’efficacia della sostanza come fonte di L-istidina e ha indicato che, per i ruminanti, l’additivo deve essere protetto dalla degradazione nel rumine.

Condizioni di impiego, etichettatura e avvertenze

L’allegato prevede che la sostanza possa essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’etichetta dell’additivo e della premiscela deve riportare la raccomandazione che la supplementazione sia limitata al fabbisogno nutrizionale dell’animale di destinazione, in funzione di specie, stato fisiologico, livello di prestazione, condizioni ambientali, altri aminoacidi nell’alimentazione e oligoelementi essenziali come rame e zinco, nonché il tenore di istidina.

Limite relativo alle endotossine e misure di protezione degli utilizzatori

L’allegato stabilisce che il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e contatto cutaneo per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.

Composizione, caratterizzazione e metodi di analisi

L’allegato descrive l’additivo come polvere con tenore minimo del 98% di L-istidina monocloridrato monoidrato e del 72% di istidina, e con tenore massimo di 100 ppm di istamina. Riporta la formula chimica, il numero CAS 5934-29-2 e il numero EINECS 211-438-9, nonché i metodi analitici per quantificare istidina e istamina nell’additivo, nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, includendo HPLC-UV e cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna.

Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 20 maggio 2031. L’articolo 2 dispone inoltre che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalesicurezza alimentareautorizzazione di additivisanità animalesicurezza degli utilizzatori

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