Regolamento (UE) 2021/782
Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rifonde e sostituisce il regolamento (CE) n. 1371/2007, con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei passeggeri ferroviari e incentivare l’uso del treno. Definisce regole armonizzate su informazione precontrattuale e durante il viaggio, vendita di biglietti, biglietti cumulativi, biciclette, assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, rimborsi e indennizzi per ritardi o soppressioni. Disciplina inoltre la responsabilità delle imprese ferroviarie per incidenti, bagagli e ritardi, i reclami, le norme di qualità del servizio, le autorità nazionali di applicazione e le sanzioni.
Disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario nell’Unione europea, includendo informazione, biglietteria, responsabilità, rimborsi, assistenza, reclami e applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai viaggi e ai servizi ferroviari internazionali e nazionali in tutta l’Unione forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Sono previste deroghe per i servizi esclusivamente storici o turistici, per i servizi urbani, extraurbani e regionali e per i servizi internazionali in cui una parte significativa è operata al di fuori del territorio dell’Unione, nei limiti e per le durate stabilite dall’articolo 2. Restano inoltre ferme alcune limitate deroghe transitorie per taluni servizi nazionali e per la diffusione in tempo reale di dati di circolazione, nonché l’esenzione dagli obblighi di applicazione per Cipro e Malta finché non dispongano di un sistema ferroviario e di imprese ferroviarie licenziate.
Regolamento (UE) 2021/782 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Il regolamento rifonde il precedente regolamento (CE) n. 1371/2007 per rafforzare la tutela dei passeggeri ferroviari e favorire l’aumento dell’uso del treno nell’Unione. Il testo armonizza diritti minimi in materia di informazione, biglietteria, non discriminazione, accessibilità, assistenza, rimborsi, indennizzi, responsabilità e reclami, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a mobilità ridotta e alla promozione dell’intermodalità con la bicicletta.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento si applica ai viaggi e ai servizi ferroviari internazionali e nazionali nell’Unione forniti da imprese ferroviarie titolari di licenza ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Restano possibili deroghe per servizi storici o turistici, per servizi urbani, extraurbani e regionali e per servizi internazionali con una parte significativa operata fuori dall’Unione, nonché specifiche deroghe transitorie già esistenti o legate a difficoltà tecniche nella diffusione di dati in tempo reale.
Definizioni e coordinamento con altri atti dell’Unione
L’articolo 3 precisa le definizioni essenziali: impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, gestore della stazione, venditore di biglietti, tour operator, contratto di trasporto, biglietto, prenotazione, biglietto cumulativo, ritardo, perdita di coincidenza, titolo di viaggio/abbonamento, persona con disabilità o a mobilità ridotta. Il regolamento si coordina con la direttiva 2012/34/UE, con il regolamento (UE) n. 454/2011 sulle applicazioni telematiche per i passeggeri, con il regolamento (UE) n. 1300/2014 sull’accessibilità ferroviaria, con la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità e con la COTIF/CIV per le regole uniformi internazionali.
Contratto di trasporto, non discriminazione e biciclette
Gli articoli 4 e 5 rinviano, per la conclusione ed esecuzione del contratto di trasporto e per le informazioni e i biglietti, alle regole uniformi CIV e vietano discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità del passeggero o sul luogo di stabilimento dell’operatore. L’articolo 6 riconosce un vero e proprio diritto al trasporto delle biciclette a bordo, salvo limiti operativi o di sicurezza e previo eventuale corrispettivo ragionevole; per il nuovo materiale rotabile o per ammodernamenti significativi che richiedano una nuova autorizzazione di immissione sul mercato devono essere previsti posti adeguati per biciclette, con un minimo legale di quattro in mancanza di piani specifici. L’articolo 7 vieta clausole contrattuali che limitino o escludano i diritti riconosciuti dal regolamento, pur consentendo condizioni più favorevoli.
Informazioni di viaggio e accesso ai dati
Gli articoli 8, 9 e 10 impongono obblighi di trasparenza molto ampi. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti e i tour operator devono fornire informazioni minime prima del viaggio e durante il viaggio, in formati accessibili e, se possibile, basati su dati in tempo reale. I gestori dell’infrastruttura devono diffondere in tempo reale i dati su arrivi e partenze dei treni a imprese ferroviarie, venditori di biglietti, tour operator e gestori delle stazioni; inoltre le imprese ferroviarie devono consentire ad altri operatori l’accesso alle informazioni minime di viaggio e alle operazioni di prenotazione. L’accesso deve essere non discriminatorio e senza ritardo indebito, e può avvenire tramite interfacce tecniche adeguate, come le API.
Biglietti, prenotazioni e biglietti cumulativi
L’articolo 11 disciplina la disponibilità dei biglietti e delle prenotazioni, imponendo alle imprese ferroviarie di offrire almeno una modalità di vendita tra punti fisici, telefono, internet, altre tecnologie diffuse e, ove applicabile, bordo treno. In assenza di canali accessibili di acquisto alla stazione di partenza, il passeggero deve essere informato delle alternative; per le persone con disabilità, se non esistono mezzi accessibili per l’acquisto anticipato, è consentito acquistare il biglietto a bordo senza supplemento, salvo motivi di sicurezza o obbligo di prenotazione.
L’articolo 12 costituisce una delle norme più rilevanti del regolamento: per i servizi a lunga distanza o regionali prestati da un’unica impresa ferroviaria, il biglietto cumulativo deve essere offerto; per gli altri servizi le imprese devono compiere ogni ragionevole sforzo per offrirlo. Se i biglietti per una coincidenza vengono acquistati in un’unica transazione commerciale da un’impresa ferroviaria, si presume che costituiscano un biglietto cumulativo, con conseguente responsabilità dell’impresa in caso di coincidenza persa ai sensi degli articoli 18, 19 e 20. Se invece il venditore di biglietti o il tour operator combina autonomamente biglietti separati, essi devono rimborsare l’intero importo e corrispondere un indennizzo del 75 % se la coincidenza è persa, salvo che abbiano informato chiaramente il passeggero che i titoli sono contratti distinti. Il rimborso/indennizzo deve essere pagato entro 30 giorni.
Responsabilità per incidenti e copertura assicurativa
Gli articoli 13 e 14 rinviano alle regole CIV per la responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri e dei bagagli e impongono una copertura assicurativa o garanzie adeguate a condizioni di mercato. L’articolo 15 prevede pagamenti anticipati in caso di morte o lesioni del passeggero, da effettuare senza indugio e comunque entro 15 giorni dall’identificazione dell’avente diritto; in caso di morte, il pagamento anticipato non può essere inferiore a 21 000 EUR per passeggero. L’articolo 16 impone all’impresa ferroviaria, anche se contesta la responsabilità, di prestare ogni ragionevole assistenza al passeggero che agisca contro terzi.
Ritardi, soppressioni, rimborso e itinerari alternativi
L’articolo 18 introduce il diritto del passeggero, quando sia ragionevolmente prevedibile un ritardo all’arrivo finale di 60 minuti o più, o in caso di soppressione o perdita di coincidenza, di scegliere tra rimborso integrale, prosecuzione del viaggio o itinerario alternativo a condizioni simili, anche in data successiva. Se l’impresa ferroviaria non comunica entro 100 minuti le opzioni di itinerario alternativo, il passeggero può organizzarsi autonomamente con altri fornitori di trasporto ferroviario, pullman o autobus e ottenere il rimborso dei costi necessari, adeguati e ragionevoli. Il rimborso deve essere corrisposto entro 30 giorni; può avvenire anche tramite buoni o altri servizi, purché flessibili e accettati dal passeggero. La Commissione deve adottare entro il 7 giugno 2023 un modulo comune per le richieste di rimborso.
L’articolo 19 disciplina l’indennizzo per ritardo: 25 % del prezzo del biglietto per ritardi tra 60 e 119 minuti e 50 % per ritardi pari o superiori a 120 minuti. Per gli abbonamenti e i titoli di viaggio l’indennizzo segue le modalità dell’impresa ferroviaria e può cumulare ritardi inferiori a 60 minuti se ripetuti. L’indennizzo è corrisposto entro un mese dalla domanda, può essere soggetto a una soglia minima non superiore a 4 EUR e non può subire detrazioni per costi di transazione. Non sorge il diritto all’indennizzo se il ritardo era noto prima dell’acquisto o se il ritardo residuo, dopo itinerario alternativo, resta inferiore a 60 minuti. Sono previste cause di esonero per circostanze straordinarie esterne all’esercizio ferroviario, colpa del viaggiatore e determinati comportamenti di terzi non evitabili; sono esclusi però gli scioperi del personale dell’impresa ferroviaria e gli atti/omissioni di altri operatori, del gestore dell’infrastruttura o delle stazioni.
L’articolo 20 impone assistenza materiale in caso di ritardi di almeno 60 minuti o soppressione: informazioni tempestive, pasti e bevande in quantità ragionevole, sistemazione in albergo o altra struttura quando necessaria una o più notti e trasporto tra stazione e sistemazione, nonché assistenza se il treno resta bloccato sui binari. In caso di interruzione del servizio, va organizzato quanto prima un trasporto alternativo. L’articolo dedica particolare attenzione alle persone con disabilità, ai loro accompagnatori e ai cani da assistenza.
Persone con disabilità e persone a mobilità ridotta
Il capo V contiene una disciplina organica di non discriminazione e assistenza. Gli articoli 21 e 22 vietano il rifiuto di accettare prenotazioni o emettere biglietti, salvo stretta necessità per rispettare le norme di accesso; garantiscono inoltre informazioni accessibili sull’accessibilità di stazioni, impianti e materiale rotabile, nonché sulle condizioni di accesso e sui servizi a bordo. Se è applicata una deroga per motivi di sicurezza o di conformità alle norme di accesso, il motivo va comunicato per iscritto entro cinque giorni lavorativi e deve essere proposto un trasporto alternativo accettabile.
L’articolo 23 stabilisce il contenuto minimo dell’assistenza: viaggio gratuito per l’accompagnatore eventualmente richiesto, riconoscimento dei cani da assistenza, assistenza gratuita alla salita e discesa, assistenza per l’imbarco, il trasbordo e lo sbarco, e ogni ragionevole sforzo per consentire l’accesso ai servizi a bordo. L’articolo 24 disciplina la notifica preventiva: l’assistenza è in linea generale subordinata a un preavviso di almeno 24 ore, con una sola notifica per l’intero viaggio, e gli Stati membri possono portare il termine a 36 ore fino al 30 giugno 2026. È previsto un meccanismo di notifica unica e, facoltativamente, sportelli unici nazionali per coordinare le richieste di assistenza. Gli articoli 25 e 26 regolano il risarcimento per lo smarrimento o danno di sedie a rotelle, dispositivi di assistenza e cani da assistenza, oltre alla formazione obbligatoria del personale che presta assistenza diretta o opera a contatto con il pubblico.
Sicurezza, reclami e qualità del servizio
L’articolo 27 impone misure idonee, in cooperazione con le autorità pubbliche, per la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni e sui treni. L’articolo 28 richiede che imprese ferroviarie e gestori di stazioni con flussi medi superiori a 10 000 passeggeri al giorno istituiscano un meccanismo di gestione dei reclami per i diritti e gli obblighi del regolamento, con risposta motivata entro un mese e conservazione dei dati utili all’istruttoria. L’articolo 29 richiede norme di qualità del servizio e un sistema di gestione della qualità, con pubblicazione di una relazione sulle prestazioni entro il 30 giugno 2023 e poi ogni due anni, anche sul sito dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.
Informazione al passeggero, applicazione e rimedi
L’articolo 30 impone che, al momento della vendita dei biglietti, i passeggeri siano informati dei loro diritti e obblighi; le informazioni devono essere fornite anche in stazione, a bordo e sui siti web, in formati accessibili. L’articolo 31 obbliga ciascuno Stato membro a designare uno o più organismi nazionali di applicazione, indipendenti dalle imprese ferroviarie e dagli altri soggetti del settore. Gli articoli 32 e 34 prevedono poteri di vigilanza, obblighi di collaborazione degli operatori, pubblicazione di relazioni periodiche e cooperazione transfrontaliera, inclusa la possibilità di individuare un organismo "principale" nei casi complessi.
L’articolo 33 consente al passeggero, dopo il reclamo infruttuoso all’operatore o in caso di mancata risposta, di rivolgersi all’organismo nazionale di applicazione o ad altro organismo designato entro tre mesi, con termini procedurali massimi di tre o sei mesi a seconda della complessità. L’articolo 35 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni.
Atti delegati, relazione della Commissione, abrogazione e applicazione
Gli articoli 36 e 37 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare l’importo minimo dei pagamenti anticipati dell’articolo 15, paragrafo 2, e per aggiornare l’allegato I sulle regole CIV; la delega è conferita per cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2021, con proroga tacita salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. L’articolo 38 disciplina la procedura di comitato. L’articolo 39 impone alla Commissione di presentare entro il 7 giugno 2026 una relazione sull’attuazione e i risultati del regolamento.
L’articolo 40 abroga il regolamento (CE) n. 1371/2007 con effetto dal 7 giugno 2023. L’articolo 41 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 7 giugno 2023, salvo l’articolo 6, paragrafo 4, applicabile dal 7 giugno 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e principi generali
L’articolo 1 elenca le principali materie regolate: non discriminazione, responsabilità e assicurazione delle imprese ferroviarie, diritti in caso di incidenti, diritti in caso di perturbazioni del servizio, informazioni ai passeggeri, accessibilità e assistenza per persone con disabilità o mobilità ridotta, qualità del servizio, reclami e applicazione. Il regolamento mira a garantire una protezione efficace dei passeggeri e a incoraggiare i viaggi ferroviari.
Ambito di applicazione e deroghe
L’articolo 2 stabilisce l’applicazione ai servizi ferroviari internazionali e nazionali nell’Unione. Sono previste deroghe per servizi storici o turistici, servizi urbani/extraurbani/regionali e alcuni servizi internazionali con tratte significative fuori UE. Sono disciplinate deroghe transitorie per servizi nazionali già derogati, per l’articolo 10 sui dati in tempo reale fino al 7 giugno 2030 in caso di impossibilità tecnica, e limiti temporali per talune deroghe regionali fino al 7 giugno 2028.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 contiene le definizioni operative, tra cui impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, gestore della stazione, tour operator, venditore di biglietti, contratto di trasporto, biglietto, prenotazione, biglietto cumulativo, servizio e viaggio, ritardo, arrivo, titolo di viaggio/abbonamento, perdita di coincidenza, persona con disabilità o a mobilità ridotta e stazione.
Contratto di trasporto, condizioni non discriminatorie e biciclette
Gli articoli 4 e 5 rinviano alle regole uniformi CIV per il contratto di trasporto e vietano discriminazioni dirette o indirette basate su nazionalità o luogo di stabilimento, salve le tariffe sociali. L’articolo 6 riconosce il diritto di portare biciclette a bordo, salvo limitazioni operative o di sicurezza e con possibilità di prenotazione; per nuovo materiale rotabile o ammodernamenti significativi è richiesto un numero adeguato di posti per biciclette, almeno quattro in mancanza di piani, con possibili standard più elevati fissati dagli Stati membri. L’articolo 7 vieta clausole contrattuali che limitino o deroghino ai diritti del regolamento.
Informazioni di viaggio e accesso ai dati
Gli articoli 8, 9 e 10 impongono la pubblicazione delle decisioni di soppressione permanente o temporanea dei servizi e la fornitura di informazioni pre e durante il viaggio, in formati accessibili. I gestori dell’infrastruttura devono diffondere dati in tempo reale su arrivi e partenze; le imprese ferroviarie devono consentire accesso alle informazioni minime di viaggio e alle operazioni di prenotazione ad altre imprese, venditori di biglietti e tour operator, in modo non discriminatorio e senza ritardo indebito.
Biglietti, prenotazioni e biglietti cumulativi
L’articolo 11 disciplina le modalità minime di vendita dei biglietti e il diritto all’acquisto anche a bordo in assenza di canali accessibili, con tutela rafforzata per persone con disabilità. L’articolo 12 impone, per servizi a lunga distanza o regionali effettuati da un’unica impresa ferroviaria, l’offerta del biglietto cumulativo; regola la responsabilità in caso di coincidenze perse, la presunzione di biglietto cumulativo nelle transazioni uniche e l’obbligo di rimborso integrale più indennizzo del 75 % quando i biglietti sono combinati unilateralmente da venditori o tour operator. Il rimborso/indennizzo va corrisposto entro 30 giorni.
Responsabilità per passeggeri, assicurazione e pagamenti anticipati
Gli articoli 13 e 14 rinviano alle regole CIV sulla responsabilità per passeggeri e bagagli e impongono copertura assicurativa o garanzie adeguate. L’articolo 15 prevede pagamenti anticipati entro 15 giorni dall’identificazione dell’avente diritto, con importo minimo di 21 000 EUR per passeggero in caso di morte; il pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto dalle somme dovute, salvo eccezioni specifiche.
Ritardi, soppressioni, rimborso e itinerari alternativi
L’articolo 18 prevede, in caso di ritardo prevedibile di almeno 60 minuti all’arrivo finale o di soppressione/perdita di coincidenza, la scelta tra rimborso integrale, prosecuzione del viaggio o itinerario alternativo, anche a data successiva. Se l’alternativa è offerta dalla stessa impresa o da un’altra incaricata, non possono essere addebitati costi aggiuntivi; se le soluzioni non sono comunicate entro 100 minuti, il passeggero può organizzarsi con altri vettori e ottenere il rimborso dei costi necessari, adeguati e ragionevoli. Il modulo comune per le richieste di rimborso deve essere adottato dalla Commissione entro il 7 giugno 2023.
Indennizzo per ritardo e cause di esonero
L’articolo 19 riconosce un indennizzo minimo del 25 % del prezzo del biglietto per ritardi tra 60 e 119 minuti e del 50 % per ritardi di almeno 120 minuti; per gli abbonamenti il calcolo avviene secondo le modalità dell’impresa ferroviaria. L’indennizzo è dovuto entro un mese, non può essere decurtato per costi di transazione e può essere soggetto a una soglia minima non superiore a 4 EUR. Sono previste esenzioni per circostanze straordinarie esterne all’esercizio ferroviario, colpa del viaggiatore e comportamento di terzi non evitabile, con esclusione espressa di scioperi del personale dell’impresa ferroviaria e di atti/omissioni di altri operatori, gestori infrastruttura o stazioni.
Assistenza in caso di ritardo o soppressione
L’articolo 20 obbliga a informare tempestivamente i passeggeri e, per ritardi pari o superiori a 60 minuti o soppressione, a fornire gratuitamente pasti e bevande ragionevoli, sistemazione alberghiera e trasporto da/per la stazione, nonché assistenza per il trasferimento in caso di treno bloccato. Se il servizio non può essere proseguito entro un periodo ragionevole, vanno offerti servizi di trasporto alternativi. È prevista particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, dei loro accompagnatori e dei cani da assistenza.
Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
Gli articoli 21-26 vietano discriminazioni, assicurano prenotazioni e biglietti senza costi aggiuntivi, impongono informazioni accessibili su accessibilità e condizioni di accesso, e regolano l’assistenza in stazione e a bordo. La notifica preventiva dell’assistenza richiesta è in linea generale di almeno 24 ore, con possibilità per gli Stati membri di estenderla fino a 36 ore non oltre il 30 giugno 2026. È possibile istituire sportelli unici nazionali. In caso di perdita o danno di sedie a rotelle, dispositivi di assistenza o cani da assistenza, è dovuto il risarcimento senza indebito ritardo, comprensivo di sostituzione, riparazione e costi temporanei. Il personale deve ricevere formazione specifica sulla disabilità.
Sicurezza, reclami e qualità del servizio
L’articolo 27 impone misure idonee per la sicurezza personale dei passeggeri e la cooperazione con le autorità pubbliche. L’articolo 28 prevede un meccanismo di gestione dei reclami per imprese ferroviarie e stazioni con oltre 10 000 passeggeri medi al giorno, con risposta motivata entro un mese e presentazione del reclamo entro tre mesi dall’evento. L’articolo 29 richiede norme di qualità del servizio, monitoraggio e pubblicazione biennale delle prestazioni entro il 30 giugno 2023 e successivamente ogni due anni.
Informazione sui diritti e organismi nazionali di applicazione
L’articolo 30 impone l’informazione dei passeggeri sui diritti e sugli obblighi al momento della vendita dei biglietti e nelle stazioni, a bordo e sui siti web, anche in formati accessibili. L’articolo 31 obbliga gli Stati membri a designare uno o più organismi nazionali di applicazione indipendenti; Cipro e Malta sono esentati finché non dispongano di un sistema ferroviario e di imprese licenziate. Gli articoli 32-34 disciplinano i poteri di vigilanza, la cooperazione tra organismi e il trattamento dei reclami transfrontalieri.
Sanzioni, atti delegati, relazione finale e applicazione temporale
L’articolo 35 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Gli articoli 36 e 37 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per adeguare l’importo minimo dei pagamenti anticipati e modificare l’allegato I, con delega quinquennale dal 6 giugno 2021. L’articolo 39 prevede una relazione della Commissione entro il 7 giugno 2026. L’articolo 40 abroga il regolamento (CE) n. 1371/2007 dal 7 giugno 2023. L’articolo 41 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, l’applicazione generale dal 7 giugno 2023 e quella dell’articolo 6, paragrafo 4, dal 7 giugno 2025.
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