Regolamento (UE) 2021/707
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/707 del Consiglio del 29 aprile 2021 che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/707 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica centrafricana, in attuazione dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014. A seguito della decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 5 aprile 2021, viene rimossa dall’elenco una specifica entità. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 per rimuovere un’entità dall’elenco delle misure restrittive relative alla Repubblica centrafricana.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica centrafricana, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014. Produce effetti generali e obbligatori in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta dalla data di entrata in vigore. L’effetto materiale del regolamento consiste esclusivamente nella cancellazione di una specifica entità dall’elenco delle persone ed entità soggette a restrizioni.
Modifica dell’elenco delle misure restrittive per la Repubblica centrafricana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/707 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica centrafricana, aggiornando l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento e recepisce un aggiornamento deciso in sede ONU.
Contesto e base dell’aggiornamento
Nei considerando si ricorda che il Consiglio aveva adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 il 10 marzo 2014. Si precisa inoltre che il 5 aprile 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2127 (2013) ha approvato la rimozione di un’entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. Da ciò deriva la necessità di modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di base.
Modifica sostanziale dell’elenco
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, dalla parte B dell’allegato I, dedicata alle entità, viene eliminata la voce relativa a:
- BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
- alias: BADICA/KRDIAM; KARDIAM
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Viene altresì ribadito il carattere vincolante integrale dell’atto e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Il regolamento ha quindi un effetto immediato e limitato all’aggiornamento della lista sanzionatoria, senza introdurre ulteriori obblighi procedurali o sostanziali diversi dalla cancellazione dell’entità indicata.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 secondo quanto precisato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella rimozione dalla parte B (Entità) della voce relativa a BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM, con alias BADICA/KRDIAM e KARDIAM.
Base giuridica e motivo dell’intervento
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014. Il considerando richiama la decisione del 5 aprile 2021 del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2127 (2013), che ha approvato l’espunzione dell’entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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