Cassazione Civile, Sentenza n. 7227/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva escluso l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avv. Dimitri nei periodi in cui aveva percepito redditi inferiori ai minimi previsti per l'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. L'INPS censurava la valutazione della Corte territoriale, sostenendo che il reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 non poteva costituire, da solo, elemento decisivo per escludere l'abitualità dell'attività e che invece andavano considerate anche altre circostanze acquisibili al processo, quali l'accensione della partita IVA e la esclusione del reddito da lavoro autonomo dalla categoria dei redditi diversi ai fini fiscali
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale e che l'ammontare del reddito (in particolare un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00) può costituire un indizio rilevante, tra altri, per escludere l'abitualità. La Corte ha inoltre osservato che gli elementi richiamati dall'INPS (partita IVA, trattamento fiscale) non risultano adeguatamente evidenziati nella motivazione impugnata né adeguatamente dedotti nel gravame, rendendo la censura inammissibile per quella parte. Il ricorso è stato quindi respinto e l'INPS condannato alle spese di giudizio
Norme richiamate
Legge n. 335/1995, art. 2 comma 26
soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi...
Stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per chi eserciti abitualmente attività di lavoro autonomo; l'abitualità è requisito di fatto da accertare
Decreto-legge n. 269/2003 (conv. con L. n. 326/2003), art. 44
a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
Introduce la soglia di euro 5.000,00: se l'attività è occasionale, l'iscrizione alla Gestione separata è richiesta solo se il reddito eccede tale soglia; la soglia non sostituisce l'accertamento dell'abitualità
Decreto-legge n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), art. 18 comma 12
Autentica interpretazione dell'art. 2 L. 335/1995: conferma che l'obbligo riguarda chi percepisce reddito da esercizio abituale di professione iscritta ad albo, e stabilisce i criteri interpretativi richiamati in giurisprudenza
Decreto legislativo n. 276/2003, artt. 61 e 69-bis
art. 61 comma 3: sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; art. 69-bis comma 3: esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale
Tali disposizioni operano nel settore dei rapporti di lavoro e fiscali per disciplinare presunzioni e esclusioni, ma non costituiscono presunzioni legali iuris et de iure tali da qualificare automaticamente come "abituale" l'attività di chi è iscritto ad albo
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si valuta sulla base dell'abitualità dell'attività professionale: è un accertamento di fatto che richiede valutazione complessiva delle circostanze
- Un reddito annuo inferiore a euro 5.000,00 è un indizio rilevante per escludere l'abitualità (cioè per qualificare l'attività come occasionale), ma non è automaticamente idoneo a determinare la decisione se sussistano elementi contrari
- Elementi quali l'iscrizione all'albo, la partita IVA, la disciplina fiscale applicata e l'organizzazione materiale dell'attività sono presunzioni utili per ricostruire l'abitualità, ma restano presunzioni di fatto e non presunzioni legali assolute
- Se l'INPS contesta l'occasionalità e invoca l'obbligo di iscrizione, è tenuto a fornire prova convincente della natura abituale dell'attività; in assenza di tale prova il giudice può ritenere prevalente l'indizio della bassa redditività
- Le disposizioni del d.lgs. 276/2003 che escludono presunzioni di continuità per le professioni ordinistiche non impediscono di valutare caso per caso l'abitualità ai fini previdenziali: occorre distinguere tra regole fiscali/lavoristiche e l'accertamento previdenziale
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