Sentenza del 08/05/2017 n. 1943 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Pagamento sanzione ridotta come da indicazione contenuta nell'atto impositivo - Legittimo affidamento del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa dell'Amministrazione finanziaria relativa all'integrale pagamento delle sanzioni, sostenendo di aver legittimamente effettuato il pagamento in misura ridotta conformemente alle indicazioni contenute nell'atto impositivo. La questione riguarda la tutela dell'affidamento del contribuente che si sia attenuto alle istruzioni fornite dall'autorità fiscale.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che il pagamento ridotto effettuato in conformità alle indicazioni dell'atto impositivo deve considerarsi valido e idoneo a definire le sanzioni, anche qualora queste fossero astrattamente dovute per intero. L'Amministrazione non può successivamente pretendere l'integrazione delle somme quando il contribuente abbia seguito le indicazioni ufficiali dell'atto, in applicazione del principio generale di tutela del legittimo affidamento.
Norme richiamate
Principio generale di tutela del legittimo affidamento del contribuente
Il contribuente che si conforma alle indicazioni contenute in un atto dell'Amministrazione finanziaria non può essere penalizzato successivamente per eventuali errori o inesattezze imputabili all'atto stesso. Il pagamento eseguito secondo tali indicazioni produce effetti definitori, anche se l'importo versato è inferiore a quello che sarebbe stato astrattamente dovuto.
Massime di principio
- Quando un atto impositivo indica espressamente una modalità o un importo per il pagamento ridotto delle sanzioni, il contribuente che vi si attiene deve essere tutelato nel proprio affidamento.
- L'Amministrazione finanziaria non può richiedere successivamente somme ulteriori per correggere un'indicazione contenuta nel proprio atto, se il contribuente ha agito in buona fede e conformemente a essa.
- È opportuno conservare l'atto impositivo, le istruzioni di pagamento e le ricevute, così da dimostrare che il versamento è stato effettuato seguendo le indicazioni ufficiali.
- La tutela dell'affidamento non giustifica automaticamente ogni pagamento insufficiente: occorre che l'importo ridotto risulti effettivamente previsto o desumibile dalle indicazioni dell'atto e che il contribuente non abbia contribuito all'errore.
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