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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/149

Regolamento (UE) 2022/149 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

Normativa europea32022R0149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE relativo alla Tunisia per precisare cosa accade ai beni di una persona inserita nell’elenco che deceda. Viene introdotto un nuovo articolo 2 bis che consente, a certe condizioni, di mantenere congelati i fondi fino all’esecuzione di provvedimenti di recupero o di pagamento di sanzioni pecuniarie. È inoltre previsto un potere/dovere del Consiglio di aggiornare l’allegato I quando le condizioni per il mantenimento del congelamento non siano più soddisfatte.

Modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 sulle misure restrittive relative alla Tunisia, introducendo regole specifiche sul mantenimento del congelamento di fondi e risorse economiche in caso di decesso della persona elencata.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone, entità e organismi già interessati dal regolamento (UE) n. 101/2011, in particolare alle persone iscritte nell’allegato I perché considerate responsabili di appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino. Riguarda il congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona elencata deceduta, e disciplina le condizioni di permanenza del blocco in presenza o assenza di una condanna penale precedente al decesso. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2022/149 del Consiglio: modifica del regime di misure restrittive nei confronti di determinate persone in considerazione della situazione in Tunisia

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 101/2011, che dà attuazione nel diritto dell’Unione al congelamento delle attività previsto dalla decisione 2011/72/PESC nei confronti di persone ed entità considerate responsabili di appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino. La modifica recepisce l’aggiornamento introdotto dalla decisione (PESC) 2022/154, con l’obiettivo di chiarire in quali condizioni i fondi di una persona deceduta possano restare congelati e di garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.

Finalità e contesto normativo

Il considerando evidenzia che la misura è necessaria perché la modifica della disciplina rientra nell’ambito di applicazione del trattato e richiede quindi un atto dell’Unione adottato ai sensi dell’articolo 215 TFUE. Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive UE collegate alla situazione in Tunisia, mantenendo il nesso con la decisione PESC di base e con l’allegato I del regolamento 101/2011.

Regola speciale in caso di decesso della persona iscritta nell’elenco

Il cuore dell’intervento è l’inserimento dell’articolo 2 bis. La disposizione disciplina il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenuti, posseduti, detenuti o controllati da una persona elencata che sia deceduta.

  • Se, prima del decesso, è già stata pronunciata una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici, il congelamento permane fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono sia il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, sia il pagamento di sanzioni pecuniarie.
  • Se invece tale condanna non è stata pronunciata prima del decesso, il congelamento continua per un periodo ragionevole, senza pregiudizio per l’articolo 12, paragrafo 5.
  • Qualora entro tale periodo venga avviata un’azione civile o amministrativa per il recupero dei fondi pubblici oggetto di appropriazione indebita, il congelamento si protrae fino al rigetto dell’azione oppure, se l’azione viene accolta, fino all’esecuzione del provvedimento giudiziario di recupero.

Aggiornamento dell’elenco e poteri del Consiglio

L’articolo 12 è integrato con un nuovo paragrafo 5, che impone al Consiglio di apportare le necessarie modifiche all’allegato I quando constati che non sono più soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 2 bis per mantenere congelati i beni della persona deceduta. La previsione collega dunque la permanenza della misura alla persistenza dei presupposti sostanziali e attribuisce al Consiglio il compito di adeguare l’elenco conseguentemente.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Introduzione dell'articolo 2 bis sul decesso della persona elencata

In caso di decesso di una persona inclusa nell’allegato I, il regolamento distingue due ipotesi: se prima del decesso è già intervenuta una condanna penale per appropriazione indebita di fondi pubblici, i fondi e le risorse economiche appartenuti, posseduti, detenuti o controllati dalla persona restano congelati fino all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che dispongono il recupero dei fondi pubblici e il pagamento di sanzioni pecuniarie; se la condanna penale non è intervenuta prima del decesso, il congelamento permane per un periodo ragionevole, salve le regole dell’articolo 12, paragrafo 5, e, se entro tale periodo è proposta un’azione civile o amministrativa di recupero, continua fino al rigetto dell’azione o, se accolta, fino all’esecuzione del provvedimento di recupero.

Aggiornamento dell'allegato I da parte del Consiglio

All’articolo 12 è aggiunto il paragrafo 5, che impone al Consiglio di modificare l’elenco di cui all’allegato I quando constati che non sono più soddisfatte le condizioni dell’articolo 2 bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da essa posseduti, detenuti o controllati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalidiritto dell'unione europeapolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di beni

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