Regolamento (UE) 2022/144
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/144 della Commissione del 2 febbraio 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ceylon Cinnamon (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento iscrive "Ceylon Cinnamon" nel registro UE delle DOP e IGP come IGP, riconoscendo che il prodotto presenta qualità e reputazione consolidate. La Commissione rigetta l’opposizione tedesca, ritenendo che la denominazione non confligga con il nome botanico della pianta e non induca in errore i consumatori sull’origine geografica. Viene inoltre precisato che l’uso di sinonimi botanici in etichetta resta possibile per prodotti ottenuti fuori dallo Sri Lanka, a condizione che sia chiaramente indicato il paese di origine e che non vi siano ulteriori richiami allo Sri Lanka.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Ceylon Cinnamon" (IGP) per una spezia originaria dello Sri Lanka, con regole specifiche di etichettatura per i riferimenti botanici.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione "Ceylon Cinnamon" registrata come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, per i prodotti della classe 1.8 dell’allegato I del trattato (spezie ecc.) e della classe 2.10 "Oli essenziali" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Incide sui produttori, trasformatori ed operatori che immettono sul mercato prodotti che utilizzano tale denominazione o che impiegano i sinonimi botanici Cinnamomum zeylanicum, Cinnamomum ceylanicum o altri sinonimi, in particolare per le norme di etichettatura. La disciplina rileva nel territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la registrazione riguarda un prodotto originario dello Sri Lanka, ma il regolamento disciplina anche l’uso di sinonimi botanici per prodotti ottenuti da piante coltivate al di fuori di tale zona geografica.
Ceylon Cinnamon (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/144 iscrive "Ceylon Cinnamon" nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. La Commissione adotta la decisione dopo la pubblicazione della domanda, un’opposizione motivata della Germania e una fase di consultazione tra le parti conclusasi senza accordo.
Contesto della procedura di registrazione
La domanda di registrazione del nome "Ceylon Cinnamon" era stata presentata dallo Sri Lanka e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Germania ha presentato opposizione sostenendo, in sintesi, che il nome coincidesse con una traduzione o evocazione di "Ceylon Zimt" e che fosse collegato al nome botanico della pianta da cui si ricava la cannella. La Commissione ha esaminato l’opposizione, ha avviato consultazioni tra le parti e, a seguito del mancato accordo, ha adottato il regolamento di registrazione.
Valutazione della Commissione
La Commissione ritiene che "Ceylon Cinnamon" identifichi un prodotto con qualità e caratteristiche distintive, in particolare per il suo forte carattere organolettico, e con una reputazione consolidata. Sulla base di tali elementi conclude che la denominazione soddisfa i requisiti per la registrazione come IGP.
Rapporto con il nome botanico e assenza di inganno del consumatore
La Commissione respinge l’argomento secondo cui la registrazione proteggerebbe indebitamente il nome di una pianta. Viene osservato che il prodotto è originario dello Sri Lanka, il cui precedente nome di Ceylon è tuttora ampiamente conosciuto, sicché la denominazione non è, di per sé, idonea a indurre in errore i consumatori sull’origine geografica del prodotto. La Commissione richiama anche l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, evidenziando l’interconnessione tra conflitto di nomi e rischio di inganno.
Effetti sull’uso dei sinonimi botanici in etichetta
Il regolamento chiarisce che la registrazione non impedisce, per prodotti di cannella ottenuti da piante coltivate al di fuori dello Sri Lanka, l’uso in etichetta dei nomi botanici Cinnamomum zeylanicum, Cinnamomum ceylanicum o di altri sinonimi, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In particolare, il paese di origine diverso dallo Sri Lanka deve essere indicato nello stesso campo visivo e con caratteri almeno pari a quelli del nome utilizzato.
Divieti grafici aggiuntivi sulle etichette
Nei casi in cui siano usati tali riferimenti botanici, è vietata l’apposizione di bandiere, emblemi, distintivi o altre rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, specialmente riguardo a caratteristiche, origine o provenienza del prodotto. La previsione rafforza la tutela del consumatore e limita il rischio di confusione commerciale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi, con effetti immediati per gli operatori che commercializzano prodotti rientranti nella denominazione registrata o che utilizzano i relativi sinonimi botanici in etichetta.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro della denominazione "Ceylon Cinnamon" come indicazione geografica protetta. La denominazione identifica prodotti della classe 1.8 dell’allegato I del trattato e della classe 2.10 "Oli essenziali" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Motivazione della registrazione e rigetto dell’opposizione
I considerando spiegano che la domanda di registrazione presentata dallo Sri Lanka era stata pubblicata e che la Germania aveva presentato un’opposizione motivata. Dopo consultazioni tra le parti, conclusesi senza accordo, la Commissione conclude che la denominazione presenta qualità e caratteristiche distintive e gode di reputazione consolidata, soddisfacendo i requisiti per la registrazione come IGP.
Rapporto con i nomi botanici e tutela dei consumatori
La Commissione chiarisce che la registrazione non impedisce, di per sé, l’uso dei nomi botanici Cinnamomum zeylanicum, Cinnamomum ceylanicum o altri sinonimi per prodotti di cannella ottenuti da piante coltivate fuori dalla zona geografica, purché siano rispettate le condizioni dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’etichetta riporti nello stesso campo visivo il paese di origine diverso dallo Sri Lanka con caratteri non inferiori a quelli del nome.
Divieti specifici di etichettatura
L’articolo 2 vieta, nei casi in cui si usino i termini botanici indicati sull’etichetta, la stampigliatura di bandiere, emblemi, distintivi o altre rappresentazioni grafiche suscettibili di indurre in errore i consumatori, soprattutto quanto a caratteristiche, origine o provenienza del prodotto.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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