Regolamento (UE) 2022/670
Regolamento delegato (UE) 2022/670 della Commissione del 2 febbraio 2022 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il quadro UE per i servizi di informazione sul traffico in tempo reale, sostituendo il precedente regolamento delegato (UE) 2015/962. Stabilisce obblighi armonizzati di accessibilità, scambio, riutilizzo e aggiornamento di diverse categorie di dati stradali e di mobilità, con particolare attenzione a interoperabilità, qualità del dato, metadati e punti di accesso nazionali o comuni. Il testo disciplina anche i rapporti con il riuso dei dati pubblici e privati, le condizioni FRAND per taluni accessi, la valutazione di conformità e gli obblighi di segnalazione alla Commissione, prevedendo una transizione graduale fino al 2027 per alcune categorie di dati.
Specifiche UE per l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati necessari ai servizi di informazione sul traffico in tempo reale nell'intera Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le strade pubblicamente accessibili al traffico motorizzato nell'Unione europea, con esclusione delle strade private, salvo che facciano parte della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) globale o siano designate come autostrade o strade principali. Coinvolge autorità stradali, operatori stradali, gestori dei sistemi di pedaggio, titolari dei dati generati a bordo del veicolo, portatori di interessi nei settori della ricarica e del rifornimento, fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale, produttori di carte digitali e utenti dei dati. L'applicazione sostanziale decorre dal 1o gennaio 2025; l'articolo 13 si applica dal 1o gennaio 2023. Sono previste disposizioni transitorie fino al 31 dicembre 2027 per alcune tipologie di dati e per strade diverse dalla rete TEN-T globale, da altre autostrade e dalle strade principali.
Servizi di informazione sul traffico in tempo reale
Il regolamento delegato (UE) 2022/670 aggiorna le specifiche tecniche adottate in attuazione della direttiva 2010/40/UE per la predisposizione, in tutto il territorio dell'Unione europea, di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. Il testo sostituisce il quadro del regolamento delegato (UE) 2015/962 e mira a rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la continuità e la qualità dei dati utilizzati nei servizi ITS, anche in una prospettiva transfrontaliera.
Contesto e finalità
Il regolamento si inserisce nell'azione prioritaria individuata dall'articolo 3, lettera b), della direttiva 2010/40/UE. I considerando evidenziano che la crescente diffusione degli ITS richiede un accesso più ampio e senza interruzioni ai dati esistenti e a nuove tipologie di dati, nonché un aggiornamento dei requisiti di fornitura e riutilizzo dei dati per garantire servizi affidabili agli utenti finali. Il testo richiama inoltre la necessità di compatibilità con il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con l'infrastruttura INSPIRE e con le norme sulla protezione dei dati personali.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 prevede l'applicazione del regolamento all'intera rete stradale pubblicamente accessibile al traffico motorizzato. Restano escluse le strade private, salvo che facciano parte della rete TEN-T globale oppure siano designate come autostrade o strade principali. Il regolamento si applica a norma dell'articolo 5 della direttiva 2010/40/UE, che lascia agli Stati membri la decisione sulla diffusione delle applicazioni e dei servizi ITS nel proprio territorio.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 integra le definizioni della direttiva 2010/40/UE e chiarisce, tra l'altro:
- cosa si intende per rete stradale transeuropea centrale e globale;
- la nozione di accessibilità dei dati come possibilità di richiedere e ottenere dati in qualsiasi momento in formato digitale leggibile automaticamente;
- la distinzione tra dati statici e dinamici;
- le categorie di dati oggetto del regolamento: dati sull'infrastruttura, sulla normativa o sulle restrizioni, sullo stato della rete e sull'utilizzo della rete in tempo reale;
- i ruoli di autorità stradale, operatore stradale, fornitore di servizi, gestore dei sistemi di pedaggio, titolare dei dati, utente dei dati e utente finale;
- il concetto di punto di accesso, metadati, servizi di ricerca e condizioni FRAND.
Punti di accesso nazionali o comuni
L'articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di istituire un punto di accesso nazionale, che costituisce il canale unico per gli utenti dei dati verso i dati dell'allegato, inclusi gli aggiornamenti, relativi al territorio dello Stato membro. È consentito utilizzare i punti di accesso già esistenti istituiti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/962 o di altri atti delegati adottati in base alla direttiva 2010/40/UE. Due o più Stati membri possono inoltre istituire un punto di accesso comune.
I punti di accesso devono consentire servizi di ricerca basati sui metadati. I titolari dei dati, pubblici e privati, devono predisporre metadati sufficienti a permettere la reperibilità e l'utilizzo dei dati. Il testo consente la fornitura dei dati anche tramite delega, ad esempio mediante banche dati o aggregatori di terzi, fermo restando che il titolare originario conserva la responsabilità sulla qualità dei dati iniziali.
Dati sulle infrastrutture
L'articolo 4 disciplina l'accessibilità, lo scambio e il riutilizzo dei dati sulle infrastrutture. Autorità stradali, operatori stradali, gestori dei sistemi di pedaggio e portatori di interessi attivi nei settori della ricarica e del rifornimento devono fornire i dati elencati nell'allegato, raccolti in formato standardizzato, ad esempio Inspire, TN-ITS o DATEX II.
Gli aggiornamenti devono rispettare l'articolo 8. I dati, i metadati e le informazioni sulla qualità devono essere resi accessibili a qualsiasi utente dei dati nell'Unione:
- su base non discriminatoria;
- secondo requisiti minimi di qualità concordati dagli Stati membri con i portatori di interessi;
- entro un termine idoneo a un uso affidabile ed efficace;
- tramite il punto di accesso nazionale o comune.
Gli utenti dei dati e i titolari devono cooperare per segnalare senza indugio eventuali inesattezze.
Dati sulla normativa e sulle restrizioni
L'articolo 5 riguarda i dati relativi alla normativa stradale e alle restrizioni. Le autorità stradali, gli operatori stradali e i gestori dei sistemi di pedaggio devono fornire tali dati, raccolti in formato DATEX II o TN-ITS. Anche in questo caso gli aggiornamenti seguono l'articolo 9 e i dati, insieme ai metadati e alle informazioni di qualità, devono essere accessibili tramite il punto di accesso, con i medesimi requisiti di non discriminazione, qualità minima e tempestività.
Il paragrafo 4 introduce un obbligo specifico per i fornitori di servizi: essi devono trattare e includere, nei servizi forniti e senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, i dati relativi a piani sul traffico, normativa stradale e restrizioni resi disponibili tramite il punto di accesso in formato digitale leggibile automaticamente.
Dati sullo stato della rete
L'articolo 6 si occupa dei dati sullo stato della rete. Autorità stradali, operatori stradali, titolari dei dati generati a bordo del veicolo e fornitori di servizi devono fornire i dati pertinenti, raccolti in formato DATEX II, con aggiornamenti disciplinati dall'articolo 10.
Per i dati resi accessibili da autorità e operatori si applica la non discriminazione; per i dati privati il regolamento esclude un obbligo generale di accesso o condivisione verso utenti privati, lasciando operare i termini e le condizioni stabiliti dai titolari dei dati. I fornitori di servizi devono includere, senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, le misure di gestione del traffico provvisorie.
L'articolo prevede anche che autorità e operatori possano chiedere ai titolari dei dati generati a bordo del veicolo e ai fornitori di servizi la messa a disposizione di tutte le tipologie di dati sullo stato della rete da essi raccolti e aggiornati. In tal caso si applicano condizioni FRAND. I dati archiviati e quelli predittivi possono essere resi accessibili, salvo divieti negli accordi di licenza, anche per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali e per le valutazioni della sicurezza a livello di rete.
Dati sull'utilizzo della rete in tempo reale
L'articolo 7 disciplina una categoria ulteriore di dati, relativa all'utilizzo effettivo della rete in tempo reale. Devono fornirli autorità stradali, operatori stradali, fornitori di servizi, titolari dei dati generati a bordo del veicolo e portatori di interessi nei settori della ricarica e del rifornimento, in formato DATEX II, con aggiornamenti secondo l'articolo 11.
Anche qui i dati e i metadati sono accessibili per scambio e riutilizzo alle condizioni di non discriminazione, qualità minima, tempestività e passaggio tramite il punto di accesso. Per i dati privati vale la medesima esclusione di un obbligo generale di condivisione verso utenti privati, con possibilità di applicare termini e condizioni del titolare. Autorità e operatori possono chiedere l'accesso a tutte le tipologie di dati sull'utilizzo della rete in tempo reale; se il titolare li rende accessibili, si applicano condizioni FRAND.
I dati archiviati e quelli predittivi possono essere utilizzati, in assenza di divieti contrattuali, per la gestione della sicurezza delle infrastrutture e per le valutazioni di sicurezza stradale. Gli Stati membri devono cooperare alla definizione di norme comuni per lo scambio e il riutilizzo di tali dati.
Aggiornamento dei dati e qualità
Gli articoli 8, 9, 10 e 11 dettano regole puntuali sull'aggiornamento delle diverse categorie di dati. Gli aggiornamenti devono indicare almeno la tipologia di dato interessata, l'ubicazione della circostanza, il tipo di modifica, la descrizione dell'aggiornamento, la data di aggiornamento, il momento dell'evento o del cambiamento e la qualità dell'aggiornamento. L'ubicazione deve essere determinata con metodi di georeferenziazione dinamica standardizzati o ampiamente utilizzati e generalmente accettati.
I titolari dei dati devono effettuare gli aggiornamenti entro un termine idoneo a consentire un utilizzo affidabile ed efficace dei dati nei servizi di informazione sul traffico in tempo reale e, se possibile, anticiparli agli utenti dei dati. Devono inoltre correggere tempestivamente eventuali inesattezze segnalate o riscontrate. Quando presentano informazioni agli utenti finali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi devono trattare gli aggiornamenti in tempi idonei e, per i dati sulla normativa e sulle restrizioni e per i dati sullo stato della rete, le informazioni sul traffico devono essere modificate o revocate non appena possibile dopo il cambiamento dello status dei dati pertinenti.
Valutazione di conformità
L'articolo 12 affida agli Stati membri la valutazione della conformità dei titolari dei dati e degli utenti dei dati agli articoli da 3 a 11. Le autorità competenti possono richiedere una descrizione dei dati, delle carte digitali o dei servizi forniti, comprensiva delle informazioni sulla qualità e sulle condizioni di riutilizzo, nonché una dichiarazione di conformità basata su elementi concreti. Gli Stati membri devono inoltre svolgere controlli casuali per verificare la correttezza delle dichiarazioni presentate.
Relazioni agli Stati membri e alla Commissione
L'articolo 13 prevede un primo adempimento entro il 1o gennaio 2023: gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione l'elenco e la visualizzazione cartografica delle strade incluse nella rete di strade principali. Nell'ambito delle relazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE, devono poi riferire sui progressi compiuti, sull'ambito geografico dei dati accessibili, sulle modifiche alla rete di strade principali e al contenuto/qualità dei servizi, sui criteri di qualità e sugli strumenti di monitoraggio, nonché sui risultati della valutazione di conformità e, se del caso, sulle modifiche del punto di accesso nazionale o comune.
Disposizioni transitorie, abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 14 introduce un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2027: per alcune tipologie di dati elencate nell'allegato, gli obblighi non si applicano alle strade diverse dalla rete stradale transeuropea globale, da altre autostrade non incluse in tale rete e dalle strade principali.
L'articolo 15 abroga il regolamento delegato (UE) 2015/962 con effetto dal 1o gennaio 2025. L'articolo 16 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applichi dal 1o gennaio 2025, salvo l'articolo 13, applicabile dal 1o gennaio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Allegato: categorie di dati
L'allegato elenca le categorie di dati oggetto degli obblighi di accessibilità, scambio, riutilizzo e aggiornamento. Tra le principali figurano:
- dati sulle infrastrutture: geometria, larghezza, numero di corsie, pendenze, raccordi, classificazione stradale, pedaggi, aree di servizio e di sosta, punti di ricarica e rifornimento, zone di consegna;
- dati fondamentali sulla normativa e sulle restrizioni: accesso a gallerie e ponti, restrizioni permanenti, limiti di velocità, regole per la consegna merci, divieti di sorpasso per veicoli pesanti, limiti dimensionali e di peso, sensi unici, zone a traffico regolamentato, corsie reversibili, piani sul traffico;
- altre tipologie di dati su normativa e restrizioni: segnaletica, ulteriori norme statiche e dinamiche, strade a pedaggio e diritti di utenza, modalità di pagamento;
- dati fondamentali sullo stato della rete: chiusure di strade e corsie, lavori stradali, misure provvisorie di gestione del traffico;
- altri dati sullo stato della rete: chiusura di ponti, incidenti, cattive condizioni stradali, condizioni meteo incidenti sulla viabilità;
- dati sull'utilizzo della rete in tempo reale: volume e velocità del traffico, code, tempi di percorrenza, attese ai valichi di frontiera, disponibilità di aree di consegna, punti di ricarica e rifornimento, prezzo di ricarica o rifornimento ad hoc.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e perimetro territoriale
L'articolo 1 stabilisce le specifiche necessarie per assicurare l'accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l'aggiornamento dei dati da parte dei titolari dei dati e degli utenti dei dati, al fine di predisporre servizi di informazione sul traffico in tempo reale precisi e disponibili a livello transfrontaliero. Il regolamento si applica all'intera rete stradale pubblicamente accessibile al traffico motorizzato, con l'eccezione delle strade private salvo i casi espressamente previsti.
Definizioni armonizzate
L'articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2010/40/UE e introduce nozioni specifiche quali rete stradale transeuropea centrale e globale, autostrada, accessibilità dei dati, dati statici e dinamici, aggiornamento dei dati, informazioni e servizi di traffico in tempo reale, autorità stradale, operatore stradale, fornitore di servizi, gestore dei sistemi di pedaggio, titolare e utente dei dati, punto di accesso, metadati, servizi di ricerca, misure provvisorie di gestione del traffico, piani sul traffico, strada principale, strada privata, dati sull'infrastruttura, dati sulla normativa o sulle restrizioni, dati sullo stato della rete, dati sull'utilizzo della rete in tempo reale e condizioni FRAND.
Punti di accesso nazionali o comuni
L'articolo 3 impone a ogni Stato membro l'istituzione di un punto di accesso nazionale quale unico punto di accesso ai dati elencati nell'allegato, inclusi gli aggiornamenti, relativi al proprio territorio. È ammesso l'uso dei punti di accesso esistenti istituiti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/962 o di altri atti delegati adottati in base alla direttiva 2010/40/UE; due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune. I punti di accesso devono offrire servizi di ricerca e i titolari dei dati devono predisporre metadati idonei alla reperibilità e all'utilizzo dei dati.
Dati sulle infrastrutture: accessibilità e standard
L'articolo 4 impone ad autorità stradali, operatori stradali, gestori dei sistemi di pedaggio e portatori di interessi nei settori della ricarica e del rifornimento di fornire i dati sulle infrastrutture elencati nell'allegato, raccolti in formato standardizzato, ad esempio Inspire, TN-ITS (CEN/TS 17268) o DATEX II (EN 16157 e successivi aggiornamenti). Gli aggiornamenti seguono l'articolo 8. I dati e i relativi metadati, compresa la qualità, devono essere accessibili a qualsiasi utente dei dati nell'Unione su base non discriminatoria, secondo requisiti minimi di qualità concordati dagli Stati membri e tramite il punto di accesso nazionale o comune.
Dati sulla normativa e sulle restrizioni
L'articolo 5 richiede ad autorità stradali, operatori stradali e gestori dei sistemi di pedaggio di rendere disponibili i dati su normativa e restrizioni elencati nell'allegato, in formato DATEX II o TN-ITS, con aggiornamenti disciplinati dall'articolo 9. Tali dati e metadati devono essere accessibili a tutti gli utenti dei dati nell'Unione alle condizioni previste. I fornitori di servizi devono includere nei propri servizi, senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, i dati relativi a piani sul traffico, normativa stradale e restrizioni resi accessibili tramite il punto di accesso. È previsto l'obbligo di cooperazione per segnalare tempestivamente le inesattezze.
Dati sullo stato della rete e dati generati a bordo del veicolo
L'articolo 6 disciplina la fornitura dei dati sullo stato della rete da parte di autorità stradali, operatori stradali, titolari dei dati generati a bordo del veicolo e fornitori di servizi, in formato DATEX II, con aggiornamenti secondo l'articolo 10. I dati e i metadati sono accessibili per scambio e riutilizzo alle condizioni indicate; per i dati dei titolari privati e dei fornitori privati non vi è obbligo di accesso o condivisione verso utenti privati, salvo condizioni contrattuali dei titolari. I fornitori di servizi devono includere, senza costi aggiuntivi per gli utenti finali, le misure di gestione del traffico provvisorie; autorità e operatori possono chiedere anche l'accesso ad altre tipologie di dati sullo stato della rete con condizioni FRAND.
Dati sull'utilizzo della rete in tempo reale
L'articolo 7 prevede obblighi analoghi per i dati sull'utilizzo della rete in tempo reale, da fornire da parte di autorità stradali, operatori stradali, fornitori di servizi, titolari dei dati generati a bordo del veicolo e portatori di interessi nei settori della ricarica e del rifornimento. Per l'accesso e il riutilizzo valgono le condizioni di non discriminazione, qualità minima, tempestività e passaggio tramite il punto di accesso. Anche qui sono previsti limiti per i dati privati e possibilità, per autorità e operatori, di richiedere dati con condizioni FRAND. I dati archiviati e quelli predittivi possono essere resi accessibili per finalità di gestione della sicurezza infrastrutturale e di valutazione della sicurezza stradale.
Aggiornamento dei dati
Gli articoli 8, 9, 10 e 11 fissano i contenuti minimi degli aggiornamenti per dati sulle infrastrutture, sulla normativa e sulle restrizioni, sullo stato della rete e sull'utilizzo della rete in tempo reale. Gli aggiornamenti devono indicare tipologia di dato, ubicazione, tipo di modifica, descrizione, data, momento dell'evento o del cambiamento e qualità dell'aggiornamento, usando metodi di georeferenziazione dinamica standardizzati o ampiamente accettati. I titolari devono aggiornare tempestivamente i dati, correggere le inesattezze e, ove possibile, fornire gli aggiornamenti in anticipo agli utenti dei dati; i fornitori di servizi e i produttori di carte digitali devono trattare gli aggiornamenti in tempi idonei e modificare o revocare le informazioni al mutare dello status dei dati.
Valutazione di conformità
L'articolo 12 impone agli Stati membri di valutare la conformità dei titolari dei dati e degli utenti dei dati agli articoli da 3 a 11. Le autorità competenti possono richiedere una descrizione dei dati, delle carte digitali o dei servizi forniti e una dichiarazione di conformità basata su elementi concreti, effettuando controlli casuali sulla correttezza delle dichiarazioni.
Relazioni, transitorio, abrogazione ed entrata in vigore
L'articolo 13 impone agli Stati membri, entro il 1o gennaio 2023, di trasmettere alla Commissione l'elenco e la visualizzazione cartografica delle strade incluse nella rete di strade principali e, nell'ambito delle relazioni ex articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2010/40/UE, informazioni sui progressi, sull'ambito geografico dei dati accessibili, sulla qualità e sui risultati della conformità. L'articolo 14 prevede un regime transitorio fino al 31 dicembre 2027 per alcune tipologie di dati su strade non rientranti nella rete TEN-T globale, in altre autostrade o nelle strade principali. L'articolo 15 abroga il regolamento delegato (UE) 2015/962 dal 1o gennaio 2025. L'articolo 16 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione e l'applicazione generale dal 1o gennaio 2025, salvo l'articolo 13 applicabile dal 1o gennaio 2023.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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