Sentenza del 20/07/2015 n. 4271 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - IRAP - Soggetti passivi - Medico convenzionato con il s.s.n. - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata ritenuta legittima: anche il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto all'IRAP quando la sua attività è svolta con un'autonoma organizzazione. L'impiego non occasionale di lavoro dipendente e autonomo di terzi è stato considerato sufficiente a integrare tale requisito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'IRAP di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il presupposto dell'imposta è l'esistenza di un'autonoma organizzazione, ravvisabile quando il contribuente utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività senza organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Nel caso considerato, il medico si è avvalso sia di personale dipendente sia di lavoratori autonomi terzi. Sono invece irrilevanti, ai fini dell'esclusione dell'imposta, la prevalenza dell'attività personale del medico sugli altri fattori produttivi e la sua eventuale insostituibilità.
Norme richiamate
IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione
Il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L'IRAP è dovuta quando l'attività professionale non è svolta esclusivamente mediante il lavoro personale del contribuente, ma beneficia di una struttura organizzata o dell'impiego stabile di personale o collaboratori.
Cassazione n. 156/2001
Il principio richiamato valorizza l'esistenza di un'autonoma organizzazione come elemento distintivo per l'applicazione dell'IRAP, senza attribuire rilievo decisivo alla prevalenza dell'attività personale o all'insostituibilità del professionista.
Massime di principio
- Un professionista non è automaticamente escluso dall'IRAP per il solo fatto di esercitare personalmente l'attività o di essere insostituibile: occorre verificare concretamente l'esistenza di una struttura organizzata.
- L'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori autonomi può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione e rendere dovuta l'IRAP.
- La presenza di beni strumentali superiori al minimo normalmente necessario per l'esercizio individuale dell'attività costituisce un ulteriore indice di autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando quantità, stabilità e funzione del personale, dei collaboratori e dei beni strumentali utilizzati.
- Per escludere l'IRAP non è sufficiente dimostrare che il reddito dipende soprattutto dall'opera personale del professionista; occorre provare l'assenza di un'organizzazione autonoma rilevante.
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