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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24900 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, che aveva confermato il rigetto della richiesta di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2003 e 2004. Ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che i giudici avessero erroneamente ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione per il solo fatto che egli si avvalesse di soggetti terzi per alcune attività collegate alla professione, senza valutare concretamente l'entità e la natura delle prestazioni, il carattere occasionale o continuativo del lavoro e l'eventuale impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata l'interpretazione dell'autonoma organizzazione adottata dalla CTR e insufficiente la motivazione sulla sua concreta sussistenza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente i criteri indicati dalla Cassazione e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stato quindi disposto direttamente il rimborso, ma è stata riaperta la valutazione nel merito.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'IRAP non è dovuta dal professionista per il solo fatto di svolgere l'attività con una minima organizzazione. Occorre verificare se l'attività sia concretamente organizzata mediante beni strumentali o lavoro altrui tali da accrescerne la capacità produttiva.

  • Principi delle Sezioni Unite, sentenza n. 12111 del 2009

    La sussistenza dell'autonoma organizzazione deve essere accertata in concreto sulla base di elementi effettivi e non può essere presunta dalla mera esistenza di una struttura organizzativa minima.

  • Principi delle Sezioni Unite, sentenza n. 9451 del 2016

    Non ricorre necessariamente il presupposto dell'autonoma organizzazione quando il professionista si avvale di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre valutare concretamente l'autonoma organizzazione, non la semplice presenza di una minima struttura o l'affidamento a terzi di singole incombenze.
  • L'utilizzo di collaboratori o lavoratori esterni non comporta automaticamente l'assoggettamento a IRAP: devono essere esaminati natura, continuità, entità economica e funzione delle prestazioni.
  • L'impiego di un solo dipendente con mansioni meramente esecutive, o di collaborazioni marginali e occasionali, può non integrare autonoma organizzazione.
  • Devono essere considerati anche i beni strumentali: l'IRAP presuppone un apparato eccedente il minimo normalmente necessario per esercitare individualmente la professione.
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente sugli elementi organizzativi rilevanti; una motivazione generica fondata soltanto sull'esistenza di prestazioni affidate a terzi può determinare la cassazione della sentenza.

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