Regolamento (UE) 2018/390
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/390 della Commissione, del 12 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, all'estensione delle norme delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e alla pubblicazione dei prezzi limite come previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina attuativa sulle comunicazioni alla Commissione relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. La modifica è di natura tecnica e riguarda esclusivamente il formato delle comunicazioni, che devono essere trasmesse in file XML come allegato a un indirizzo di posta elettronica indicato dalla Commissione. L’intervento risponde a esigenze organizzative interne della Commissione e non incide sulla sostanza del regime di riconoscimento.
Modifica le modalità tecniche di comunicazione alla Commissione delle decisioni degli Stati membri sul riconoscimento o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, in quanto autorità tenute a comunicare alla Commissione le decisioni di concessione o revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori e di organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013. Interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 limitatamente alla forma e al canale di trasmissione delle comunicazioni. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 sulle comunicazioni di riconoscimento delle organizzazioni nel settore pesca e acquacoltura
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/390 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, che disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, l’estensione delle loro norme e la pubblicazione dei prezzi limite nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. La modifica è adottata sulla base dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e risponde all’esigenza di aggiornare la procedura di trasmissione delle decisioni nazionali alla Commissione.
Contesto normativo
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1379/2013 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione ogni decisione relativa alla concessione o alla revoca del riconoscimento di un’organizzazione di produttori o di un’organizzazione interprofessionale. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 aveva già specificato formato, termini e procedure di tale comunicazione. I considerando del regolamento del 2018 chiariscono che, a seguito del nuovo organigramma della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, adottato il 7 dicembre 2016 ed entrato in vigore il 1o gennaio 2017, è opportuno adeguare la procedura di trasmissione per tener conto di tale assetto organizzativo e di eventuali sviluppi futuri.
Contenuto della modifica
La modifica riguarda esclusivamente l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013. Da ora in avanti:
- le comunicazioni devono essere trasmesse in formato file XML;
- deve essere predisposto un file XML per ciascuna comunicazione;
- il file XML va inviato come allegato all’indirizzo di posta elettronica fornito dalla Commissione;
- nell’oggetto del messaggio deve comparire la dicitura "comunicazione sulle organizzazioni di produttori/organizzazioni interprofessionali".
Si tratta quindi di una norma prevalentemente tecnica, che standardizza il canale e il formato di invio delle informazioni tra Stati membri e Commissione.
Ambito soggettivo e materiale
Il regolamento interessa gli Stati membri, in quanto soggetti obbligati alla comunicazione delle decisioni nazionali di riconoscimento o revoca. Sul piano materiale, la disciplina si colloca nel settore della pesca e dell’acquacoltura e riguarda le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento del formato di comunicazione
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 prevedendo che le comunicazioni siano trasmesse in formato XML, con un file XML per ciascuna comunicazione. Il file deve essere inviato come allegato all’indirizzo di posta elettronica fornito dalla Commissione e l’oggetto dell’e-mail deve riportare la dicitura: "comunicazione sulle organizzazioni di produttori/organizzazioni interprofessionali".
Finalità della modifica
I considerando precisano che la modifica serve ad adeguare la procedura di comunicazione delle decisioni di riconoscimento o revoca al nuovo organigramma della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, in vigore dal 1o gennaio 2017, e a eventuali ulteriori cambiamenti organizzativi.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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