Regolamento (UE) 2018/388
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che contiene l’elenco delle persone fisiche ed entità soggette a misure restrittive per il coinvolgimento in azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’intervento è conseguenza di un riesame del Consiglio e consiste nella sostituzione di varie voci dell’elenco con nuove informazioni identificative e motivazioni aggiornate. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 aggiornando le voci di talune persone ed entità soggette a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’elenco di persone fisiche ed entità contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, aggiornando informazioni identificative, motivazioni e date di inserimento. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma opera nell’ambito delle misure restrittive già previste dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/388 del Consiglio
Il regolamento attua il regolamento (UE) n. 269/2014 nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il considerando richiama un riesame del Consiglio che ha evidenziato la necessità di aggiornare le informazioni relative a talune persone ed entità inserite nell’allegato I del regolamento base.
Finalità dell’intervento
L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’elenco esistente dei soggetti sottoposti a restrizioni. La revisione riguarda sia dati identificativi sia motivazioni e date di inserimento, in modo da mantenere l’adeguatezza e l’attualità delle designazioni.
Ambito e tecnica normativa
L’unica disposizione sostanziale dell’atto, all’articolo 1, rinvia all’allegato, nel quale sono sostituite le voci di varie persone fisiche e di varie entità. Le modifiche riguardano soggetti collegati alle autorità separatiste in Crimea e nell’Ucraina orientale, a strutture militari o di sicurezza russe, ad attività di sostegno politico-istituzionale all’annessione della Crimea e a operazioni o iniziative che hanno contribuito alla destabilizzazione dell’Ucraina.
Persone fisiche interessate
Tra le persone le cui voci sono aggiornate figurano, in particolare, esponenti politici, militari, amministrativi e dirigenti coinvolti nel sostegno alle iniziative separatiste o nell’attuazione dell’annessione della Crimea e di Sebastopoli. Le motivazioni ricorrenti fanno riferimento a:
- partecipazione o sostegno al referendum del 16 marzo 2014 in Crimea;
- sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina;
- ruoli in organi o governi autoproclamati nelle aree di Donetsk e Lugansk;
- voto favorevole o attività legislative a sostegno dell’annessione della Crimea;
- supporto a strutture di sicurezza, propaganda, reclutamento o organizzazione di elezioni illegali;
- attività che continuano a sostenere politiche separatiste o compromettere l’integrità territoriale ucraina.
Entità interessate
L’allegato aggiorna anche le voci di entità legate a progetti separatisti o a vantaggi tratti da trasferimenti di proprietà ritenuti illegali. Tra queste figurano le cosiddette Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk, il cosiddetto Stato federale di Novorossiya, organismi associativi o politici connessi a elezioni illegali, una compagnia industriale di difesa russa, una compagnia aerea collegata ai voli verso la Crimea, un gruppo cosacco separatista e un’impresa portuale della Crimea. Le motivazioni insistono sulla violazione del diritto costituzionale ucraino, sulla conseguente violazione del diritto internazionale e sul contributo alla destabilizzazione o minaccia alla sicurezza dell’Ucraina.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato sostituisce varie voci relative a persone ed entità già inserite nell’elenco sanzionatorio, aggiornandone dati personali o societari, motivazioni dell’inserimento e date di designazione.
Voci aggiornate di persone fisiche
Sono sostituite numerose voci relative a persone fisiche, tra cui Rustam Ilmirovich Temirgaliev, Pyotr Anatoliyovych Zima, Viktor Alekseevich Ozerov, Aleksandr Borisovich Totoonov, Valery Vladimirovich Kulikov, Valery Kirillovich Medvedev, Elena Borisovna Mizulina, Vladimir Nikolaevich Pligin, Oleg Grigorievich Kozyura, Aleksandr Sergeevich Malykhin, Marat Faatovich Bashirov, Igor Plotnitsky, Boris Vyacheslavovich Gryzlov, Fyodor Dmitrievich Berezin, Boris Alekseevich Litvinov, Vladimir Petrovich Kononov, Aleksandr Akimovich Karaman, Vladimir Abdualiyevich Vasilyev, Vladimir Stepanovich Nikitin, Oleg Vladimirovich Lebedev, Alexander Mikhailovich Babakov, Yuriy Viktorovich Sivokonenko, Ravil Zakarievich Khalikov, Dmitry Aleksandrovich Semyonov, Sergey Yurevich Ignatov, Olga Igoreva Besedina, Zaur Raufovich Ismailov, Anatoly Ivanovich Antonov, Konstantin Mikhailovich Bakharev, Dmitry Anatolievich Belik e Sergey Anatolevich Topor-Gilka. Per ciascuno sono riportati elementi identificativi, motivi di iscrizione e data di inserimento nell’elenco.
Voci aggiornate di entità
Sono sostituite anche alcune voci relative a entità, tra cui la cosiddetta Repubblica popolare di Lugansk, la cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk, il cosiddetto Stato federale di Novorossiya, la Joint-stock company Sparkling wine plant “Novy Svet”, la Joint-stock company Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation, Dobrolet, l’Unione economica di Lugansk, la Guardia nazionale cosacca e l’Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea “porti marittimi di Crimea” con le relative filiali. Le motivazioni richiamano in particolare referendum illegali, annessioni, trasferimenti di proprietà in violazione del diritto ucraino, sostegno logistico o militare a strutture separatiste e contributi alla destabilizzazione dell’Ucraina.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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