Regolamento (UE) 2018/387
Regolamento (UE) 2018/387 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti della Repubblica centrafricana, modificando il regolamento (UE) n. 224/2014. Le modifiche recepiscono l’evoluzione delle misure ONU, in particolare la risoluzione 2399 (2018), sia per le deroghe all’embargo sulle armi sia per i criteri di inserimento nelle liste soggette a congelamento dei beni. Il testo rafforza inoltre il perimetro dei soggetti designabili includendo atti di violenza etnica o religiosa, attacchi contro civili, missioni ONU, forze internazionali e operatori umanitari.
Modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 aggiornando le deroghe all’embargo sulle armi e i criteri di designazione per il congelamento di fondi e risorse economiche relativi alla Repubblica centrafricana.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici e, più in generale, a tutti i soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive UE in relazione alla Repubblica centrafricana. Incide sull’embargo sulle armi e sul regime di congelamento di fondi e risorse economiche previsto dal regolamento (UE) n. 224/2014, come modificato per dare attuazione alla decisione (PESC) 2018/391 e alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2399 (2018). L’applicazione è uniforme in tutti gli Stati membri ed è immediata dalla pubblicazione; non introduce esclusioni territoriali ulteriori rispetto a quelle già previste dal regime sanzionatorio.
Modifica del regime di misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
Il regolamento (UE) 2018/387 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 224/2014, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica centrafricana. Il provvedimento dà seguito alla decisione (PESC) 2018/391 e alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2399 (2018), con l’obiettivo di allineare le misure UE all’evoluzione del quadro ONU e di garantirne l’applicazione uniforme negli Stati membri.
Ambito delle misure interessate
La modifica riguarda due pilastri del regime sanzionatorio: l’embargo sulle armi e il congelamento di fondi e risorse economiche. Il legislatore unionale interviene sia sulle deroghe all’embargo sia sui criteri che consentono l’inserimento di persone o entità nelle liste soggette a congelamento dei beni.
Deroga all’embargo sulle armi
L’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 224/2014 viene sostituito per precisare che talune forniture sono ammesse solo se destinate esclusivamente al sostegno o all’uso da parte di:
- MINUSCA, ossia la missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana;
- missioni dell’Unione;
- forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana;
- altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza.
La deroga opera nei limiti delle notifiche al comitato delle sanzioni secondo quanto previsto dalla lettera c) richiamata nel testo.
Criteri di designazione per il congelamento dei beni
L’articolo 5, paragrafo 3, è aggiornato in senso ampliativo. La modifica rafforza il perimetro dei soggetti designabili includendo chi sia coinvolto nella pianificazione, direzione o esecuzione, nella Repubblica centrafricana, di:
- atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani;
- attacchi alle popolazioni civili;
- attacchi di matrice etnica o religiosa;
- attacchi contro beni di carattere civile, inclusi centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali;
- sequestri e trasferimenti forzati.
Viene inoltre sostituita la lettera h), così da ricomprendere anche i soggetti coinvolti in attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite o le forze di sicurezza internazionali, incluse MINUSCA, le missioni dell’Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro gli operatori umanitari.
Nuovo criterio relativo all’istigazione alla violenza
È introdotta una nuova lettera j) all’articolo 5, paragrafo 3, che consente la designazione di chi commetta atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, quando tali atti minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana. La previsione copre anche chi perpetri o fornisca assistenza ad atti che mettano in pericolo tali valori.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento della deroga all’embargo sulle armi
L’articolo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito per precisare che alcune forniture sono ammesse solo se destinate al sostegno o all’uso da parte della MINUSCA, delle missioni dell’Unione, delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana e delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato al comitato delle sanzioni in conformità della lettera c).
Ampliamento dei criteri di designazione per il congelamento dei beni
L’articolo 5, paragrafo 3, è modificato per estendere i casi in cui una persona può essere designata: coinvolgimento nella pianificazione, direzione o esecuzione di gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, inclusi attacchi contro civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi contro beni civili come centri amministrativi, tribunali, scuole e ospedali, nonché sequestri e trasferimenti forzati.
Protezione delle missioni internazionali e degli operatori umanitari
Il criterio di designazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera h), è sostituito per ricomprendere chi pianifica, dirige, patrocina o esegue attacchi contro le missioni delle Nazioni Unite o le forze di sicurezza internazionali, incluse la MINUSCA, le missioni dell’Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro gli operatori umanitari.
Istigazione alla violenza come nuovo criterio di designazione
È introdotta la lettera j) all’articolo 5, paragrafo 3, che consente la designazione di chi commette atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza nella Repubblica centrafricana, nonché di chi perpetra o fornisce assistenza ad atti che minacciano tali interessi.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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