Regolamento (UE) 2018/395
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione, del 13 marzo 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro organico e proporzionato per l'impiego sicuro dei palloni nell'Unione europea, distinguendo tra requisiti operativi di base e requisiti aggiuntivi per le attività commerciali. Introduce una logica basata sul rischio, con dichiarazione preventiva per la maggior parte delle operazioni commerciali e specifiche esenzioni per alcune attività a complessità ridotta. Disciplina inoltre equipaggi, manuali, documentazione, equipaggiamenti, gestione del rischio, segnalazione degli eventi e disposizioni transitorie per il passaggio dal precedente regime.
Regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni e, per le operazioni commerciali, disciplina dichiarativa e requisiti aggiuntivi di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di volo con palloni che rientrano nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008, cioè alle operazioni soggette al regime EASA richiamato dal regolamento. Sono esclusi i palloni a gas frenati. Il regolamento riguarda operatori di palloni, piloti in comando, membri dell'equipaggio e, per la parte commerciale, gli operatori che effettuano operazioni commerciali con palloni, con una disciplina specifica per i casi esentati dalla dichiarazione preventiva. Si applica dal 8 aprile 2019; taluni certificati, autorizzazioni e approvazioni rilasciati prima di tale data sono rimasti validi fino all'8 ottobre 2019.
Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione sulle operazioni di volo con palloni
Il regolamento adotta un regime specifico e armonizzato per l'impiego dei palloni nell'aviazione civile dell'Unione, in attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008. La scelta regolatoria, esplicitata nei considerando, è quella di predisporre regole autonome, semplificate e proporzionate al rischio, distinguendo tra requisiti di base applicabili a tutte le operazioni e obblighi ulteriori per le attività commerciali.
Ambito di applicazione e rapporto con altri atti
L'articolo 1 delimita il campo di applicazione alle operazioni di volo con palloni che soddisfano le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008. Il regolamento non si applica ai palloni a gas frenati. Nei considerando si precisa che la sorveglianza da parte delle autorità competenti continua a essere disciplinata dalle norme generali del regolamento (UE) n. 965/2012, mentre il presente atto si concentra sulle regole operative specifiche per i palloni.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 introduce le definizioni necessarie alla disciplina, tra cui:
- pallone, pallone a gas, pallone a gas frenato, pallone libero, pallone ad aria calda, pallone misto e dirigibile ad aria calda;
- volo di competizione, volo dimostrativo e volo introduttivo;
- sede principale di attività e contratto di dry lease. L'allegato I amplia il quadro definitorio per l'allegato II, includendo concetti operativi e di safety come pilota in comando, membro dell'equipaggio, incidente, inconveniente, inconveniente grave, fasi critiche del volo, merci pericolose, notte, operazione specializzata con pallone, CPB e CAT.
Requisiti operativi di base: sottoparte BAS
La sottoparte BAS dell'allegato II contiene le regole comuni a tutti gli operatori di palloni, ad eccezione delle imprese di progettazione o produzione che impiegano il pallone nell'ambito dei propri privilegi. Essa regola anzitutto l'autorità competente, individuata nello Stato membro della sede principale di attività dell'operatore o, in mancanza, nel luogo di stabilimento o residenza dell'operatore.
L'operatore deve dimostrare, se richiesto, la conformità ai requisiti essenziali dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008 e al regolamento stesso, mediante AMC o AltMoC. I voli introduttivi sono limitati al VFR diurno e devono essere sorvegliati da una persona nominata dal centro che li effettua.
Ruolo del pilota in comando
La disciplina attribuisce al pilota in comando una posizione centrale di responsabilità. Egli risponde della sicurezza del pallone e di ciò che è trasportato a bordo, decide inizio, prosecuzione e termine del volo nell'interesse della sicurezza, verifica il rispetto delle procedure, delle checklist, delle limitazioni operative, della registrazione pre-volo e del briefing al personale di assistenza, nonché dell'uso di equipaggiamenti di emergenza, del divieto di fumo e della prevenzione della presenza a bordo di persone sotto l'effetto di sostanze psicoattive.
Tra i suoi obblighi vi sono anche:
- il controllo continuo del pallone durante il volo;
- la facoltà di deviare da regole e procedure in emergenza, nei limiti necessari alla sicurezza;
- il divieto di continuare il volo quando la propria capacità sia significativamente ridotta da malattia, affaticamento, ipossia o altri fattori;
- la registrazione nel giornale di bordo dei dati di utilizzo e dei difetti noti o sospetti;
- la segnalazione immediata di incidenti, inconvenienti gravi, interferenze illecite e condizioni meteorologiche o di volo pericolose.
Il pilota in comando può inoltre rifiutare imbarco o trasporto di persone o bagagli pericolosi e impartire ordini per la sicurezza del volo.
Obblighi dell'equipaggio e conformità normativa
I membri dell'equipaggio devono svolgere correttamente i propri compiti e non possono prestare servizio se incapaci per lesioni, malattia, affaticamento o sostanze psicoattive. Devono informare il pilota in comando di qualsiasi difetto che possa compromettere aeronavigabilità o sicurezza e di qualsiasi inconveniente. Se operano per più operatori, devono conservare la documentazione su tempi di volo e riposo e fornire i dati necessari per la pianificazione conforme alle limitazioni temporali applicabili.
Pilota in comando e membri dell'equipaggio devono rispettare leggi, regolamenti e procedure degli Stati interessati dal volo; il pilota in comando deve conoscerli per le zone da attraversare, i siti operativi e gli apparati di navigazione pertinenti.
Documenti, merci pericolose e registri
La norma BOP.BAS.050 elenca la documentazione da tenere a bordo, tra cui limitazioni operative, piano di volo ATS ove richiesto, carte aeronautiche, certificato di immatricolazione, certificato di aeronavigabilità, manuale di volo o documenti equivalenti, licenza radio se applicabile, assicurazione, giornale di bordo e altra documentazione pertinente. L'autorità competente può chiedere la produzione degli originali entro almeno 24 ore.
Per le merci pericolose vale il rinvio all'allegato 18 della Convenzione di Chicago e alle istruzioni tecniche ICAO. Sono previste cautele per evitare il trasporto involontario di merci pericolose e una disciplina specifica per quantità ragionevoli di articoli o sostanze utilizzati per la sicurezza del volo. Il rilascio di merci pericolose è vietato sopra aree congestionate, salvo l'eccezione per i dispositivi fumogeni usati nei lanci con paracadute dimostrativi.
Ogni volo o serie di voli deve essere registrato nel giornale di bordo del pallone o in un documento equivalente.
Procedure operative
La sezione 2 della sottoparte BAS disciplina la scelta dei siti operativi, le procedure antirumore, la pianificazione di combustibile e zavorra, l'informazione ai passeggeri, il trasporto di categorie speciali di passeggeri, la presentazione del piano di volo ATS e la preparazione del volo.
In particolare, il pilota in comando:
- deve utilizzare solo siti operativi adeguati al tipo di pallone e di operazione;
- deve valutare le condizioni meteorologiche più recenti prima di decollo, avvicinamento e atterraggio;
- deve predisporre un'adeguata rotta alternativa;
- deve garantire che i passeggeri siano informati sulle procedure normali, speciali e di emergenza;
- non può simulare situazioni di emergenza con passeggeri a bordo, salvo le condizioni specifiche previste per voli di addestramento non commerciali con previo consenso informato.
Sono previste regole specifiche sul rifornimento, vietato con persone a bordo, salvo il caso dei dirigibili ad aria calda con pilota in comando a bordo; sull'uso di sistemi di ritenuta; sull'ossigeno supplementare; e sulle limitazioni notturne. Per i palloni ad aria calda, l'atterraggio notturno è vietato salvo emergenza; per palloni a gas e misti è ammesso solo anche per atterraggio precauzionale; i dirigibili ad aria calda devono rispettare le proprie limitazioni VFR notturne.
Per le operazioni specializzate, il pilota in comando deve svolgere una valutazione del rischio e utilizzare una checklist adeguata, da mantenere aggiornata. La normativa distingue inoltre tra operazioni specializzate in generale e operazioni specializzate commerciali, per le quali la sottoparte ADD introduce un sistema più strutturato di procedure operative standard.
Prestazioni, massa ed equipaggiamenti
La sottoparte BAS impone che il pallone non superi mai le limitazioni del manuale di volo o dei documenti equivalenti. La pesatura deve essere effettuata dal fabbricante o secondo l'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014; l'operatore deve garantire la determinazione della massa prima della prima messa in servizio e tener conto delle modifiche e riparazioni, con nuova pesatura quando gli effetti non sono noti con precisione.
Sono poi disciplinati gli strumenti e gli equipaggiamenti di bordo. Taluni strumenti devono essere approvati, mentre una serie di equipaggiamenti elencati non necessita di approvazione. Gli equipaggiamenti non richiesti non devono compromettere l'aeronavigabilità del pallone né essere utilizzabili per soddisfare i requisiti essenziali di aeronavigabilità. È inoltre previsto che gli strumenti siano accessibili e che gli equipaggiamenti di emergenza siano facilmente raggiungibili.
Per i voli notturni sono richieste luce anticollisione, illuminazione adeguata degli strumenti essenziali e torcia portatile individuale. Per i voli VFR diurni sono richiesti strumenti per la direzione di deriva e per l'indicazione del tempo, della velocità verticale ove previsto e dell'altitudine di pressione ove richiesto. Sono inoltre imposti, secondo il tipo di pallone, sistemi di ritenuta, ossigeno, kit di pronto soccorso, estintori, equipaggiamento di sopravvivenza, guanti protettivi, fonte alternativa di accensione, coperta antincendio, fune o coltello, apparati radio e transponder SSR.
Requisiti aggiuntivi per le operazioni commerciali: sottoparte ADD
La sottoparte ADD si applica agli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni, ad eccezione di quelli esentati dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Tali operatori devono soddisfare requisiti organizzativi, dichiarativi, di aeronavigabilità, di equipaggio, di manualistica e di procedure più articolati rispetto alla sottoparte BAS.
Organizzazione, responsabilità e sistema di gestione
L'operatore è responsabile dell'impiego del pallone secondo i requisiti essenziali, la sottoparte ADD e la propria dichiarazione. Deve predisporre procedure e istruzioni di sicurezza per ogni tipo di pallone e operazione, assicurando che durante le fasi critiche non siano svolte attività non essenziali. Deve inoltre sottoporre a sorveglianza il personale da parte di soggetti esperti e competenti.
Il sistema di gestione deve includere:
- linee di autorità e responsabilità definite;
- politica di sicurezza;
- identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi;
- mantenimento della competenza del personale;
- documentazione dei processi chiave;
- funzione di monitoraggio della conformità;
- processi per la compliance con il regolamento (UE) n. 376/2014 sugli eventi di safety.
L'operatore deve disporre di strutture sufficienti e garantire, quando appalta attività rientranti nel regolamento, che l'appaltatore rispetti i requisiti applicabili e sia accessibile all'autorità competente.
Dichiarazione, aggiornamenti e cessazione dell'attività
Per le operazioni commerciali soggette al regime dichiarativo, l'operatore deve presentare una dichiarazione alla competente autorità, confermando la conformità ai requisiti essenziali e al regolamento e l'impegno a continuarvi conformarsi. La dichiarazione deve contenere, tra l'altro:
- dati identificativi dell'operatore;
- sede principale di attività;
- dirigente responsabile;
- data di inizio dell'attività commerciale o del passaggio a un'operazione commerciale esistente;
- informazioni sui palloni impiegati, immatricolazione, base principale, tipo di operazione e organizzazione di aeronavigabilità continua.
Se del caso, va allegato l'elenco degli AltMoC. L'operatore deve usare il modulo previsto in appendice e informare senza indugio l'autorità competente di ogni cambiamento rilevante o della cessazione delle operazioni commerciali.
Aeronavigabilità e leasing di aeromobili di paesi terzi
I palloni impiegati devono essere muniti di certificato di aeronavigabilità ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012. Per i palloni immatricolati in paesi terzi sono ammessi contratti di wet lease o dry lease, che devono essere notificati all'autorità competente. In caso di wet lease, il livello di sicurezza deve essere almeno equivalente a quello derivante dall'applicazione dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 e del presente regolamento; in caso di dry lease, devono essere rispettati i requisiti essenziali relativi all'aeronavigabilità continua e gli altri requisiti applicabili.
Manuale delle operazioni, registrazione e documentazione
L'operatore deve istituire un manuale delle operazioni coerente con la dichiarazione, accessibile al personale e costantemente aggiornato. Deve inoltre mantenere un sistema di registrazione tracciabile. Per ogni volo commerciale devono essere a bordo, tra l'altro, la dichiarazione, le informazioni SAR e il piano di volo operativo; gli originali di alcuni documenti devono essere conservati in luogo sicuro a terra.
Equipaggio di condotta, formazione e controlli
La composizione dell'equipaggio deve rispettare almeno quanto previsto dal manuale di volo o dalle limitazioni operative e, se necessario, includere membri aggiuntivi. I membri dell'equipaggio di condotta devono essere titolari di licenze e abilitazioni conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011. Sono previste regole per l'impiego di personale free-lance o part-time, con obbligo di verificare anche le limitazioni temporali di volo, servizio e riposo.
Il pilota in comando deve essere nominato tra membri qualificati, con esperienza minima e adeguata conoscenza dell'area di volo. L'addestramento e i controlli devono essere erogati secondo programmi dell'operatore e da persone opportunamente qualificate. Ogni membro dell'equipaggio di condotta deve svolgere addestramento periodico biennale e controlli di professionalità con validità di 24 mesi di calendario.
Operazioni commerciali, passeggeri, lingua e sicurezza
Il regolamento impone che il pilota in comando e l'operatore rispettino le limitazioni temporali di volo e servizio e i tempi di riposo applicabili. L'operatore deve adottare tutte le precauzioni ragionevoli per garantire l'obbedienza agli ordini del pilota, evitare la presenza a bordo di persone sotto l'effetto di sostanze psicoattive e prevenire qualsiasi condotta intenzionale, avventata o negligente che possa mettere in pericolo il pallone, le persone a bordo o a terra.
È prevista l'obbligatorietà di una lingua comune tra i membri dell'equipaggio. Per i voli con più di 19 passeggeri, deve essere presente almeno un membro aggiuntivo dell'equipaggio con adeguata formazione ed esperienza, a supporto dei passeggeri in emergenza. Sono inoltre disciplinati l'idoneità post-immersione in acque profonde o donazione di sangue, il trasporto di categorie speciali di passeggeri e le procedure per le merci pericolose.
Calcolo della massa e pianificazione del volo
L'operatore deve stabilire un sistema per determinare con accuratezza, per ciascun volo, massa a vuoto, massa del carico pagante, massa del combustibile o della zavorra, massa al decollo e operazioni di carico, con documentazione da preparare prima di ogni volo e da riportare nel piano di volo operativo. I calcoli basati su sistemi elettronici devono essere replicabili dal pilota in comando.
Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo
L'articolo 4 garantisce una transizione graduale: i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati prima dell'8 aprile 2019 continuano a valere fino all'8 ottobre 2019. Durante tale periodo, i riferimenti alla dichiarazione contenuti nel regolamento si leggono come riferimenti a tali certificati o approvazioni preesistenti. L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 8 aprile 2019.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusione dei palloni a gas frenati
L'articolo 1 stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con palloni rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008. Restano esclusi i palloni a gas frenati.
Definizioni essenziali
L'articolo 2 definisce, tra l'altro, pallone, pallone a gas, pallone a gas frenato, pallone libero, pallone ad aria calda, pallone misto, dirigibile ad aria calda, volo di competizione, volo dimostrativo, volo introduttivo, sede principale di attività e contratto di dry lease. L'allegato I fornisce ulteriori definizioni operative rilevanti per l'allegato II, tra cui pilota in comando, membro dell'equipaggio, incidente, inconveniente grave, operazione specializzata con pallone, CPB e CAT.
Requisiti operativi di base per tutti gli operatori di palloni
La sottoparte BAS dell'allegato II si applica a tutti gli operatori di palloni, salvo le imprese di progettazione o produzione che impiegano il pallone nei limiti dei propri privilegi. Essa disciplina l'autorità competente, la dimostrazione di conformità ai requisiti essenziali e al regolamento, i voli introduttivi, la risposta immediata ai problemi di sicurezza, la nomina e le responsabilità del pilota in comando, i doveri dei membri dell'equipaggio, il rispetto delle leggi degli Stati sorvolati, la documentazione da tenere a bordo, le merci pericolose, il giornale di bordo, le procedure operative, le condizioni meteorologiche, l'uso di sistemi di ritenuta e ossigeno, le limitazioni notturne, la valutazione del rischio per le operazioni specializzate e le regole su prestazioni, pesatura, strumenti, luci, equipaggiamenti, radio e transponder.
Disciplina dei voli commerciali con palloni e dichiarazione preventiva
Per le operazioni commerciali con palloni, l'articolo 3 sostituisce il requisito di certificazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 con l'obbligo di presentare una dichiarazione all'autorità competente, attestando capacità e mezzi per rispettare gli obblighi applicabili. Alla dichiarazione si applicano i requisiti aggiuntivi della sottoparte ADD, salvo le eccezioni previste per talune operazioni a bassa complessità: compartecipazione finanziaria fino a quattro persone, voli di competizione o dimostrativi entro limiti di recupero costi e premi, voli introduttivi e voli per lanci con paracadute svolti da determinati centri di addestramento o organizzazioni promozionali, nonché voli di addestramento di centri riconosciuti.
Esenzioni dal regime dichiarativo per specifiche operazioni commerciali
Le operazioni indicate all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b), c) e d), non sono soggette alla dichiarazione preventiva né ai requisiti supplementari della sottoparte ADD. In tali casi continuano ad applicarsi solo i requisiti di base della sottoparte BAS.
Disposizioni transitorie
I certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima dell'8 aprile 2019 restano validi fino all'8 ottobre 2019 se rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 965/2012 o alla legislazione nazionale richiamata. Fino a tale data, i riferimenti alla dichiarazione nel regolamento si intendono fatti a tali certificati, autorizzazioni e approvazioni.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dall'8 aprile 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Sistema di gestione, accesso e segnalazione eventi per gli operatori commerciali
La sottoparte ADD impone un sistema di gestione proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell'operatore, con responsabile designato, politiche di sicurezza, gestione del rischio, monitoraggio della conformità, formazione del personale e processi di compliance ai regolamenti UE in materia di segnalazione eventi. L'operatore deve consentire l'accesso dell'autorità competente a strutture, documenti e dati e gestire i rilievi con analisi delle cause, piano correttivo e attuazione entro i termini fissati.
Requisiti di aeronavigabilità e leasing di palloni immatricolati in paesi terzi
I palloni impiegati in operazioni commerciali devono avere un certificato di aeronavigabilità rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012. Per i palloni immatricolati in paesi terzi sono ammessi contratti di wet lease o dry lease, con obblighi di informazione all'autorità competente e requisiti di equivalenza o conformità in materia di aeronavigabilità continua e operazioni di volo.
Manuale delle operazioni, registri e documentazione a bordo
L'operatore deve istituire e mantenere aggiornato un manuale delle operazioni coerente con la dichiarazione, accessibile al personale interessato. Devono essere previsti sistemi di registrazione affidabili. Per i voli devono essere disponibili specifici documenti, manuali e informazioni; in caso di operazioni commerciali si aggiungono dichiarazione, informazioni SAR, piano di volo operativo, elenco passeggeri, documentazione di massa e altri documenti pertinenti, con conservazione sicura degli originali fuori bordo.
Equipaggio, addestramento e limiti operativi specifici per le operazioni commerciali
La sottoparte ADD disciplina composizione dell'equipaggio, nomina del pilota in comando, addestramento iniziale e periodico biennale, controlli di professionalità con validità di 24 mesi, uso di membri aggiuntivi dell'equipaggio per voli con più di 19 passeggeri, idoneità fisica, lingua comune, precauzioni sulle sostanze psicoattive, prevenzione di comportamenti pericolosi e responsabilità del pilota in comando in materia di ordini e sicurezza. Sono inoltre previste procedure per categorie speciali di passeggeri, calcoli di combustibile/zavorra, operazioni specializzate commerciali tramite POS e sistema per determinare la massa da documentare prima di ogni volo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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