Regolamento (UE) 2018/396
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/396 della Commissione, del 13 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica la nota complementare 10 del capitolo 22 della nomenclatura combinata, portando da 1,5 bar a 3 bar la soglia di sovrappressione per qualificare come spumanti le bevande fermentate altrimenti presentate. L’intervento mira ad allineare la classificazione doganale con la disciplina richiamata dalla direttiva 92/83/CEE e a eliminare una divergenza ritenuta non giustificata. La modifica assicura uniformità e certezza del diritto nella classificazione tariffaria nell’intera Unione.
Modifica la nomenclatura combinata doganale per riallineare la soglia di sovrappressione delle bevande fermentate gassate nel capitolo 22 dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione tariffaria e statistica delle merci nell’Unione europea, in particolare alle bevande fermentate del capitolo 22 della nomenclatura combinata (NC) contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Incide sulle sottovoci e sulla nota complementare 10 del capitolo 22 per la qualificazione delle bevande fermentate presentate in modo diverso e aventi una determinata sovrappressione misurata a 20 °C. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni specifiche, ma sostituisce una soglia precedente per garantire coerenza interpretativa.
Modifica della nota complementare 10 del capitolo 22 della nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/396 della Commissione interviene sulla nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con riferimento al capitolo 22 relativo alle bevande. La ratio dichiarata è garantire certezza del diritto e coerenza interpretativa nella classificazione delle bevande fermentate gassate, anche in relazione ai riferimenti contenuti nella direttiva 92/83/CEE.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama la disciplina già vigente nella nomenclatura combinata, secondo cui la nota complementare 10 del capitolo 22 considera spumanti alcune bevande fermentate aventi una certa sovrappressione. Viene però evidenziato che, sul piano scientifico e sistematico, non è giustificabile mantenere soglie differenti per le bevande fermentate gassate a seconda che siano classificate nei codici NC 2204, 2205 o 2206. Per questo motivo si ritiene necessario uniformare il criterio della sovrappressione.
Modifica della nomenclatura combinata
L’articolo 1 sostituisce il secondo trattino della nota complementare 10 del capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata. La nuova formulazione stabilisce che sono considerate rilevanti le bevande fermentate altrimenti presentate aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
In pratica, la soglia precedentemente fissata a 1,5 bar viene innalzata a 3 bar, in linea con il riferimento richiamato dalla direttiva 92/83/CEE per le bevande fermentate gassate.
Effetti pratici per la classificazione doganale
La modifica incide sulla classificazione tariffaria e statistica delle bevande del capitolo 22, con conseguenze sulla corretta attribuzione delle sottovoci della NC e, quindi, sulle relative implicazioni doganali e fiscali. Il regolamento mira a evitare trattamenti disomogenei tra prodotti sostanzialmente analoghi e a garantire un’applicazione uniforme in tutta l’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riallineamento della soglia di sovrappressione per le bevande fermentate
Il secondo trattino della nota complementare 10 del capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata è sostituito: le bevande fermentate altrimenti presentate sono considerate rientranti nella definizione pertinente se hanno una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C. La precedente soglia di 1,5 bar viene quindi eliminata.
Finalità di coerenza con la disciplina UE sulle bevande alcoliche
La modifica è motivata dall’esigenza di coerenza con la direttiva 92/83/CEE e con l’interpretazione uniforme della nozione di bevande gassate/spumanti nei codici NC del capitolo 22, evitando differenze di trattamento tra le voci 2204, 2205 e 2206.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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