Regolamento (UE) 2018/394
Regolamento (UE) 2018/394 della Commissione, del 13 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda la soppressione dei requisiti per le operazioni di volo effettuate con palloni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro operativo dell’aviazione civile europea per separare le operazioni con palloni dal regime generale del regolamento (UE) n. 965/2012, in coerenza con l’adozione di regole specifiche sui palloni nel regolamento (UE) 2018/395. Vengono quindi aggiornate definizioni, ambiti di applicazione, obblighi di sorveglianza e numerose disposizioni tecniche degli allegati relativi a operazioni commerciali, non commerciali e specializzate. Sono inoltre previste norme transitorie e di allineamento della data di applicazione all’8 aprile 2019.
Modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per escludere i palloni dal regime generale delle operazioni di volo e allineare le norme operative e di sorveglianza alle nuove regole specifiche sui palloni.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito delle operazioni di volo disciplinate dal regolamento (UE) n. 965/2012, in particolare alle operazioni commerciali di trasporto aereo, alle operazioni commerciali specializzate, alle operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi e alle relative attività di sorveglianza, limiti dei tempi di volo, dichiarazioni e requisiti operativi. Dal 8 aprile 2019 le modifiche si applicano in tutta l’Unione; i palloni sono esclusi dal campo di applicazione generale del regolamento 965/2012, salvo i requisiti di sorveglianza di cui all’articolo 3 per i palloni diversi dai palloni a gas frenati. Restano esclusi anche i dirigibili. Le norme transitorie previste per alcune operazioni con alianti consentono agli Stati membri, entro certe date, di mantenere per un periodo limitato decisioni nazionali di non applicazione totale o parziale.
Modifica del regolamento (UE) n. 965/2012 per le operazioni con palloni
Il regolamento della Commissione interviene sul quadro delle operazioni di volo dell’aviazione civile europea per coordinare il regolamento (UE) n. 965/2012 con il nuovo regolamento (UE) 2018/395, dedicato ai palloni. La finalità è quella di sottrarre le operazioni con palloni al regime generale delle operazioni di volo, mantenendo però le norme trasversali di sorveglianza da parte delle autorità competenti. Il testo realizza inoltre un ampio aggiornamento tecnico degli allegati, soprattutto per alianti, motoalianti e operazioni specializzate.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 riscritto delimita il campo di applicazione del regolamento (UE) n. 965/2012 alle operazioni commerciali di trasporto aereo effettuate con velivoli, elicotteri e alianti, alle certificazioni connesse, alle dichiarazioni degli operatori e alle operazioni di sorveglianza. In coerenza con le nuove regole sui palloni, il regolamento non si applica più alle operazioni di volo con palloni; tuttavia, per i palloni diversi dai palloni a gas frenati, restano applicabili i requisiti di sorveglianza di cui all’articolo 3. È confermata anche l’esclusione delle operazioni di volo con dirigibili.
Definizioni e coordinamento sistematico
L’articolo 2 introduce le definizioni di "pallone" e "pallone a gas frenato". La definizione di pallone è ampia e ricomprende diversi tipi di aeromobili più leggeri dell’aria, inclusi i dirigibili ad aria calda, mentre il pallone a gas frenato è qualificato dal sistema di ancoraggio fisso. Questo intervento serve a evitare sovrapposizioni interpretative tra il regolamento generale sulle operazioni di volo e il regime specifico introdotto per i palloni.
Sorveglianza, dichiarazioni e controlli dell’autorità competente
L’articolo 3 richiama espressamente i requisiti dell’allegato II per i sistemi di amministrazione e gestione delle autorità competenti degli Stati membri e dell’Agenzia. Negli allegati, le procedure di accettazione e controllo delle dichiarazioni vengono adattate per tener conto del fatto che gli operatori di palloni sono ormai disciplinati dal regolamento (UE) 2018/395, mentre permane la disciplina generale per gli altri operatori soggetti a dichiarazione. Vengono inoltre aggiornate alcune norme sugli accessi ispettivi e sui controlli documentali.
Operazioni commerciali, specializzate e non commerciali
L’articolo 5 viene riscritto per chiarire che l’uso di velivoli, elicotteri e alianti in CAT deve rispettare gli allegati III e IV, mentre le operazioni non commerciali di aeromobili a motore non complessi e di alianti seguono l’allegato VII. Le operazioni commerciali specializzate devono rispettare gli allegati III e VIII. Nel complesso, il regolamento differenzia con maggiore precisione il regime applicabile alle varie categorie di operazioni, eliminando i riferimenti ormai incompatibili con la sottrazione dei palloni dal campo di applicazione.
Deroghe e voli particolari
L’articolo 6, paragrafo 3, conferma che determinati voli tecnici o di trasferimento possono continuare a essere effettuati secondo la legislazione nazionale dello Stato membro competente. Si tratta in particolare dei voli per introdurre o modificare tipi di aeromobile condotti da organizzazioni di progettazione o produzione, nonché dei voli senza passeggeri o merci per lavori di ammodernamento, riparazione, manutenzione, ispezione, consegna, esportazione o finalità analoghe. Tali voli restano comunque soggetti alle norme sul permesso di volo richiamate dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dal regolamento (UE) n. 748/2012.
Limiti dei tempi di volo
Il nuovo articolo 8 stabilisce che le operazioni CAT sono soggette al capo FTL dell’allegato III. Per alcune operazioni con velivoli, come aerotaxi, servizio medico di emergenza e operazioni a pilotaggio singolo, continuano ad applicarsi regole nazionali e il regolamento (CEE) n. 3922/91. Per le operazioni CAT con elicotteri e alianti, i limiti dei tempi di volo sono rimessi alla normativa nazionale dello Stato membro in cui l’operatore ha la sede principale di attività. Per le operazioni non commerciali, comprese quelle specializzate, con aeromobili complessi, e per le operazioni commerciali specializzate, la disciplina dei tempi di volo è anch’essa rinviata al diritto nazionale dello Stato membro competente.
Regime transitorio per gli alianti
L’articolo 10 è modificato per regolare l’entrata a regime delle norme sugli alianti. I requisiti degli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con alianti dal 25 agosto 2013; quelli degli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con alianti dal 1o luglio 2014; e, per le operazioni CAT con alianti, dal 1o luglio 2014. Gli Stati membri che abbiano già deciso, conformemente al diritto dell’Unione, di escludere in tutto o in parte tali requisiti nel loro territorio devono rendere pubbliche le decisioni; in ogni caso, se tali decisioni sono ancora in vigore entro l’8 aprile 2020, cessano di applicarsi da quella data.
Modifiche agli allegati tecnici
L’allegato del regolamento apporta un ampio numero di modifiche agli allegati I, II, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012. Tra gli interventi più rilevanti: viene ridefinito il "carico pagante"; sono aggiornate le regole ARO sulla dichiarazione e sulla sorveglianza; cambiano le disposizioni relative ai contratti di noleggio; sono rafforzati gli obblighi di addestramento per il riconoscimento delle merci pericolose non dichiarate; vengono introdotte o precisate norme su manuale operativo, equipaggio di cabina, cintura di sicurezza, trasporto documentale, fumare a bordo, gestione del combustibile in volo, massa e bilanciamento, pesatura e limiti operativi.
Per gli alianti e i motoalianti vengono soppressi o adattati numerosi requisiti non più pertinenti. In particolare, sono eliminati diversi punti delle parti CAT, NCO e SPO relativi a procedure, equipaggiamenti e limitazioni ormai superati dalla nuova articolazione del regime operativo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dall’8 aprile 2019. Si tratta di un regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con conseguente necessità di adeguamento immediato da parte degli operatori e delle autorità competenti nei settori interessati.
Disposizioni principali
Esclusione dei palloni dal regime generale
L’articolo 1 modifica l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 965/2012 prevedendo che il regolamento non si applichi alle operazioni di volo con palloni. Per i palloni, salvo i palloni a gas frenati, continuano tuttavia ad applicarsi i requisiti in materia di sorveglianza di cui all’articolo 3. Il regolamento precisa inoltre che non si applica alle operazioni di volo con dirigibili.
Nuove definizioni
All’articolo 2 sono introdotte le definizioni di "pallone" e "pallone a gas frenato". Il pallone è definito come aeromobile con equipaggio, più leggero dell’aria, senza motore, sostenuto da gas più leggero dell’aria o aria calda; il concetto include palloni a gas, palloni ad aria calda, palloni misti e, sebbene a motore, i dirigibili ad aria calda. Il pallone a gas frenato è un pallone a gas con sistema di ancoraggio a punto fisso durante l’impiego.
Sorveglianza da parte delle autorità competenti
All’articolo 3 viene aggiunto che i sistemi di amministrazione e gestione delle autorità competenti degli Stati membri e dell’Agenzia devono soddisfare i requisiti dell’allegato II. Il considerando chiarisce che tali requisiti di sorveglianza si applicano anche ai palloni perché non sono specifici di una determinata attività di volo.
Operazioni commerciali, non commerciali e specializzate
L’articolo 5 è riscritto per limitare il regime CAT a velivoli, elicotteri e alianti, e per ricondurre le operazioni non commerciali con aeromobili a motore complessi e le operazioni commerciali specializzate ai relativi allegati. Sono inoltre aggiornati i riferimenti alle merci pericolose, alle operazioni non commerciali con aeromobili non complessi e alle operazioni commerciali specializzate.
Deroghe per specifici voli
L’articolo 6, paragrafo 3, consente che alcuni voli legati all’introduzione o modifica di tipi di aeromobile, nonché voli senza passeggeri o merci per trasferimenti, manutenzione, ispezione, consegna o esportazione, continuino a seguire la legislazione nazionale dello Stato membro competente. Il paragrafo 4 bis viene coordinato con il regime delle operazioni con aeromobili non complessi e alianti.
Limiti dei tempi di volo
L’articolo 8 è sostituito: le operazioni CAT sono soggette ai requisiti del capo FTL dell’allegato III. Sono previste deroghe per aerotaxi, servizi medici di emergenza e operazioni a pilotaggio singolo con velivoli, che seguono la legislazione nazionale e il regolamento (CEE) n. 3922/91; per elicotteri e alianti le operazioni CAT seguono la normativa nazionale dello Stato membro dell’operatore. Per le operazioni non commerciali, comprese quelle specializzate, con aeromobili complessi e per le operazioni commerciali specializzate, i limiti dei tempi di volo sono rimessi alla legislazione nazionale dello Stato membro competente.
Disposizioni transitorie per gli alianti
L’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 5, è modificato per le operazioni non commerciali, le operazioni specializzate e le operazioni CAT con alianti. I requisiti degli allegati II, VII e VIII si applicano dal 25 agosto 2013 o dal 1o luglio 2014 a seconda dei casi, ma gli Stati membri che abbiano adottato decisioni nazionali di non applicazione prima dell’8 aprile 2019 devono renderle pubbliche; tali decisioni cessano comunque di applicarsi dall’8 aprile 2020 se ancora in vigore.
Modifiche agli allegati tecnici
Gli allegati I, II, III, IV, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono ampiamente aggiornati. Tra le principali modifiche: nuova definizione di carico pagante; aggiornamenti alle procedure di accettazione delle dichiarazioni e ai controlli dell’autorità competente; adattamenti per contratti di noleggio; obblighi di addestramento sulle merci pericolose; precisazioni su manuale operativo, equipaggio di cabina, massa e bilanciamento, pesatura e documentazione di bordo; soppressione di varie regole ormai non più applicabili agli alianti o ai motoalianti.
Data di entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’8 aprile 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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