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Circolare

Circolare numero 07 del 13-02-1997 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il 1997, i minimali di retribuzione giornaliera validi ai fini contributivi per tutti i settori produttivi, fissando il limite minimo in L. 65.175 dal 1° gennaio 1997. Precisa anche il criterio di calcolo della retribuzione oraria minima per i rapporti part-time e ricorda che i minimali operano solo quando risultano superiori ai minimi previsti da fonti legali o contrattuali. Infine, riepiloga il contributo aggiuntivo dell’1% a carico del lavoratore ex L. 438/1992, indicando la soglia reddituale per il 1997 e le modalità di esposizione nel modello contributivo, nonché l’importo del contributo settimanale fisso per gli apprendisti limitatamente alla quota IVS.

Minimali di retribuzione giornaliera e contributo aggiuntivo 1% per l'anno 1997

Minimali di retribuzione giornaliera e contributo aggiuntivo 1% per il 1997

La circolare disciplina l'aggiornamento dei minimali contributivi per l'anno 1997 e richiama le regole applicabili al contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore, oltre a indicare il valore del contributo fisso per gli apprendisti. Il documento ha rilievo operativo per la predisposizione delle denunce contributive relative al periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1997.

Quadro normativo di riferimento

L'aggiornamento dei limiti minimi di retribuzione giornaliera è ricondotto all'art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Tale disposizione prevede l'aumento annuale dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

La circolare precisa che tali limiti devono essere variati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita, calcolato dall'ISTAT, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso. Richiama inoltre l'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che stabilisce un limite minimo non inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Minimale giornaliero per il 1997

Per effetto dell'accertamento definitivo della variazione dell'indice del costo della vita, pari al 3,9% a decorrere dal 1° gennaio 1997, e considerato che per il settore spettacolo, l'attività circense e lo spettacolo viaggiante i minimi così calcolati risultavano inferiori al parametro del 9,50% del trattamento minimo pensionistico, la circolare fissa il limite minimo di retribuzione giornaliera in L. 65.175.

Il trattamento minimo mensile di pensione per il 1997 è indicato in L. 686.050. La nuova soglia vale per tutti i settori produttivi richiamati nel testo e senza alcuna distinzione tra categorie di lavoratori, a partire dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1997.

Retribuzione oraria minima nei rapporti part-time

La variazione del minimale giornaliero comporta anche l'aggiornamento della retribuzione oraria minima da utilizzare per la denuncia e il versamento della contribuzione nei contratti a tempo parziale stipulati ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

La retribuzione oraria minima si determina moltiplicando il minimale giornaliero di L. 65.175 per sei e dividendo il risultato per il numero di ore lavorative settimanali previsto dagli accordi o contratti collettivi del settore interessato. In presenza di un orario di 40 ore settimanali, il risultato indicato è di L. 9.776 per ora, ottenuto con il calcolo L. 65.175 x 6 : 40.

Rapporto tra minimali contributivi e minimi previsti da altre fonti

La circolare ribadisce che i datori di lavoro devono adempiere agli obblighi contributivi sulla base dei minimali di retribuzione in oggetto solo quando questi siano superiori ai minimali fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali.

Le imprese sono pertanto invitate a osservare i minimali precisati nelle denunce contributive relative all'attività svolta dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1997.

Contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore

Il documento richiama il regime del contributo aggiuntivo previsto dall'art. 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con legge n. 438 del 14 novembre 1992. In base a tale disciplina, dal 1° gennaio 1993 è dovuto un contributo aggiuntivo di un punto percentuale a carico del lavoratore.

Per l'anno 1997, il contributo si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 63.054.000, equivalenti a L. 202.096 giornaliere. La circolare precisa che il contributo non è dovuto per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo, come già chiarito in precedenti istruzioni richiamate nel testo.

Le somme trattenute devono essere contraddistinte dal codice "022" ed evidenziate nell'unico modello 031/R mensile, in quanto è stato eliminato l'obbligo di presentare una denuncia separata.

Contributo settimanale fisso per gli apprendisti

Infine, la circolare comunica che per l'anno 1997 l'importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è determinato, limitatamente alla quota IVS, in L. 4.558, pari a L. 760 giornaliere.

Punti principali

Aggiornamento dei minimali di retribuzione giornaliera per il 1997

In applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la contribuzione previdenziale e assistenziale vengono aggiornati annualmente secondo la variazione delle pensioni. Per il 1997, la variazione dell'indice ISTAT del costo della vita è stata accertata definitivamente nel 3,9%. Tuttavia, per il settore spettacolo, attività circense e spettacolo viaggiante, i minimi risultanti con tale criterio erano inferiori al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pari per il 1997 a L. 686.050. Di conseguenza, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1997 il minimo giornaliero per l'assolvimento degli obblighi contributivi è fissato in L. 65.175, senza distinzione tra categorie di lavoratori.

Retribuzione oraria minima per il part-time

Poiché varia il minimale giornaliero, varia anche la retribuzione oraria minima da assumere ai fini della denuncia e del versamento dei contributi nei contratti part-time stipulati ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984. La retribuzione oraria minima si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di L. 65.175 per sei e dividendo il risultato per il numero di ore settimanali previste dai contratti collettivi del settore. Nell'ipotesi di 40 ore settimanali, la paga oraria minima risulta pari a L. 9.776.

Rapporto tra minimali contributivi e minimi contrattuali

La circolare ricorda che gli obblighi contributivi devono essere assolti sulla base dei minimali di retribuzione indicati solo quando questi siano superiori ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, oppure da accordi collettivi o contratti individuali. Le imprese sono quindi invitate ad applicare i minimali precisati per le denunce contributive relative all'attività svolta dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1997.

Contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore (L. 438/1992)

Richiamando le precedenti circolari applicative, la circolare ribadisce che dal 1° gennaio 1993 è dovuto un contributo aggiuntivo di un punto percentuale a carico del lavoratore, previsto dall'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992. Per il 1997 il contributo si applica alle retribuzioni annue eccedenti L. 63.054.000, pari a L. 202.096 giornaliere, e non è dovuto per i lavoratori appartenenti al 1° gruppo. Le trattenute devono essere identificate con il codice "022" ed esposte nell'unico modello 031/R mensile, essendo stato eliminato l'obbligo di una denuncia separata.

Importo del contributo fisso per gli apprendisti

Per l'anno 1997 l'importo del contributo settimanale a carico dei datori di lavoro, previsto in misura fissa per gli apprendisti, è determinato limitatamente alla quota IVS in L. 4.558, corrispondenti a L. 760 giornaliere.

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