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Circolare

Circolare numero 34 del 14-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare le incompatibilita' previste dal D.M. 18 aprile 1996 per i medici delle liste speciali, con indicazioni su incarichi di sostituzione, sospensione per motivi di studio, partecipazione a corsi regionali di formazione, medici pensionati, criteri di punteggio e programmazione dei turni di visita e reperibilita'. Vengono inoltre precisati i termini di decorrenza e i limiti temporali per la conservazione dell'incarico, nonche' gli obblighi di comunicazione dei medici e le modalita' di organizzazione del servizio.

Chiarimenti sulle incompatibilita' e sulla formazione delle liste speciali dei medici di controllo

Chiarimenti sulle incompatibilita' dei medici delle liste speciali

La circolare interviene per fornire chiarimenti operativi sull'applicazione del D.M. 18 aprile 1996 in materia di incompatibilita' degli incarichi dei medici inseriti nelle liste speciali di controllo. Vengono affrontati i principali casi pratici segnalati dalle Sedi, con indicazioni su sospensioni temporanee, esclusioni definitive, criteri di calcolo dei punteggi e organizzazione dei turni di visita.

Incarichi di sostituzione: limiti, sospensione ed esclusione

Per i sanitari che assumono incarichi di sostituzione di guardia medica, medicina dei servizi, medicina generale, pediatria o specialista presso strutture convenzionate con l'Istituto o con le USL, la circolare stabilisce che essi possono essere mantenuti nelle liste speciali per un massimo di 60 giorni nell'anno solare. Il limite vale indipendentemente dalla durata dell'incarico di sostituzione: anche se l'incarico e' superiore a 60 giorni, la permanenza nelle liste e' consentita solo entro tale soglia annuale.

Durante il periodo di sostituzione deve essere dichiarata la sospensione dall'incarico di medico delle liste per temporanea incompatibilita'. Decorso il limite dei 60 giorni, se la sostituzione continua, il medico deve essere escluso dalle liste. La circolare precisa inoltre che, per le sostituzioni che attraversano due anni solari, il superamento dei 60 giorni in ciascun anno non integra incompatibilita': cio' puo' tradursi, in concreto, in un massimo di 120 giorni continuativi, calcolati 60 nell'anno iniziale e 60 in quello successivo.

Decorrenza del termine di 60 giorni e comunicazioni alla Sede

Il computo dei 60 giorni segue una regola diversa a seconda del momento in cui la sostituzione si colloca rispetto all'accettazione dell'incarico nelle liste. Se la sostituzione e' gia' in corso al momento dell'accettazione, il termine decorre dalla data di accettazione, cioe' dalla restituzione della relativa lettera. Se invece l'attivita' di sostituzione inizia successivamente, il termine decorre dall'inizio effettivo della sostituzione.

Quando l'incarico di sostituzione non prevede giorni prestabiliti ma una generica disponibilita', il medico deve comunicare preventivamente alla SAP il giorno o il periodo in cui svolgera' l'attivita', cosi' da consentire alla Sede di organizzare il servizio e verificare poi le giornate tramite la USL. La circolare sottolinea che il superamento dei 60 giorni comporta incompatibilita' assoluta e quindi cancellazione dalla lista.

Sospensione per motivi di studio e casi analoghi

L'art. 5, comma 8, del decreto consente la conservazione dell'incarico per un massimo di 12 mesi in presenza di giustificati e documentati motivi di studio, oppure di gravi necessita'. Anche in questo caso i medici possono restare nelle liste, ma devono dichiarare l'incompatibilita' per il periodo interessato, che non puo' comunque eccedere i 12 mesi.

La decorrenza del termine di 12 mesi va determinata con gli stessi criteri indicati per le sostituzioni: la circolare richiama infatti le regole gia' illustrate per il calcolo iniziale del periodo di incompatibilita'. Anche per questi casi permane l'obbligo di comunicazione tempestiva ex art. 6, comma 3.

Corsi di formazione regionali e incompatibilita' immediata

Particolare rilievo viene attribuito ai corsi di formazione per la medicina generale organizzati dalle Regioni. La partecipazione a tali corsi, retribuita a carico dell'ente pubblico organizzatore, e' considerata incompatibile con la titolarita' del rapporto convenzionale con l'Istituto, rapporto che deve essere ricondotto alla disciplina del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 256.

Per tali corsi, e per altri aventi caratteristiche analoghe, l'accettazione e la permanenza nel corso costituiscono incompatibilita' immediata e definitiva, senza attendere il decorso dei 12 mesi previsti per la sospensione per studio. La fattispecie e' ricondotta alla lett. f) dell'art. 6, cioe' alle situazioni non compatibili per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro. Nella fase transitoria, ove la questione non sia gia' stata definita negativamente, l'interessato deve essere invitato a esprimere una scelta entro un breve termine.

Medici pensionati

La circolare afferma che i medici titolari di pensione, indipendentemente dall'ente che eroga il trattamento, possono svolgere l'attivita' di medico di controllo. Non e' prevista dal decreto alcuna incompatibilita' fondata sul solo status di pensionato.

Resta pero' necessario che non sussistano altre cause di incompatibilita', con particolare attenzione alla previsione dell'art. 6, lett. e), che impone ai medici delle liste di garantire la propria disponibilita' in tutte le fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti.

Criteri per il punteggio e data di riferimento

Nella fase di definizione delle liste provinciali, ai fini del completamento dei posti vacanti, la circolare precisa che il punteggio per la positiva collaborazione con l'Istituto, previsto dall'art. 4, lett. e), deve essere calcolato fino alla data di scadenza della domanda, fissata al 29 marzo 1997. Il punteggio e' pari a 0,2 punti per ogni mese, fino a un massimo di 12 mesi.

Il criterio vale sia per i medici "con precedenza" in eccedenza rispetto a una lista di altra provincia, sia per quelli che erano stati utilizzati prima dell'istituzione delle nuove liste ma non potevano vantare il diritto di precedenza per non aver svolto le 100 visite nell'anno precedente, o per non averlo concretamente esercitato. Se necessario, il punteggio gia' attribuito deve essere ricalcolato fino a tale data.

Anche il periodo massimo di 12 mesi utile ai fini dell'anzianita' di laurea deve essere conteggiato, se occorre, fino al 29 marzo 1997. Non viene invece aggiornato a quella data il punteggio per visita, pari a 0,02 punti, riservato ai soli medici aventi diritto alla precedenza ma eccedenti il fabbisogno. Per costoro il triennio di riferimento resta quello precedente l'entrata in vigore del D.M.; la circolare esclude lo spostamento del triennio al periodo 30 marzo 1994 - 29 marzo 1997, per evitare alterazioni ingiustificate dei punteggi originari.

Programmazione dei turni giornalieri e reperibilita'

La circolare ribadisce quanto gia' indicato nella circ. n. 159 del 1 agosto 1996: i turni giornalieri delle visite devono essere programmati "a rotazione", alternando equamente i medici sulle due fasce di reperibilita' previste dall'art. 4 del D.M. 15 luglio 1986. L'obiettivo e' evitare che si creino situazioni di sostanziale dispensa dall'obbligo di disponibilita' in una delle due fasce.

Viene inoltre richiamata la necessita' di una adeguata organizzazione del servizio per garantire la reperibilita' dei medici anche in caso di esigenze non previste dalla normale programmazione degli incarichi. In linea generale, la circolare afferma che l'utilizzo degli stessi dovrebbe avvenire con cadenza quotidiana.

Punti principali

Incarichi di sostituzione e limiti di permanenza nelle liste

I medici che assumono incarichi di sostituzione di guardia medica, medicina dei servizi, medicina generale o pediatria, nonche' specialisti presso strutture convenzionate, possono restare nelle liste per un massimo di 60 giorni nell'anno solare, anche se l'incarico di sostituzione dura piu' a lungo. Per tale periodo va dichiarata la sospensione per temporanea incompatibilita'; superati i 60 giorni, se la sostituzione continua, il medico deve essere escluso dalle liste. Il conteggio decorre, se la sostituzione esiste gia' al momento dell'accettazione dell'incarico nelle liste, dalla data di accettazione; se la sostituzione inizia dopo, dal suo inizio. Per sostituzioni a cavallo di due anni solari il limite puo' arrivare, in concreto, fino a 120 giorni continuativi (60 in ciascun anno).

Obbligo di comunicazione delle incompatibilita'

La circolare richiama l'obbligo, previsto dall'art. 6, comma 3, del D.M. 18 aprile 1996, di comunicare tempestivamente tutte le situazioni di incompatibilita', anche quando siano solo temporanee. In caso di sostituzioni non prestabilite all'atto dell'accettazione, il medico deve avvisare preventivamente la SAP del giorno o del periodo di svolgimento, cosi' da consentire alla Sede di organizzare il servizio.

Sospensione per motivi di studio e corsi di formazione regionali

Per giustificati e documentati motivi di studio, o per gravi necessita', l'incarico puo' essere conservato per un massimo di 12 mesi, durante i quali il medico resta nelle liste con dichiarazione di incompatibilita' temporanea. Diverso il caso dei corsi di formazione professionale per la medicina generale organizzati dalle Regioni: la partecipazione e' considerata incompatibile in modo immediato e definitivo con la titolarita' del rapporto convenzionale, rientrando nelle situazioni non compatibili per specifiche norme di legge o di contratto. Nella fase transitoria, se la questione non e' gia' stata definita negativamente, l'interessato deve essere invitato a scegliere entro un breve termine.

Medici pensionati

I medici titolari di pensione, qualunque sia l'ente erogatore, possono svolgere l'attivita' di medico di controllo, poiche' il decreto non prevede incompatibilita' per questo solo titolo. Resta fermo che non devono sussistere altre cause di incompatibilita', in particolare quella relativa alla disponibilita' nelle fasce di reperibilita' previste dalla normativa vigente.

Criteri di calcolo del punteggio

Per il completamento delle liste provinciali, il punteggio per la positiva collaborazione con l'Istituto (art. 4, lett. e, D.M.), pari a 0,2 punti per ogni mese fino a un massimo di 12 mesi, va calcolato fino alla data di scadenza della domanda, fissata al 29 marzo 1997. Lo stesso criterio vale per il periodo massimo di 12 mesi ai fini dell'anzianita' di laurea. Se necessario, i punteggi gia' rilevati devono essere ricalcolati a quella data. Non viene invece aggiornato a tale data il punteggio per visita (0,02 punti), che spetta solo ai medici aventi diritto alla precedenza ma rimasti eccedenti il fabbisogno, per i quali resta valido il triennio di riferimento precedente l'entrata in vigore del D.M.

Programmazione dei turni di visita e reperibilita'

La programmazione dei turni giornalieri deve avvenire "a rotazione", in modo da alternare equamente i medici nelle due fasce di reperibilita' previste dall'art. 4 del D.M. 15 luglio 1986. Cio' serve a evitare che qualcuno sia di fatto esonerato dall'obbligo di disponibilita' in una delle fasce. La circolare richiama anche l'esigenza di una adeguata organizzazione per la reperibilita' dei medici in caso di esigenze non previste dalla normale programmazione, che in linea di massima dovrebbe comportare un utilizzo quotidiano degli stessi.

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