Circolare numero 32 del 14-2-1997
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, dal 1° gennaio 1997, gli importi dei contributi orari dovuti per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, distinti tra italiani e lavoratori extra comunitari, in applicazione dell’aumento ISTAT del costo della vita del 3,9% e delle norme richiamate. Definisce inoltre la retribuzione convenzionale e i contributi mensili 1997 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, oltre a rinviare alle precedenti istruzioni per i contributi degli apprendisti. Viene infine precisato che per il 1996 sono stati rideterminati importi e coefficienti di ripartizione senza variazione del carico contributivo complessivo, con sistemazione contabile demandata alla Direzione Generale.
Aggiornamento contributi 1997 per domestici, extra comunitari, pescatori e apprendisti
Aggiornamento contributi 1997 per domestici, extra comunitari, pescatori e apprendisti
La circolare definisce gli importi contributivi applicabili dal 1° gennaio 1997 per diverse categorie di lavoratori, con particolare attenzione al lavoro domestico e ai pescatori. Vengono inoltre richiamate le regole per gli apprendisti e precisati alcuni effetti contabili relativi all’anno 1996.
Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
In applicazione dell’art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle direttive ministeriali attuative del D.M. 21 febbraio 1996 e in relazione all’aumento dell’indice ISTAT del costo della vita pari al 3,9%, sono aggiornati i contributi orari dovuti dai datori di lavoro per il personale domestico, con decorrenza 1° gennaio 1997.
La circolare riporta le fasce di retribuzione effettiva e convenzionale e i relativi contributi orari, distinguendo tra:
- contributo comprensivo di quota CUAF;
- contributo senza quota CUAF.
È specificato che la cifra indicata tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore. La tabella dei coefficienti di ripartizione è richiamata negli allegati.
Lavoratori domestici extra comunitari
Per i lavoratori domestici extra comunitari si applica l’ulteriore contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, calcolato sulle retribuzioni di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Poiché nel settore domestico esistono fasce di retribuzione convenzionale, il contributo aggiuntivo è calcolato su tali fasce.
Dal 1° gennaio 1997 i datori di lavoro che occupano personale domestico extra comunitario devono quindi versare i contributi orari nelle misure indicate dalla circolare, sempre con evidenza della quota a carico del lavoratore tra parentesi.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la circolare stabilisce che, tenuto conto dell’aumento medio del costo della vita, la misura giornaliera del salario medio convenzionale è pari a L. 36.180, ottenuta rivalutando il valore precedente di L. 34.820 per il coefficiente 1,039 e arrotondando alle 10 lire per eccesso.
Da tale importo deriva una retribuzione convenzionale mensile di L. 905.000, stabilita dal 1° gennaio 1997. Su questa base vanno calcolati i contributi per i pescatori associati in cooperative.
La circolare precisa inoltre che, in assenza di nuove disposizioni legislative, è confermato anche per il 1997 il contributo di malattia fissato per il 1990 in L. 2.400 mensili.
Per i pescatori autonomi il contributo mensile complessivo per il 1997 è determinato in L. 121.317, con indicazione analitica delle componenti:
- FPLD: base, adeguamento, addizionale e asili nido;
- TBC: gestione TBC e SSN;
- EX ENAOLI: base e integrativo;
- malattia.
Apprendisti
Per i nuovi importi dei contributi fissi dovuti dagli apprendisti con decorrenza 1° gennaio 1997, la circolare rinvia alla circolare della Direzione Centrale Contributi n. 23 del 30 gennaio 1997.
Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, i contributi restano a carico delle Regioni, salvo il contributo di L. 32 dovuto per l’assicurazione maternità, ai sensi dell’art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Sono escluse da tale regola tre Regioni a statuto speciale, per le quali l’onere resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Rideterminazione dei contributi 1996 e effetti contabili
La circolare segnala infine che per l’anno 1996 sono stati rideterminati gli importi delle contribuzioni e i relativi coefficienti di ripartizione per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e per i pescatori autonomi, in conseguenza delle variazioni di aliquota previste dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995.
Tali variazioni hanno comportato uno spostamento di punti percentuali di aliquota dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, senza incidere sull’ammontare complessivo della contribuzione dovuta per il 1996.
La sistemazione contabile dei contributi afferenti a tale anno è demandata direttamente alla Direzione Generale.
Punti principali
Contributi 1997 per lavoratori domestici e familiari
Dal 1° gennaio 1997 sono aggiornati i contributi orari per i datori di lavoro di personale domestico, in attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995 e delle direttive ministeriali collegate al D.M. 21 febbraio 1996. L’adeguamento è legato all’incremento ISTAT del costo della vita pari al 3,9%. Sono indicate le fasce di retribuzione effettiva e convenzionale e i relativi importi contributivi, con distinzione tra contributo comprensivo e senza quota CUAF. La cifra tra parentesi rappresenta la quota a carico del lavoratore.
Maggiorazione contributiva per lavoratori domestici extra comunitari
Per i lavoratori domestici extra comunitari si applica l’ulteriore contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge n. 943/1986. Poiché per il lavoro domestico esistono fasce di retribuzione convenzionale, tale maggiorazione viene calcolata su tali fasce. La circolare riporta quindi i nuovi contributi orari dovuti dal 1° gennaio 1997, con la quota a carico del lavoratore indicata tra parentesi.
Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne
Per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958 la misura giornaliera del salario medio convenzionale viene determinata in L. 36.180, con decorrenza dal 1° gennaio 1997; da essa deriva una retribuzione convenzionale mensile di L. 905.000. Su tale base vanno calcolati i contributi 1997 per i pescatori associati in cooperative. È inoltre confermato per il 1997 il contributo di malattia pari a L. 2.400 mensili. Per i pescatori autonomi il contributo mensile complessivo 1997 è fissato in L. 121.317, con dettaglio delle singole componenti contributive.
Apprendisti e oneri contributivi
Per i nuovi importi dei contributi fissi dovuti dagli apprendisti dal 1° gennaio 1997 si rinvia alla circolare della Direzione Centrale Contributi n. 23 del 30 gennaio 1997. Per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane i contributi, salvo quello di L. 32 per l’assicurazione maternità, restano a carico delle Regioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 845/1978, con eccezione di Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dove l’onere resta a carico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Rideterminazione dei contributi 1996 e ripartizione contabile
La circolare segnala che per il 1996 sono stati rideterminati gli importi delle contribuzioni e i relativi coefficienti di ripartizione per i lavoratori domestici e familiari e per i pescatori autonomi, a seguito delle variazioni di aliquota previste dall’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995. Tali variazioni hanno comportato uno spostamento di punti percentuali di aliquota dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, senza modificare l’ammontare complessivo della contribuzione 1996. La sistemazione contabile dei contributi dell’anno è demandata alla Direzione Generale.
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