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Circolare

Circolare numero 33 del 14-2-1997

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare trasmette il DM 8 gennaio 1997, che fissa per il 1997 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo dei contributi per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale. Tali valori valgono anche per le prestazioni economiche di malattia e maternità riferite al 1997. Vengono richiamate le fasce previste per categorie particolari e le regole di determinazione della retribuzione giornaliera in caso di assunzione, cessazione o trasferimento in corso di mese. La circolare disciplina inoltre la regolarizzazione delle differenze contributive per gennaio 1997, con termine entro il 20 del terzo mese successivo alla circolare, maggiorazione degli interessi legali dal 21 febbraio 1997 e specifiche istruzioni di compilazione dei modelli DM10/2, DM10/S e DM10/S-R.

Retribuzioni convenzionali 1997 per lavoratori italiani all'estero e regolarizzazione gennaio 1997

Retribuzioni convenzionali 1997 per lavoratori italiani all'estero

La circolare trasmette il DM 8 gennaio 1997, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1997, che definisce per l'anno 1997 le retribuzioni convenzionali da assumere a base del calcolo contributivo per i lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, limitatamente alle assicurazioni obbligatorie non ricomprese in accordi di sicurezza sociale. Le stesse retribuzioni rilevano anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità riferite all'anno 1997.

Ambito di applicazione e criteri di determinazione

Il decreto richiama, come negli anni precedenti, fasce di retribuzione convenzionale per particolari categorie di lavoratori e regole specifiche per la determinazione della retribuzione giornaliera nei casi in cui il rapporto di lavoro inizi, cessi o venga trasferito nel corso del mese. Per l'applicazione di tali disposizioni la circolare rinvia alle precisazioni già fornite con le circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.

Regolarizzazione delle omissioni di gennaio 1997

Le aziende che non abbiano potuto adeguare, per il mese di gennaio 1997, le retribuzioni convenzionali alle nuove misure fissate dal decreto possono procedere alla regolarizzazione ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve essere effettuata entro il 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale computati dal 21 febbraio 1997 fino alla data del versamento. Oltre tale termine, la posizione ricade nella disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Istruzioni per i modelli contributivi

Per la compilazione del modello DM10/2, le aziende devono calcolare le differenze positive tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1 gennaio 1997 e quelle già assoggettate a contribuzione per il medesimo mese; tali differenze vanno aggiunte alle retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione, determinando i contributi sui totali risultanti. Gli interessi al tasso legale, nella misura del cinque per cento, devono essere esposti nei quadri B-C con il codice 'Q900' e la dicitura 'oneri accessori'.

Per il modello DM10/S si applicano le medesime modalità, precisando che l'importo degli interessi deve essere sommato ai contributi sanitari dovuti. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R, l'importo degli interessi va riportato nel rigo '40' dei quadri B-C.

Punti principali

Ambito e contenuto del DM 8 gennaio 1997

Il decreto determina per l'anno 1997 i valori delle retribuzioni convenzionali da utilizzare come base per il calcolo dei contributi dovuti ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni, per i lavoratori italiani che operano all'estero in Paesi extracomunitari e per assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale.

Utilizzo ai fini delle prestazioni di malattia e maternità

Le retribuzioni convenzionali fissate dal decreto sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, quando per tali prestazioni occorra fare riferimento alle retribuzioni relative all'anno 1997.

Fasce e criteri particolari di calcolo

Il decreto prevede, agli articoli 2 e 3, fasce di retribuzione convenzionale per specifiche categorie di lavoratori e modalità di determinazione della retribuzione giornaliera nei casi di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento intervenuti nel corso del mese. Per l'applicazione di tali disposizioni vengono richiamate le precedenti circolari n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 e n. 72 del 21 marzo 1990.

Regolarizzazione delle differenze per gennaio 1997

Le aziende che non abbiano adeguato per gennaio 1997 le retribuzioni convenzionali possono regolarizzare il periodo secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con DM 7 ottobre 1993. La regolarizzazione deve avvenire entro il 20 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare, con applicazione degli interessi al tasso legale dal 21 febbraio 1997 fino alla data del versamento. Decorso tale termine, si applica la disciplina sanzionatoria dei ritardati versamenti.

Compilazione del modello DM10/2

Per la regolarizzazione tramite DM10/2 le aziende devono: calcolare le differenze in aumento tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1 gennaio 1997 e quelle già assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; sommare tali differenze alle retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione; calcolare i contributi sui nuovi totali; indicare gli interessi legali al 5% sulle differenze contributive, con codice 'Q900' e dicitura 'oneri accessori', in uno dei righi in bianco dei quadri B-C.

Compilazione del modello DM10/S e DM10/S-R

Per il modello DM10/S valgono le stesse modalità del DM10/2, con l'avvertenza che l'importo degli interessi deve essere sommato all'importo dei contributi sanitari dovuti. Nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R, l'importo degli interessi va riportato nel rigo '40' dei quadri B-C.

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