Circolare n. 11 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce ambito, soggetti beneficiari, modalità e termini dell'annullamento automatico ("Stralcio") dei debiti residui fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 1/1/2000 e il 31/12/2010. Definisce inoltre esclusioni, criteri di verifica del requisito reddituale, flusso operativo tra agente della riscossione e Agenzia delle entrate, modalità di discarico contabile e rimborso delle spese di notifica/procedure esecutive con relative scadenze.
Stralcio dei debiti fino a 5.000 euro (art. 4, commi 4-9, d.l. 22/03/2021, n.41 - Decreto Sostegni)
Punti principali
Perimetro oggettivo (quali debiti vengono annullati)
Annullamento automatico dei debiti il cui importo residuo alla data del 23/03/2021 è fino a 5.000 euro (capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) relativi a singoli carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010. Il limite si applica per singolo carico, non per l'intera cartella. Sono inclusi anche debiti già oggetto di definizioni agevolate (Rottamazione-ter, Saldo e stralcio, art.16-bis), mentre sono esclusi specifici debiti indicati al comma 9 (es. recupero aiuti di Stato, condanne Corte dei conti, multe/sanzioni penali, risorse proprie tradizionali UE, IVA all'importazione).
Elementi esclusi dal calcolo dell'importo residuo
Dal computo dei 5.000 euro sono esclusi gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura; sono inclusi capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Perimetro soggettivo (chi può beneficiare)
Persone fisiche con reddito imponibile IRPEF 2019 fino a 30.000 euro; soggetti diversi dalle persone fisiche con reddito imponibile relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 fino a 30.000 euro.
Criteri di determinazione del reddito per le persone fisiche
Per la verifica si considera il reddito imponibile (campo RN4 in dichiarazioni 2020) sommato ai redditi assoggettati a cedolare secca e ai redditi in regime forfetario; non si somma il rendimento nozionale ACE. Dati utilizzati: dichiarazioni 730/Redditi e CU presenti nella banca dati Agenzia delle entrate alla data del 14/07/2021.
Criteri per soggetti diversi dalle persone fisiche
Si fa riferimento ai modelli Redditi (RSC, RSP, RENC) il cui frontespizio ricomprende il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019; per consolidate e società in procedure concorsuali valgono regole specifiche indicate nella circolare.
Flusso procedurale e tempistiche operative
20/08/2021: agente della riscossione trasmette elenco codici fiscali con debiti potenzialmente stralciabili; entro 30/09/2021: Agenzia delle entrate restituisce l'elenco segnalando i codici esclusi per superamento del requisito reddituale; 31/10/2021: annullamento automatico dei debiti per i codici non segnalati; entro 30/11/2021: agente trasmette agli enti creditori l'elenco delle quote annullate per il discarico.
Regole particolari (coobbligazione, sospensione, verifiche online)
In caso di coobbligazione l'annullamento non opera se almeno un coobbligato non soddisfa il requisito reddituale (il carico è unitario). Fino al 31/10/2021 sono sospese le attività di riscossione e i termini di prescrizione per i debiti nel perimetro. I contribuenti possono verificare la potenziale ammissibilità tramite il servizio online di Agenzia delle entrate-Riscossione; l'effettivo annullamento è perfezionato secondo la procedura.
Discarico contabile e diritti degli enti creditori
L'agente della riscossione trasmette agli enti, entro 30/11/2021, l'elenco delle quote annullate per l'eliminazione dalle scritture patrimoniali (senza oneri amministrativi per l'ente). Enti possono rilevare errori di inserimento entro 6 mesi dalla ricezione dell'elenco.
Richiesta e modalità di rimborso delle spese di notifica e per procedure esecutive
Entro 15/11/2021 l'agente della riscossione presenta al MEF la richiesta di rimborso delle spese relative alle quote annullate (erariali e non) basata sul bilancio al 31/12/2020. Rimborso a carico dello Stato in due rate: prima rata non inferiore al 70% entro 31/12/2021, seconda entro 30/06/2022; non sono dovuti interessi.
Riferimento a precedente stralcio (2018) e rimborso per quelle spese
Restano ferme le disposizioni sull'analogo stralcio 2018 (debiti fino a 1.000 euro): le spese di notifica relative a quei debiti non ancora saldate al 23/03/2021 sono rimborsate all'agente della riscossione con oneri a carico del singolo ente creditore in massimo 20 rate annuali, prima rata entro 31/12/2021.
Vigilanza e comunicazioni finali
Le Direzioni regionali devono assicurare l'applicazione delle istruzioni; l'agente procede autonomamente allo stralcio senza inviare comunicazioni al contribuente, che può comunque verificare la propria posizione tramite le modalità messe a disposizione dall'agente della riscossione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 14 ott 2021Circolare n. 12 del 14/10/2021
- Circolare · 2 nov 2021Circolare n. 13 del 2/11/2021
- Circolare · 10 nov 2021Circolare n. 14 del 10/11/2021
- Circolare · 5 ago 2021Circolare n. 10 del 5/08/2021
- Circolare · 23 lug 2021Circolare n. 9 del 23/07/2021
- Circolare · 26 nov 2021Circolare n. 15 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →