Circolare n. 9 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione pratica del credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi 1051-1063, della legge n. 178/2020: soggetti ammessi, tipologie di beni agevolabili (materiali e immateriali, inclusi e non 4.0), condizioni temporali e importi, modalità di determinazione e utilizzo del credito, criteri di cumulabilità con altri incentivi, meccanismi di rideterminazione (recapture) e obblighi documentali (perizia, fatture, comunicazioni al Mi.S.E.). Fornisce inoltre chiarimenti su leasing, reti d'impresa, esercenti arti e professioni, DURC e casi di operazioni straordinarie.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (legge di bilancio 2021) - Risposte a quesiti
Punti principali
Soggetti beneficiari
Tuttele imprese residenti (incluse stabili organizzazioni), enti non commerciali per l'attività commerciale, imprese agricole, reti d'impresa (rete-contratto e rete-soggetto) e, limitatamente ai beni "non 4.0", anche esercenti arti e professioni. Esclusi soggetti in procedure concorsuali o destinatari di sanzioni interdittive per tutta la durata della sanzione.
Tipologie di investimenti agevolabili
Beni materiali e immateriali "4.0" (allegati A e B legge 232/2016) e beni "non 4.0"; introdotte maggiorazioni e differenziazioni percentuali in funzione della tipologia e del periodo di spesa; inclusi beni di costo unitario < 516,46 euro.
Ambito temporale
Agevolazione per investimenti effettuati dal 16/11/2020 fino al 31/12/2022 (con proroga al 30/06/2023 se ordine e acconto ≥20% entro 31/12/2022). Regole transitorie per investimenti "prenotati" prima del 16/11/2020 (restano applicabili le regole precedenti).
Determinazione del costo e IVA
Base di calcolo determinata secondo art.110 TUIR; rileva l'IVA totalmente indetraibile o per effetto di opzione, non l'IVA parzialmente indetraibile da prorata. Per leasing si assume il costo sostenuto dal locatore.
Utilizzo e ripartizione
Credito utilizzabile in compensazione con modello F24; regola generale: ripartito in 3 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione/interconnessione. Eccezioni: utilizzo in unica quota per certi investimenti 2020-2021 e per soggetti con ricavi/compensi < 5 mln (e per materiali non 4.0 anche per soggetti >=5 mln per il periodo indicato). Importi non usati possono essere riportati senza limiti.
Interconnessione e "ritardo"
Per beni 4.0 il credito pieno è fruito dall'anno di interconnessione; se il bene entra in funzione prima e non è ancora interconnesso è possibile fruire di una misura ridotta (equivalente al credito per beni "ordinari") e poi integrare al momento dell'interconnessione mantenendo il periodo di fruizione su nuovo triennio rideterminato.
Cumulo con altri aiuti
Il credito è cumulabile con altri incentivi che riguardano gli stessi costi purché, sommando tutti i benefici (incluso il vantaggio fiscale dato dalla non concorrenza del credito alla formazione del reddito/IRAP), non si superi il costo sostenuto; se supera, occorre ridurre l'agevolazione.
Leasing, riscatto e recapture
Per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatore; mancato riscatto o cessione del contratto nel periodo di sorveglianza (fino al 31/12 del secondo anno successivo a entrata in funzione/interconnessione) comporta la riduzione del credito escludendo il relativo costo originario. Sale-and-lease-back non annulla l'agevolazione se rientra nelle fattispecie compatibili; furto del bene non comporta recapture.
Requisiti per la fruizione e controlli
Fruizione subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva (DURC valido al momento dell'utilizzo). DURC negativo impedisce la compensazione e comporta recupero e sanzioni (art.13 d.lgs. 471/1997).
Documentazione e adempimenti
Obbligo di indicare nelle fatture e nei documenti l'espresso riferimento normativo all'agevolazione (secondo disciplina applicabile, tenendo conto delle "prenotazioni" antecedenti al 16/11/2020). Per beni 4.0 è richiesta perizia asseverata o attestato di conformità (non semplice perizia) e, per taluni investimenti, comunicazione al Mi.S.E.; conservazione della documentazione per i controlli.
Trasferimento del credito in operazioni straordinarie
Il credito, in linea generale, è personale ma segue l'azienda: in caso di conferimento/cessione di azienda o ramo d'azienda (o successione per decesso se l'attività continua) l'avente causa può continuare a fruire del credito secondo le regole originarie. Per enti trasparenti (società di persone, impresa familiare) la quota spettante ai soci/collaboratori è imputata per trasparenza e utilizzabile da questi ultimi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 14 lug 2021Circolare n. 8 del 14/07/2021
- Circolare · 5 ago 2021Circolare n. 10 del 5/08/2021
- Circolare · 4 giu 2021Circolare n. 6 del 4/06/2021
- Circolare · 24 set 2021Circolare n. 11 del 24/09/2021
- Circolare · 14 mag 2021Circolare n. 5 del 14/05/2021
- Circolare · 7 mag 2021Circolare n. 4 del 7/05/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →