Circolare n. 10 del 5/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che gli assegni straordinari erogati dal Fondo di solidarietà del credito sono soggetti a tassazione separata secondo la modalità di determinazione dell'aliquota prevista dall'art. 19 del TUIR, ma, per effetto dell'art. 47-bis, c.2 del decreto "Sostegni bis", sono esclusi dalla riliquidazione d'ufficio da parte degli uffici finanziari. L'Agenzia delle Entrate adeguerà le procedure, annullerà le comunicazioni di pagamento già inviate e avvierà i rimborsi ove dovuti.
Trattamento fiscale degli assegni straordinari del Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo; art. 47-bis, c.2 del decreto "Sostegni bis"
Punti principali
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo (istituito ai sensi dell'art.2, c.28 legge 662/1996 e adeguato dal decreto interministeriale del 28 luglio 2014) eroga assegni straordinari in forma rateale come incentivi all'esodo e a sostegno del reddito fino al pensionamento.
Regime fiscale precedentemente applicato
Gli assegni erano assoggettati a tassazione separata richiamando l'art.17 (ora art.19) del TUIR: imponibili per l'ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori, con applicazione dell'aliquota del TFR e possibilità di riliquidazione da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art.19 entro il quarto anno successivo.
Chiarimento interpretativo del "Sostegni bis"
L'art.47-bis, c.2 precisa che il richiamo all'art.17/art.19 TUIR vale solo per la determinazione dell'aliquota da applicare alla tassazione separata e non legittima la riliquidazione dell'imposta da parte degli uffici finanziari.
Adempimenti dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia adeguerà immediatamente le procedure: gli uffici periferici annulleranno d'ufficio le comunicazioni di pagamento relative alle riliquidazioni sulle prestazioni 2016 provenienti dai Fondi, anche senza istanza del contribuente; se permangono altre somme dovute per prestazioni diverse, sarà inviata nuova comunicazione per l'importo residuo.
Rimborsi e controllo
I versamenti già effettuati e risultati non dovuti saranno oggetto di elaborazioni per il progressivo rimborso. Le Direzioni regionali vigileranno sull'applicazione delle istruzioni da parte delle Direzioni provinciali e uffici dipendenti.
Testo integrale
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