Sentenza n. 16837/2026 - Roma, Sezione 4T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ANAC di primo inquadramento al livello stipendiale 0, confermati nel 2023, e delibere ANAC nn. 465/2022 e 417/2023
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il proprio inquadramento al livello 0 disposto con provvedimento del 29 novembre 2022, in attuazione della delibera ANAC n. 465 del 12 ottobre 2022, e poi confermato e reso definitivo dal provvedimento del 18 ottobre 2023 e dalla delibera n. 417 del 13 settembre 2023. Ha dedotto che l’ANAC avrebbe applicato solo formalmente il criterio della contiguità giuridica indicato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7725/2022, mantenendo in sostanza il precedente sistema e omettendo una valutazione individuale della professionalità. Ha lamentato la mancata adeguata considerazione dell’anzianità e dell’esperienza pregresse, della complessità delle mansioni, dell’autonomia e delle responsabilità esercitate, nonché il difetto di istruttoria e la disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il riesame dell’inquadramento con decorrenza giuridica ed economica, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive, interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto il rinvio della trattazione in ragione della pendenza di un appello relativo a una controversia analoga e di un distinto procedimento di inquadramento riguardante personale assunto tramite mobilità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento solo in casi eccezionali e non ricorreva un effettivo nesso di pregiudizialità; il procedimento di inquadramento richiamato riguardava inoltre una diversa categoria di dipendenti. Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso alla luce dell’orientamento già consolidato, richiamando ai sensi dell’art. 74 c.p.a. la propria sentenza n. 16037/2025 e le decisioni del Consiglio di Stato, in particolare la n. 3289/2024 e la n. 1727/2026. Ha escluso che i criteri adottati dall’ANAC violassero la sentenza n. 7725/2022: l’Autorità poteva esercitare la propria autonomia regolamentare e utilizzare l’anzianità di servizio come parametro oggettivo per valorizzare la professionalità, considerando il livello posseduto nella qualifica di appartenenza e riconoscendo livelli stipendiali aggiuntivi secondo i periodi di servizio. Ha inoltre ritenuto non fondate le censure di difetto d’istruttoria e disparità di trattamento, rilevando che l’ANAC aveva svolto un’istruttoria articolata, coinvolto le organizzazioni sindacali e applicato decorrenze uniformi ai dipendenti interessati, mentre le contestazioni individuali non dimostravano uno specifico pregiudizio professionale o retributivo. La questione preliminare di inammissibilità per ne bis in idem è rimasta assorbita, non essendo necessario esaminarla. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti respinti; spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
È noto che ai sensi dell’art. 73 c. p. a., comma 1 bis, il rinvio della trattazione del ricorso risulta ammissibile solo “per casi eccezionali”, circostanza quest’ultima individuabile tutte le volte in cui risulti dimostrata una “pregiudizialità” del parallelo giudizio instaurato dinanzi ad un diverso Giudice.
Il rinvio della trattazione è ammesso in via eccezionale quando sia dimostrata la pregiudizialità del giudizio parallelo; non basta la pendenza di una controversia analoga o di un diverso procedimento amministrativo.
Con la decisione n. 16037 del 4 settembre 2025 (che stante la sostanziale identità del petitum è possibile richiamare ai sensi dell’art. 74 c.p.a.) questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che le questioni esaminate erano già allora “sovrapponibili a quelle fatte valere nel presente giudizio contenute nella sentenza Consiglio di Stato, V, 10 aprile 2024, n. 3289 (con cui il giudice d’appello ha definito il ricorso per l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, V, n. 7725/2022) da cui il Collegio non trova ragioni per doversi discostare”.
In presenza di questioni e petitum sostanzialmente sovrapponibili, il giudice può richiamare la motivazione di una precedente sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a., facendo propri i principi già affermati.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede un caso eccezionale e la dimostrazione di un effettivo nesso di pregiudizialità logico-giuridica con un giudizio pendente; tale presupposto non ricorre per la sola pendenza di una controversia analoga o di un procedimento amministrativo relativo a una diversa categoria di destinatari.
- Nell’attuare un giudicato che impone di valorizzare la contiguità giuridica nell’inquadramento del personale, un’autorità dotata di autonomia regolamentare può utilizzare l’anzianità di servizio e il livello posseduto nella qualifica di appartenenza come parametri oggettivi per apprezzare l’esperienza professionale, senza essere obbligata a riprodurre puntualmente il sistema di inquadramento adottato da un’altra amministrazione.
- La censura di difetto d’istruttoria o di disparità di trattamento in materia di inquadramento deve confrontarsi con i criteri concretamente adottati e indicare un pregiudizio specifico riferibile alla posizione del dipendente; deduzioni generiche sulla mancata valorizzazione della professionalità non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto.
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