Cassazione Civile, Ordinanza n. 13271/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato in relazione a un incarico professionale conferito al commercialista da un’azienda municipalizzata. L’organo disciplinare territoriale gli aveva irrogato la sospensione dall’esercizio della professione per 13 mesi, ritenendo violate varie disposizioni del codice deontologico/disciplina professionale; la decisione era stata confermata in sede nazionale. Il professionista aveva quindi proposto reclamo al Tribunale, che aveva parzialmente accolto il gravame escludendo alcune delle violazioni contestate ma confermando la sanzione. La Corte d’appello aveva poi confermato la decisione. In cassazione il professionista ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 8, comma 2, del codice disciplinare, sostenendo che la "competenza adeguata" vada valutata ex ante e in astratto, mentre la Corte territoriale avrebbe confuso la mancanza di competenza con la negligenza nell’esecuzione dell’incarico; 2) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita introducendo l’aggravante del danno rilevante non contestata o non addebitata; 3) violazione dell’art. 8, comma 2, lett. a), del codice di disciplina, perché la sanzione avrebbe dovuto restare nei limiti della censura o comunque di una sospensione molto più contenuta, nonostante la Corte d’appello avesse confermato la sospensione di 13 mesi; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., contestando l’adeguatezza della motivazione sulla gravità della condotta e sulla congruità della sanzione, anche con riferimento all’art. 6, comma 3, del codice delle sanzioni disciplinari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la norma deontologica richiede una valutazione della competenza non meramente formale o astratta, ma riferita alla concreta idoneità soggettiva del professionista ad assumere l’incarico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e per oscurità della censura, osservando inoltre che non risultava chiaramente una vera violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma piuttosto una contestazione sull’immutabilità dell’addebito disciplinare. Ha giudicato infondato il terzo motivo, rilevando che il ricorrente muoveva da un presupposto fattuale non corrispondente a quello accolto nei gradi di merito e che, in ogni caso, la sanzione era sorretta dalla disciplina delle aggravanti e non presentava errori di diritto. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è configurabile solo quando il giudice ricostruisce erroneamente la fattispecie astratta; se l’errore riguarda la ricostruzione del fatto o la valutazione delle risultanze istruttorie, la censura attiene al merito e non alla violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per error in procedendo richiede che il motivo sia formulato in modo autosufficiente e consenta alla Corte di individuare con precisione il vizio denunciato.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare su domande nuove o attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; tuttavia, la censura deve essere chiara nel descrivere in cosa consista l’ultrapetizione o il superamento del devolutum.
art. 132 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è ravvisabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente; non è sufficiente il semplice difetto di sintesi o di completezza argomentativa.
art. 6, comma 3, del Codice delle sanzioni disciplinari
"La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione"
La sanzione della sospensione superiore a un anno è giustificata in presenza di infrazioni particolarmente gravi, commesse con dolo o colpa grave e produttive di un significativo danno a terzi e all’immagine professionale.
art. 8, comma 2, del Codice di disciplina
"Il professionista non deve accettare incarichi professionali in materie nelle quali non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla valutazione"
L’adeguata competenza va apprezzata in relazione alla concreta idoneità del professionista ad assumere l’incarico, non essendo sufficiente il mero possesso del titolo abilitante né una valutazione puramente astratta.
art. 8, comma 2, lett. a), del Codice di disciplina
La misura sanzionatoria può essere incisa dall’esistenza di circostanze aggravanti che rendano più grave l’infrazione e giustifichino un trattamento più severo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In materia disciplinare professionale, il divieto di assumere incarichi senza adeguata competenza implica una valutazione concreta dell’idoneità del professionista rispetto alla specifica pratica, e non un controllo meramente formale sul possesso del titolo o dell’abilitazione.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un error in procedendo o di ultra petita deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente, indicando con precisione il contenuto dell’atto e il punto esatto della presunta violazione processuale.
- La doglianza relativa alla sanzione disciplinare non è fondata se muove da un presupposto fattuale diverso da quello accertato nei giudizi di merito e se la decisione impugnata trova comunque giustificazione nella disciplina delle aggravanti previste dall’ordinamento disciplinare.
- La nullità per motivazione apparente sussiste solo in presenza di un’anomalia motivazionale radicale; una motivazione sintetica ma logicamente comprensibile e sufficiente a rendere percepibile il percorso decisorio è idonea a superare il controllo di legittimità.
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