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Ordinanza

Ordinanza n. 2283/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 "Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 "Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_BIOLOGIA" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato "Syllabus_fisica" al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di "errata corrige" del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto "Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria", a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante "Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418"; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026"; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto "Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le "Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025"; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026"; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi"; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto "Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE" e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026"; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto "Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026"; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: "Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26"; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia"; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero"; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto "Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025"; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la "Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE"; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina normativa e atti applicativi del semestre filtro e della graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, inclusi gli esiti delle prove, la graduatoria nazionale e l'assegnazione della ricorrente alla sede di Tirana dell'Università di Roma Tor Vergata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, syllabus, atti della procedura, esiti degli esami del semestre filtro, graduatorie nazionali, assegnazioni di sede e il mancato inserimento o la mancata ammissione alla sede preferita, chiedendo l'annullamento degli atti e la condanna in forma specifica all'ammissione al corso, in subordine il risarcimento. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità delle modifiche sopravvenute ai criteri di formazione della graduatoria; violazione dei principi di par condicio, ragionevolezza, trasparenza, anonimato, irretroattività, buon andamento e degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; eccesso di delega e violazione del d.lgs. n. 71/2025; incompatibilità con il diritto dell'Unione europea; illegittimità dell'inclusione della sede convenzionata di Tirana, asserita insufficiente informazione sulla localizzazione, sulle modalità di immatricolazione e sulla contribuzione; mancata assegnazione della sede di Catania nonostante l'assegnazione di candidati con punteggio inferiore; mancata redistribuzione di posti rimasti vacanti; violazione dell'anonimato e irregolarità nella gestione delle prove e dei codici identificativi. La ricorrente ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione o riassegnazione alla sede preferita.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Ha ritenuto che il D.M. n. 1115/2025, pur ampliando la platea degli ammessi alla graduatoria consentendo l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza e valorizzando anche voti successivamente rifiutati, abbia mantenuto una graduazione per fasce e bonus idonea a preservare la preferenza dei candidati conformi alle regole originarie e a bilanciare copertura dei posti e affidamento. La disciplina sopravvenuta ha inciso soltanto sulla formazione della graduatoria, non sui programmi o sulle modalità delle prove, sicché non risultano compromessi par condicio e irretroattività. La ricorrente, avendo conseguito due sufficienze, è stata inserita proprio grazie alla disciplina sopravvenuta; l'eventuale caducazione di quest'ultima le avrebbe comportato l'esclusione, con conseguente carenza di interesse rispetto a tale censura. L'immatricolazione tempestiva, senza riserva, presso la sede di Tirana, indicata al terzo posto, ha consolidato la sua posizione e l'accettazione degli effetti dell'assegnazione. La sede estera è stata ritenuta legittimamente inserita nel sistema, in quanto corso convenzionato e accreditato, previsto dall'art. 3, comma 10, d.m. n. 270/2004 e dalla programmazione ministeriale; la denominazione della sede rendeva chiara la localizzazione a Tirana. Le informazioni sulle modalità di immatricolazione e sulla contribuzione risultavano disponibili, e l'equiparazione della tassazione ai criteri italiani per l'anno accademico 2025/2026 escludeva, allo stato, la dedotta disparità economica. Le doglianze sull'assegnazione a candidati con punteggio inferiore non erano supportate da adeguata prova di resistenza, poiché occorreva considerare la sezione di graduatoria, il momento della procedura e la diversa disponibilità di posti conseguente alle rinunce. La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti è stata ritenuta coerente con la necessità di garantire la continuità didattica del secondo semestre e la stabilità delle immatricolazioni. Le censure sull'anonimato erano meramente ipotetiche e non dimostravano una concreta possibilità di condizionamento della correzione, svolta con risposte predeterminate, gestione informatizzata e separazione tra correzione e abbinamento nominativo. Sono state ritenute non assistite da fumus anche le questioni costituzionali e quelle fondate genericamente sul diritto UE, poiché la direttiva 2005/36/CE riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e non disciplina direttamente l'accesso ai corsi universitari. Quanto al periculum, la ricorrente era già inserita nella graduatoria e immatricolata a Medicina; la mancata assegnazione della sede preferita non costituiva danno grave e irreparabile e l'eventuale mutamento di sede poteva essere perseguito mediante le ordinarie procedure di trasferimento. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati della graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del MUR, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità. Ha autorizzato le medesime modalità per eventuali motivi aggiunti e ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, quantificate in euro 500 in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato e in euro 400 in favore dell'Università di Roma Tor Vergata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all'ammissione al corso, ma non applicato in accoglimento della domanda.

  • art. 3, comma 10, d.m. n. 270/2004

    Consente alle università italiane di rilasciare titoli anche congiuntamente con atenei stranieri; costituisce la base normativa del corso convenzionato presso la sede di Tirana.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo del nuovo sistema di accesso con semestre filtro, esami di profitto e graduatoria nazionale.

  • D.M. n. 1115/2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, introducendo sezioni e fasce per candidati con diverso numero di sufficienze e specifici bonus, senza incidere sulle prove già svolte.

  • D.M. n. 600/2025

    Ha incluso la sede di Tirana nella programmazione nazionale dei posti disponibili per l'anno accademico 2025/2026.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, in presenza di una difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e rispettate le prescrizioni del giudice.

  • artt. 3, 34 e 97 Cost.

    Le questioni di compatibilità costituzionale sono state ritenute prive, allo stato cautelare, di adeguato fumus; l'accesso programmato e la graduatoria nazionale rientrano nell'ampia discrezionalità legislativa in materia di organizzazione universitaria.

  • direttiva 2005/36/CE

    Riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e non contiene disposizioni direttamente incidenti sulle modalità di accesso ai corsi universitari di formazione medica.

Massime di principio

  • In sede cautelare, una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria non viola necessariamente par condicio e irretroattività quando non incide sui programmi, sulle prove o sui criteri di correzione già applicati uniformemente, ma disciplina soltanto la valorizzazione dei risultati nella fase successiva di graduazione.
  • Un ampliamento della platea degli ammessi alla graduatoria può essere ritenuto ragionevole se accompagnato da un sistema per fasce e bonus che mantenga la preferenza dei candidati conformi alle regole originarie e impedisca che le deroghe sopravvenute producano un vantaggio competitivo ingiustificato.
  • La contestazione della disciplina sopravvenuta è priva di interesse quando il ricorrente è stato inserito nella graduatoria proprio grazie a essa e l'eventuale annullamento determinerebbe la sua esclusione o la perdita della sede assegnata.
  • L'immatricolazione tempestiva e non condizionata presso una sede assegnata secondo le preferenze espresse consolida la posizione del candidato e non può essere neutralizzata da una successiva diffida; resta eventualmente configurabile un interesse pretensivo a un diverso trasferimento, da esercitare mediante gli strumenti ordinari.
  • Nelle graduatorie articolate per sezioni e soggette a scorrimenti, l'asserito scavalcamento da parte di candidati con punteggio inferiore deve essere dimostrato con riferimento alla medesima sezione, allo stesso momento procedimentale e alla concreta disponibilità dei posti; le assegnazioni successive a seguito di rinunce non sono automaticamente comparabili con l'assegnazione originaria.
  • La mera irregolarità formale nelle modalità di gestione dell'anonimato non comporta l'illegittimità della selezione se non è dimostrata una concreta idoneità della violazione a incidere sull'imparzialità della valutazione, soprattutto quando correzione informatizzata, risposte predeterminate e separazione tra correzione e abbinamento escludono un effettivo favoritismo.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaDecadenza e tardività

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