Cassazione Penale, Ordinanza n. 18300/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano, da un lato, il giudizio di responsabilità, nel tentativo di ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e decise dai giudici di merito e, inoltre, generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 336 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna già pronunciata in appello; dal testo non emergono ulteriori questioni interpretative sul contenuto della fattispecie.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere devoluta in cassazione una mera richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione del fatto, salvo che si indichi un vizio realmente censurabile nei limiti del sindacato di legittimità.
- Le doglianze sui mancati benefici o sulle attenuanti generiche devono essere argomentate in modo specifico e correlato alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono generiche e inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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