Cassazione Penale, Sentenza n. 24732/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 2172/2023. Sosteneva che il deposito telematico dell'atto di appello effettuato presso il giudice ad quem (Corte d'Appello di Bologna) il 17/01/2024 fosse valido e tempestivo, perché certa era la provenienza dell'atto e tempestivo il deposito, e invocava il principio del favor impugnationis e l'obbligo, secondo parte della giurisprudenza, della cancelleria ad quem di trasmettere gli atti al giudice a quo (art. 568, comma 5, e principio di conservazione degli atti). Contestava quindi l'inammissibilità per ragione di luogo di deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e, dunque, ha confermato l'inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto che, dopo la riforma e le disposizioni transitorie, dall'15/01/2024 si applicasse la nuova formulazione dell'art. 582 c.p.p., che impone il deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. La Corte ha precisato che, anche in caso di deposito telematico, la data utile per la tempestività è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice a quo; la presentazione presso un ufficio diverso comporta il rischio a carico dell'impugnante e non sussiste alcun obbligo della cancelleria ad quem di trasmettere tempestivamente gli atti al giudice competente. Perciò il deposito presso la Corte di appello di Bologna il 17/01/2024 non poteva sostituire quello dovuto alla cancelleria del Tribunale di Modena, e il successivo deposito presso quest'ultima (18/01/2024) risultava tardivo rispetto al termine di impugnazione.
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
«[s]alvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»
La Corte ha interpretato la norma come prescrittiva: l'impugnazione deve essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; tale obbligo vale anche per il deposito telematico e, dopo le disposizioni transitorie, a decorrere dal 15/01/2024.
art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.
«Me parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione»
Conferma che anche il deposito personale o tramite incaricato deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; non introduce una regola che abiliti depositi presso uffici diversi senza rischio per il ricorrente.
art. 111-bis cod. proc. pen.
Regolamenta le modalità del deposito telematico, che sostituiscono le modalità della presentazione 'personalmente o a mezzo incaricato'; il deposito telematico è valido solo se effettuato secondo quanto previsto e presso l'ufficio competente.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce che è inammissibile l'impugnazione quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 581, 582, 585 e 586; la Corte ha fatto applicazione di questa previsione per dichiarare inammissibile l'appello per violazione dell'art. 582.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 87 e ss.) e Decreto ministeriale 29/12/2023 n. 217
Le disposizioni transitorie e il decreto ministeriale hanno determinato il termine dal quale si applica la nuova disciplina dell'art. 582 (15/01/2024) e hanno disciplinato la facoltatività del deposito telematico; la Corte ha ritenuto applicabili le norme aggiornate al caso concreto, con effetto sulla validità dei depositi effettuati dal 15/01/2024 in poi.
Massime di principio
- L'atto di impugnazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; il deposito presso un ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
- Il deposito telematico è ammesso, ma la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene alla cancelleria del giudice a quo, non quella in cui viene presentato ad altro ufficio.
- Non sussiste un obbligo generalizzato della cancelleria del giudice ad quem di trasmettere tempestivamente gli atti al giudice competente; l'onere del corretto deposito ricade sull'impugnante.
- Il principio del 'favor impugnationis' o il richiamo alla trasmissione degli atti non supplisce all'inosservanza del luogo di deposito previsto dalla legge, salvo che la normativa prevista espressamente consenta depositi alternativi.
- È necessario verificare l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie delle norme processuali (es. d.lgs. 150/2022 e decreti ministeriali) perché possono incidere sul regime dei depositi e sui termini di applicazione delle nuove regole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24711/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24712/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24713/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24714/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2025 del 07/07/2025
- Sentenza penale · 7 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24716/2025 del 07/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →