Sentenza n. 2578/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.124/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 124/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata e divenuta definitiva. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere, per gli anni scolastici indicati nel titolo, complessivi euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento delle somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese documentate aventi titolo nel provvedimento giudiziale. Ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito, la cui consistenza deriva dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, il calcolo del capitale residuo e degli interessi prospettato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura da parte della creditrice per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo nei confronti dell'amministrazione debitrice.
artt. 1282 e 1283 e seguenti c.c.
Gli interessi e la loro decorrenza devono essere determinati in base al titolo, alla legge e alla misura effettivamente dovuta; i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del credito: l'entità del dovuto deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali intervenuti.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi della parte creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza sulla base del titolo e della disciplina legale applicabile.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'inadempimento dell'amministrazione al pagamento di somme può essere fatto valere mediante azione esecutiva o di ottemperanza.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso, anche se l'attività processuale richiesta è minima e standardizzata.
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